Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 335/06
Sentenza del 30 maggio 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Schön e Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
G.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 maggio 2006.
Fatti:
A.
Per giudizio dell'11 maggio 2006, intimato il 20 maggio successivo, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di G.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1949, contro la decisione dell'11 marzo 2005, con la quale l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) rifiutava di esaminare nel merito l'opposizione presentata dall'interessato avverso un precedente provvedimento denegantegli il diritto a prestazioni LAINF.
B.
Con ricorso di diritto amministrativo del 4 luglio 2006, consegnato alle poste italiane il giorno seguente, l'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).
Diritto:
1.
Pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
2.1 Il termine di ricorso dev'essere calcolato secondo il diritto nazionale dello Stato competente, vale a dire, in concreto, conformemente al diritto svizzero (DTF 130 V 132).
2.2 Secondo l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Nel computo di questo termine non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG).
3.
Nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale presentato contro il giudizio cantonale 11 maggio 2006, notificato il 20 maggio seguente, è stato consegnato alle poste italiane il 5 luglio 2006. Essendo stato chiaramente introdotto dopo il termine di 30 giorni, scaduto - tenuto conto delle succitate disposizioni sul computo dei termini - il 19 giugno 2006, esso è tardivo. In sede di procedura l'insorgente nulla ha addotto che potesse eventualmente giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG.
4.
Vertendo su una questione processuale (rifiuto dell'amministrazione di esaminare nel merito l'opposizione presentatale), la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario), per cui all'insorgente è stato chiesto, mediante ordinanza presidenziale 10 luglio 2006, il pagamento di un anticipo di fr. 500.-. Ora, viste le particolari circostanze, si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali. Diventa pertanto priva di oggetto l'implicita domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 30 maggio 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Il Cancelliere: