BGer 1P.753/2006 |
BGer 1P.753/2006 vom 02.05.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.753/2006 /biz
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Sentenza del 2 maggio 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Corti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 9 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 19 luglio 2006 A.________ è stato riconosciuto dalla Corte delle Assise criminali di Lugano autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fra il 2002 e l'aprile del 2004, in alcune località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia con la correità e complicità di terzi, venduto almeno 2500 grammi di cocaina ed averne offerti almeno 5 grammi sapendo, o dovendo presumere, che tali quantitativi potevano mettere in pericolo la salute di diverse persone.
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L'accusato è stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, parzialmente aggiuntiva a una precedente pena detentiva di 5 giorni, e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 12 anni.
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B.
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Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 9 ottobre 2006, ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 13 novembre 2006 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del principio "in dubio pro reo". Il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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D.
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La CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico si rimette al giudizio del Tribunale federale, chiedendo altresì che sia confermata la sentenza impugnata.
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Diritto:
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1.
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1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla presente procedura ricorsuale rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG), oltre eventualmente gli art. 268 segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP), relativi al ricorso per cassazione.
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1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
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1.3 Nella misura in cui il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e la violazione del principio "in dubio pro reo", il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Per contro, laddove accenna a un risultato manifestamente insostenibile per l'eccessiva severità della pena inflittagli, il ricorrente allude in sostanza a una pretesa violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 63 vCP sulla commisurazione della pena (cfr. ora l'art. 47 CP, in vigore dal 1° gennaio 2007). La censura avrebbe se del caso dovuto essere fatta valere con un ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP): nell'ambito del ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
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2.
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2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
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2.2 In questa sede il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale. Come visto, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non basta affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie, e pertanto inammissibili, la quasi totalità delle censure sollevate: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a; cfr., in generale sull'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 492 consid. 1b). Ove il ricorrente non dimostri ciò, ma riproponga le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è di conseguenza inammissibile.
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2.3
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2.3.1 In particolare, nei considerandi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del giudizio impugnato la CCRP ha ritenuto inammissibili le censure sollevate nel ricorso per cassazione secondo l'art. 287 segg. CPP/TI. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni esposte dall'ultima istanza cantonale nei citati considerandi, unico oggetto dell'impugnativa, censurando l'arbitrarietà delle numerose carenze di motivazione rimproverategli e spiegando puntualmente per quali ragioni tale gravame avrebbe invece adempiuto, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza.
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2.3.2 In sostanza, per quanto è rilevante sotto il profilo delle censure proponibili con il ricorso di diritto pubblico, la CCRP, pur ritenendo la motivazione del gravame anche su tale punto al limite dell'ammissibilità, ha esaminato nel merito unicamente la questione della credibilità del correo B.________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 3). Al proposito ha ritenuto discutibile l'argomentazione con cui la prima Corte, stabilendo i quantitativi di cocaina venduti dal ricorrente al correo, aveva giustificato la correzione operata da quest'ultimo in occasione del confronto in contraddittorio. La CCRP ha in effetti considerato che, per non incorrere nell'arbitrio, bastava che i primi giudici si limitassero a rilevare che i quantitativi da imputare al ricorrente erano quelli riferiti in un secondo tempo dallo stesso correo, in quanto questi, grazie al confronto che gli aveva permesso di riflettere meglio, aveva potuto quantificare con maggiore precisione gli acquisti. La CCRP ha altresì osservato che tali quantità non si scostavano da quelle che la moglie del ricorrente avrebbe visto vendere al correo ed ha per finire ritenuto la valutazione dei primi giudici esente da arbitrio nel suo risultato, rilevando pure che il ricorrente non sollevava contestazioni riguardo alle affermazioni di quest'ultima.
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Ora, su questo punto, il ricorrente si limita a riprendere la sua diversa opinione, ripresentando parzialmente le argomentazioni già addotte nel ricorso per cassazione in sede cantonale. Gli incombeva invece confrontarsi puntualmente con il giudizio della CCRP, spiegando per quali motivi essa avrebbe a torto negato l'arbitrio nel risultato della valutazione operata dalla prima istanza. Anche laddove si riferisce al rimprovero di non avere contestato la deposizione della moglie, la critica ricorsuale è generica e consiste in un semplice richiamo di un'altrettanto generica censura contenuta nel gravame presentato dinanzi alla CCRP: in ogni modo, l'accennato rinvio a precedenti atti cantonali è insufficiente sotto il profilo delle esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii).
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3.
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Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Entro i termini che gli sono stati assegnati, il ricorrente non ha completato la sua domanda di assistenza giudiziaria né ha prodotto documenti atti a sostanziarla. Spettava infatti all'istante dimostrare il suo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e i suoi bisogni attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4). La questione non deve comunque essere ulteriormente esaminata poiché la reiezione dell'istanza si impone già per il fatto che il gravame era sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 maggio 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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