BGer 4P_14/2007 |
BGer 4P_14/2007 vom 24.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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4P.14/2007 /biz
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Sentenza del 24 aprile 2007
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
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ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Christian Hilti,
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contro
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Zero Industry S.r.l.,
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rh distribution GmbH,
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opponenti,
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entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Codoni,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9, 29 cpv. 2 Cost. e art. 5 n. 3 CL (procedura civile; Convenzione di Lugano),
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ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2006 dalla II Camera civile
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La presente vertenza, concernente il diritto dei marchi, vede opposte, da una parte, la società italiana Zero Industry S.r.l. e l'impresa grigionese rh distribution GmbH, e, dall'altra, la società germanica Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.
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A.a Il 22 dicembre 2004 la società italiana e l'impresa grigionese hanno promosso direttamente dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'azione di accertamento negativo in materia di diritto dei marchi (art. 52 LPM), con la quale hanno chiesto di accertare che l'utilizzo in Svizzera del loro marchio "zerorh+" su occhiali e abbigliamento tecnico sportivo, nella forma del marchio internazionale IR 765485 "zerorh+" fig., non rappresenta una violazione del marchio "zero" della società germanica, oggetto di due iscrizioni internazionali, IR 655298 e IR 715258.
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In sede di risposta la società tedesca ha sollevato tre eccezioni preliminari: in primo luogo ha addotto la decadenza dell'oggetto della lite in seguito all'annullamento del marchio delle controparti da parte della Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale; in secondo luogo ha contestato l'esistenza di un interesse per la promozione dell'azione di accertamento negativo, avendo essa nel frattempo inoltrato nel Cantone Grigioni un'azione volta ad ottenere che alle controparti venga vietato l'uso del marchio "zerorh+"; da ultimo ha eccepito l'incompetenza del tribunale ticinese. Essa ha quindi chiesto che, in applicazione dell'art. 181 CPC/TI, il procedimento fosse "preliminarmente limitato alle eccezioni processuali" e che la petizione venisse "integralmente respinta in ordine"; in via subordinata ha proposto la reiezione della petizione anche nel merito.
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A.b Il 7 ottobre 2005 il giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, premesso che "delle tre eccezioni proposte [...] solo la definizione della competenza territoriale di questo Tribunale rappresenta eccezione processuale, rispettivamente può giustificare l'applicazione della norma invocata [art. 181 CPC/TI]", ha convocato le parti "all'udienza di contraddittorio limitata alla discussione della competenza territoriale", svoltasi il 9 novembre 2005.
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A.c Con sentenza del 1° dicembre 2006 la Camera adita, ammessa l'applicabilità dell'art. 5 n. 3 CL alla fattispecie in esame, ha respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale.
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B.
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Contro questa sentenza la società tedesca è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 18 gennaio 2007, sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma.
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Prevalendosi essenzialmente della violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., con il primo rimedio essa postula l'annullamento della pronunzia impugnata.
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Nella risposta del 9 marzo 2007 le opponenti propongono la reiezione del gravame nella misura in cui fosse ammissibile; l'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
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C.
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Il 20 marzo 2007 la ricorrente ha prodotto la sentenza emanata il 29 maggio 2006/12 marzo 2007 dal Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa da lei intentata in quel Cantone.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
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2.
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Giusta l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Nella fattispecie la ricorrente ha presentato un'impugnativa in lingua tedesca, com'era suo diritto (art. 30 cpv. 1 OG). Non avendo essa tuttavia allegato difficoltà di comprensione della lingua italiana, non v'è nessun motivo di derogare al summenzionato principio (cfr. DTF 124 III 205 consid. 2), sicché il presente giudizio è redatto in italiano.
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3.
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A norma dell'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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4.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 I 140 consid. 1.1).
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Interposto tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale contro una decisione pregiudiziale sulla competenza, il ricorso si avvera ricevibile sotto il profilo dell'art. 87 cpv. 1 OG; non si pone pertanto la questione dell'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, cui allude la ricorrente.
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5.
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Prima di chinarsi sulle censure ricorsuali va osservato che, ai fini del presente giudizio, non può essere tenuta in nessuna considerazione la sentenza emanata dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 29 maggio 2006/12 marzo 2007. Salvo eccezioni in concreto non realizzate - e comunque non allegate - nel quadro di un ricorso di diritto pubblico vige infatti il divieto di nova (cfr. DTF 128 I 354).
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6.
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La ricorrente incentra il suo gravame sul fatto che, sebbene negli scritti introduttivi e all'udienza del 9 novembre 2005 essa avesse eccepito principalmente l'assenza di un interesse delle opponenti per l'azione di accertamento negativo, l'autorità cantonale si è completamente disinteressata di questo tema: dapprima ha limitato senza nessuna motivazione la procedura all'esame della competenza territoriale e, in seguito, ha emanato una sentenza priva di ogni riferimento alla questione dell'interesse. Omettendo di motivare le proprie decisioni e di esaminare un presupposto processuale che andava trattato d'ufficio, la Corte ticinese avrebbe - secondo la ricorrente - violato il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
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Ai giudici ticinesi viene inoltre rimproverata una valutazione arbitraria delle prove, per non aver tenuto conto delle circostanze che hanno condotto all'introduzione della presente causa. Infine, la ricorrente afferma che, considerato quanto da lei esposto, la decisione di permettere il proseguimento della causa in Ticino in concorrenza con quella ormai quasi terminata nei Grigioni risulta non solo arbitraria ma anche in manifesto contrasto con la prassi federale ed europea che si propone di impedire il cosiddetto forum shopping.
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7.
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Le censure fondate sulla violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. sono manifestamente infondate.
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7.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito - garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - impone all'autorità di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti addotti. L'autorità non deve tuttavia determinarsi su tutti gli argomenti sottopostile; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540 con rinvii). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii).
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7.2 In concreto, in ingresso alla loro pronunzia, al consid. 2, i giudici cantonali hanno rammentato che "fra le diverse eccezioni proposte dalla convenuta con la risposta, preliminarmente alle contestazioni di merito, deve essere qui decisa quella d'incompetenza di questa Camera cui è stata limitata la discussione di udienza preliminare (art. 181 CPC)". Come già evocato nella parte dedicata all'esposizione della fattispecie, l'oggetto di tale udienza era stato definito nell'ordinanza del 7 ottobre 2005, nella quale si legge che "delle tre eccezioni proposte [...] solo la definizione della competenza territoriale di questo Tribunale rappresenta eccezione processuale, rispettivamente può giustificare l'applicazione della norma invocata", ovverosia dell'art. 181 CPC/TI, che permette al giudice di limitare l'udienza preliminare all'esame di questioni pregiudiziali e preliminari. Nel dispositivo dell'ordinanza citata le parti erano dunque state convocate "per procedere all'udienza di contraddittorio limitata alla discussione della competenza territoriale della Seconda Camera civile del Tribunale di appello di Lugano".
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7.3 Da quanto appena esposto discende che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la sentenza impugnata, con il rinvio all'udienza preliminare - e quindi all'ordinanza del 7 ottobre 2005 -, è stata adeguatamente motivata, in modo succinto ma chiarissimo. I giudici cantonali hanno espressamente deciso di limitare la fase preliminare del processo alla questione della competenza territoriale, ad esclusione delle altre eccezioni, in particolare di quella concernente l'interesse all'azione di accertamento, la quale a mente dei giudici cantonali non costituisce "eccezione processuale" e non può quindi giustificare l'applicazione dell'art. 181 CPC/TI.
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8.
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Le ulteriori argomentazioni ricorsuali procedono dall'errore concernente l'oggetto del procedimento preliminare sfociato nella sentenza impugnata. Esse - inclusa quella concernente l'asserita valutazione arbitraria delle prove - devono pertanto venir dichiarate inammissibili siccome estranee al contenuto della sentenza impugnata.
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8.1 Come appena spiegato, contrariamente a quanto asseverato nel gravame, i giudici cantonali non hanno affatto omesso di esaminare l'interesse che deve sorreggere l'azione di accertamento negativo, bensì ne hanno rinviato l'esame a una fase successiva.
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A questo proposito si può abbondanzialmente osservare che, se il giudizio sull'esistenza di un interesse all'azione di accertamento attiene al diritto federale (DTF 131 III 319 consid. 3.5 pag. 324 con rinvii), quello concernente le modalità e il momento in cui tale questione va decisa è invece retto dal diritto processuale cantonale (cfr. art. 97 segg. e art. 181 CPC/TI). È quindi soltanto su questi ultimi aspetti che poteva vertere il ricorso di diritto pubblico; in altre parole, la ricorrente avrebbe potuto censurare l'applicazione arbitraria della normativa cantonale. Ma non lo ha fatto, ciò che esclude la possibilità di chinarsi su tale questione (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "Rügeprinzip" cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1): l'impugnativa non accenna a questo tema né menziona una sola disposizione di procedura ticinese.
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8.2 Da ultimo, si rileva che l'interesse alla lite e il cosiddetto forum shopping attengono al diritto federale, indi per cui potrebbero venir esaminati solamente nell'ambito del ricorso per riforma, con la conseguenza che, su questi punti, il ricorso di diritto pubblico sarebbe in ogni caso inammissibile (art. 84 cpv. 2 OG).
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9.
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In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 aprile 2007
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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