BGer K 62/2006 |
BGer K 62/2006 vom 21.05.2007 |
Tribunale federale
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K 62/06{T 7}
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Sentenza del 21 maggio 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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M.________, ricorrente,
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contro
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Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3, opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2006.
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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per atto del 25 gennaio 2006 M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con la richiesta di "togliere tutti i precetti esecutivi e attestati di carenza beni" fatti spiccare dalla Cassa malati Supra nei confronti suoi e della moglie per mancato pagamento di premi e di partecipazioni ai costi,
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per giudizio del 2 maggio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ha respinto il gravame,
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il primo giudice ha sostanzialmente osservato che, nella misura in cui tendeva alla cancellazione dei precetti esecutivi e degli attestati di carenza beni emessi nei confronti suoi e dei suoi familiari, la richiesta ricorsuale era inammissibile per incompetenza ratione materiae della Corte adita,
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il giudice di primo grado ha pure ritenuto irricevibile, per assenza di una decisione impugnabile su tale questione, l'atto dell'interessato volto a fare accertare l'inesistenza dei crediti dell'assicuratore malattia,
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egli l'ha per contro ritenuto ricevibile nella misura in cui poteva essere implicitamente interpretato quale ricorso per denegata giustizia e quale richiesta di "rapida soluzione" giudiziaria, dopo che l'assicuratore non avrebbe dato alcun seguito a una richiesta dell'assicurato di cancellazione delle procedure esecutive in data 17 ottobre 2005,
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a questo riguardo, tuttavia, accertata in particolare l'assenza di una domanda di decisione formale da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, il primo giudice ha ritenuto infondato il gravame,
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M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) riaffermando le richieste di sede cantonale,
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con scritto 19 maggio 2006 questa Corte ha reso attento il ricorrente sul fatto che i requisiti formali di ricevibilità del ricorso, soprattutto quelli inerenti alla sua motivazione, non sembravano essere soddisfatti e ha invitato l'insorgente a rimediarvi entro i termini ricorsuali,
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con scritto 25 maggio 2005 l'insorgente ha riformulato le medesime conclusioni,
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l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato, mentre la Cassa malati Supra, protestate spese e ripetibili, ha concluso, in via principale, per l'irricevibilità del gravame, e, in via subordinata, per la sua reiezione,
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pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag 395),
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giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali questo Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste del ricorrente,
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per quanto concerne in particolare la motivazione, non occorre che essa sia necessariamente corretta, ma deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363),
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nel caso concreto, l'atto consegnato a questa Corte dall'assicurato non si esprime minimamente sui temi della causa, ossia sulla questione dell'irricevibilità del ricorso, evidenziata dal primo giudice, per incompetenza ratione materiae del giudice delle assicurazioni sociali a ordinare la cancellazione degli atti esecutivi, sull'inammissibilità dello stesso ad ottenere un giudizio di accertamento di inesistenza del debito in assenza di una decisione formale, e sulla legittimità di fare valere un motivo di denegata giustizia,
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nemmeno dopo essere stato invitato da questa Corte a rimediare ai vizi di natura formale il ricorrente ha proceduto a sanare il proprio atto ricorsuale,
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in questa misura, l'impugnativa in oggetto non soddisfa le necessarie condizioni formali poste dall'art. 108 cpv. 2 OG e si rivela pertanto manifestamente inammissibile,
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essendo la procedura parzialmente onerosa (art. 134 OG a contrario; consid. 8 non pubblicato in SVR 1998 UV no. 11 pag. 29; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 760/05 del 24 maggio 2006, consid. 4.2 con riferimento), le spese giudiziarie sono poste a carico dell'assicurato soccombente,
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nessuna indennità per ripetibili è per contro assegnata all'assicuratore malattia resistente, quest'ultimo essendo qualificabile alla stregua di un'autorità vincente o di un organismo con compiti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG (DTF 118 V 169 consid. 7 con riferimenti),
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il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie, fissate in fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Non si assegnano ripetibili.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 21 maggio 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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