Tribunale federale
Tribunal federal
P 10/06{T 7}
Sentenza del 13 aprile 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Borella, Leuzinger,
cancelliere Grisanti.
Parti
1. M.________,
2. F._________, ricorrenti,
entrambi rappresentati da J.________,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2006.
Fatti:
A.
In data 30 marzo 2005 F._________ (1922) e la moglie M.________ (1931), quest'ultima degente presso la casa per anziani Q.________, hanno individualmente formulato una domanda volta al conseguimento di prestazioni complementari alla rendita AVS.
Mediante separate decisioni del 13 luglio 2005, sostanzialmente confermate il 15 novembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dagli interessati, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto la richiesta per il fatto che i redditi determinanti eccedevano le spese riconosciute.
B.
Rappresentati dal figlio J.________, F._________ e M.________ si sono aggravati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame confermando nella sua sostanza l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 30 gennaio 2006).
C.
Sempre rappresentati dal figlio J.________, F._________ e M.________ hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ripropongono la domanda di assegnazione di prestazioni complementari.
La Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
D.
Il 17 marzo 2006 è deceduta M.________, lasciando quali eredi il marito F._________ e il figlio J.________, che le sono subentrati nell'attuale vertenza.
E.
Allegando copia della risoluzione 10 maggio 2006 del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino con cui è stato ordinato il deposito del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti, J.________, con scritto del 12 luglio 2006, ha segnalato che i fondi 320, 333 e 618 situati sul fondovalle di P.________ sarebbero stati attribuiti alla zona non edificabile e che pertanto i valori loro assegnati dall'amministrazione non rifletterebbero il valore effettivo in caso di loro vendita.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni complementari (art. 2 in relazione con l'art. 2a lett. a LPC), le condizioni che reggono il calcolo e l'importo della prestazione con particolare riferimento ai coniugi che, individualmente o insieme, vivono in un istituto o in un ospedale ( art. 3a cpv. 1 e 5 LPC ; art. 1a-1d OPC-AVS/AI ), le spese riconosciute (art. 3b LPC) e i redditi determinanti (art. 3c LPC), tra i quali sono in particolare da annoverare le entrate e le parti di sostanza cui l'assicurato ha rinunciato (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC). A detta esposizione può essere fatto riferimento, non senza soggiungere che l'esame giudiziario dev'essere limitato alla situazione realizzatasi fino al momento della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366).
3.
Alla pronunzia impugnata deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione di esso disciplinamento nell'evenienza concreta.
3.1 Il primo giudice ha confermato il valore venale attribuito dall'amministrazione alle particelle no. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 del Registro fondiario definitivo (RFD) di A.________, che erano state precedentemente, nel 1995, alienate dai ricorrenti in favore del figlio J.________, al quale erano state donate senza alcuna controprestazione. Il giudice cantonale ha così posto a base dei propri calcoli l'importo di fr. 612'800.- a titolo di sostanza immobiliare alienata (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI), dal quale ha dedotto un ammortamento annuo di fr. 10'000.- per la durata di nove anni (dall'anno seguente la rinuncia all'anno in cui è stata chiesta la prestazione complementare) in virtù di quanto disposto dall' art. 17a cpv. 1-3 OPC-AVS/AI , nonché l'importo di fr. 40'000.- a titolo di sostanza non computabile per coniugi (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).
3.2 La valutazione dell'amministrazione e del primo giudice si è essenzialmente basata sulla dettagliata e convincente perizia dell'Ufficio cantonale di stima, segnatamente dell'ing. L.________, il quale a seguito dell'opposizione interposta dagli interessati aveva esperito in data 25 ottobre 2005 un sopralluogo in presenza del loro figlio e aveva proceduto a rivedere la valutazione di tutti gli immobili in questione tenendo conto dei vari fattori suscettibili di influenzarne il valore (ubicazione dei fondi, prezzi pagati nella località per le contrattazioni pubbliche e private negli ultimi anni, valore di reddito accertato alla luce delle pigioni in uso nella località per oggetti paragonabili, valore dei fabbricati avuto riguardo in particolare al loro stato di conservazione, norme pianificatorie, grado di urbanizzazione ecc.).
3.3 Come l'amministrazione, l'autorità giudiziaria di prime cure ha quantificato in fr. 482'800.- la sostanza alienata computabile (fr. 612'800.- ./. fr. 90'000.- ./. fr. 40'000.-). Anche senza considerare l'ulteriore (eventuale) rinuncia di sostanza relativa al fondo no. 459 RFD di A.________, sezione P.________, che sempre nel 1995 F._________ aveva donato al figlio ottenendo per sé e per la moglie un diritto d'usufrutto gratuito vita natural durante e che ora funge da abitazione primaria del ricorrente (sulle implicazioni giuridiche, ai fini del diritto a prestazioni complementari, di simili operazioni cfr. DTF 122 V 394 segg.), il primo giudice ha pertinentemente rilevato che i redditi annui degli interessati ({fr. 482'800.- x 1/10} [art. 3c cpv.1 lett. c LPC] + fr. 14'244.- [rendita AVS del marito] + fr. 14'244.- [rendita AVS della moglie] + {fr. 482'800.- x 0.5%} [reddito ipotetico sulla sostanza alienata; cfr. DTF 123 V 247 consid. 2b pag. 251; 120 V 182 consid. 4e pag. 186; v. inoltre le Direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, cifra marg. 2091.1, nella versione tedesca aggiornata], da ripartire a metà tra i coniugi [art. 3a cpv. 5 LPC]) eccedevano comunque i loro fabbisogni e ostavano pertanto al riconoscimento di prestazioni complementari.
Fabbisogni annui che sono stati così quantificati: fr. 33'579.- per la moglie (di cui: fr. 27'375.- a titolo di retta per degenza in istituto [art. 3b cpv. 2 lett. a e 5 cpv. 3 lett. a LPC in relazione con l'art. 2 del decreto esecutivo cantonale concernente la LPC, RL/TI 6.4.5.3.2], fr. 2'280.- quale importo per le spese personali [art. 3b cpv. 2 lett. b e 5 cpv. 1 lett. c LPC in relazione con l'art. 4 del decreto esecutivo cantonale concernente la LPC], nonché fr. 3'924.- a titolo di contributo fisso per l'assicurazione malattia [cfr. ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sui premi medi cantonali 2005 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari, RS. 831.309.1]) e fr. 25'744.- per il marito (di cui: fr. 17'640.- quale fabbisogno vitale [art. 3b cpv. 1 lett. a e 5 cpv. 1 lett. a LPC in relazione con gli art. 1 ordinanza 05 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e art. 2 legge cantonale di applicazione della LPC, RL/TI 6.4.5.3], fr. 3'924.- a titolo di contributo fisso per l'assicurazione malattia, fr. 500.- per spese di manutenzione di fabbricati [art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, art. 16 OPC-AVS/AI] conformemente a quanto dichiarato e riconosciuto dall'autorità fiscale cantonale, e fr. 3'680.- a titolo di pigione lorda annua [art. 3b cpv. 1 lett. b LPC in relazione con l'art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI]).
4.
Tali dati risultano chiaramente dagli atti e sono conformi alle disposizioni legali in materia. Per il resto, con il ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti nulla hanno addotto che possa inficiare il parere del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Non ci si può in particolare validamente dolere di una loro mancata convocazione in sede giudiziaria o altrimenti chiedere un pubblico dibattimento, le condizioni necessarie per ordinare un simile dibattimento non realizzandosi nel caso di specie (DTF 122 V 47 consid. 3 pag. 54 segg.) e i ricorrenti avendo comunque già avuto la possibilità di esprimersi convenientemente mediante il ricorso di diritto amministrativo. Né è per il resto atto a modificare l'esito del giudizio il nuovo documento prodotto con lo scritto 12 luglio 2006. A prescindere dal fatto che la risoluzione versata agli atti non è comunque ancora sufficiente a dimostrare quanto allegato, dev'essere rammentato che determinante per il computo della sostanza alienata (in concreto, segnatamente, delle particelle 320, 333 e 618) è comunque il valore al momento della rinuncia, come è stato rettamente ritenuto dall'amministrazione e dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 9/04 del 7 aprile 2004, consid. 3.2 in fine; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 97).
In tali condizioni, il giudizio cantonale non può che essere confermato.
5.
La procedura è gratuita (art. 134 OG; cfr. consid. 1).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 aprile 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: