Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 543/06
Sentenza del 17 aprile 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente
Schön e Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
M._______, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (AINF),
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 12 ottobre 2006, notificato il giorno successivo, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di M._______ avverso la decisione su opposizione 30 maggio 2006 con la quale l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) rifiutava di procedere alla revisione di un suo precedente provvedimento 26 settembre 1997 per inadempimento delle necessarie condizioni,
con atto del 13 novembre 2006 M._______ ha deferito al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il giudizio cantonale postulando l'assegnazione di un termine di quindici giorni per poter inoltrare la dovuta documentazione,
il Tribunale ha per lettera del 14 novembre 2006 informato l'interessato che lo scritto presentato non sembrava contenere né conclusioni né motivi, avvertendolo che tale lacuna poteva essere sanata entro il termine di ricorso indicato nella querelata pronuncia, in quanto tale improrogabile per legge,
il 16 novembre 2006 M._______ ha inoltrato a questa Corte un nuovo atto con il quale ha chiesto l'annullamento della pronuncia querelata nonché il rimborso di prestazioni INSAI retroattivamente a far tempo dal 10 dicembre 1996,
con altro scritto di stessa data ha pure chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria,
il 23 novembre 2006 M._______ ha fatto pervenire al Tribunale un rapporto della Clinica X.________, datato 3 novembre 2006,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
secondo l'art. 108 cpv. 3 OG se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il gravame non sembra manifestamente inammissibile l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria d'inammissibilità,
l'assegnazione di un simile termine suppletorio da parte del Tribunale è tuttavia esclusa quando il ricorso non contenga né conclusioni né motivazione alcuna (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb pag. 369),
queste ultime devono - anche se soltanto in modo sommario - essere depositate nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG, ossia entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia dell'istanza giudiziale di primo grado (DTF 104 V 178),
nella presente fattispecie, l'atto del 13 novembre 2006, con il quale M._______, pur manifestando la sua volontà di ricorrere, si limita a chiedere l'assegnazione di un termine di quindici giorni per poter inoltrare la dovuta documentazione, non contiene, manifestamente, la benché minima conclusione e motivazione nel senso esposto, ragione per cui non risponde ai requisiti di ricevibilità posti dalla giurisprudenza relativa all'art. 108 cpv. 2 OG,
l'atto complementare e il referto specialistico della Clinica X.________ che l'interessato ha inoltrato a questa Corte rispettivamente il 16 e il 23 novembre 2006 non permettono dal canto loro di sanare l'omissione commessa, poiché prodotti dopo la scadenza del termine utile per ricorrere di trenta giorni, avvenuta in concreto lunedì 13 novembre 2006 (art. 32 cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 135 OG),
pur essendo la procedura onerosa (DTF 119 V 475 consid. 5 pag. 484), nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali,
diventa pertanto priva di oggetto la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
manifestamente inammissibile, l'atto ricorsuale del 13 novembre 2006 va disatteso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 OG,
il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 17 aprile 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: