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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
I 430/06 {T 7}
Decreto del 7 maggio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.
Parti
V.________, ricorrente, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 marzo 2006.
Visto
che con l'assistenza della Consulenza giuridica andicap, V.________, nato nel 1953, in data 17 maggio 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 30 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità),
che di fronte alla possibilità, prospettatagli da questa Corte con scritto 22 marzo 2007, di incorrere in una reformatio in peius, il patrocinatore del ricorrente ha ritirato il ricorso di diritto amministrativo mediante atto del 25 aprile 2007,
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
che il ritiro del ricorso equivale, nel suo risultato, a una sua reiezione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 134/94 del 23 agosto 1995, pubblicata in SVR 1996 UV no. 40 pag. 124, consid. 3b con riferimenti),
che vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006 [cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006, consid. 2 e 7]), la procedura è gratuita,
il Tribunale federale decide:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Il presente decreto sarà intimato alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 maggio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: