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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_26/2007 /biz
Sentenza del 31 maggio 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Mathys, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
contro
Laboratorio cantonale, via Mirasole 22,
6500 Bellinzona.
Oggetto
Infrazione alla legge sulle derrate alimentari (LDerr),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2007 dal Presidente della Pretura penale.
Fatti:
A.
A.________, produttore vinicolo in Y.________, ha etichettato e posto in commercio due differenti tipi di vino di sua produzione con le seguenti indicazioni: "2002 Colle di X.________, vino da tavola, vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di Z.________, 75 cl"; "2002 Riserva Colle di X.________, vino da tavola, vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di Z.________, 75 cl"; e "2002 Riserva Colle di X.________, vino da tavola, vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal mio vigneto di Z.________, 37,5 cl".
B.
Accertati questi fatti durante un controllo della contabilità vinicola e delle cantine effettuato il 18 maggio 2004 dalla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini nell'azienda agricola del ricorrente, il Laboratorio cantonale di Bellinzona ha inflitto a A.________ una multa di fr. 250.--, oltre a tasse e spese, in applicazione dell'art. 48 cpv. 1 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0).
Il Laboratorio cantonale ha rimproverato a A.________ di aver messo in commercio tre vini con etichette non conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, segnatamente agli articoli 19 cpv. 1 lett. g e 372 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, vecchio ordinamento, che prevedono come i vini di seconda categoria debbano recare la denominazione specifica "vino da tavola" completata con l'indicazione della provenienza geografica, mentre I'indicazione dell'origine geografica - nel caso specifico l'indicazione Z.________ - è riservata ai vini di prima categoria.
C.
Contro questa decisione, A.________ si è aggravato dinanzi alla Pretura penale di Bellinzona, chiedendone l'annullamento. A dire dell'insorgente, le indicazioni da lui utilizzate nelle etichette dei vini di sua produzione non avrebbero potuto ingenerare nel consumatore alcuna confusione perché indicazioni del tutto veritiere, di modo che la decisione impugnata non poggerebbe su alcuna base legale contenente una comminatoria penale, né risulterebbero lesive di disposizioni applicabili alla fattispecie.
Censure ritenute però ingiustificate dal Pretore, che ha respinto il ricorso di A.________ e confermato la decisione del Laboratorio cantonale.
D.
Contro la sentenza della Pretura penale, A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Al Laboratorio cantonale e alla Pretura penale non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
2.
II ricorrente lamenta anzitutto un diniego di giustizia formale in quanto il giudice cantonale si è rifiutato di assumere alcuni mezzi di prova intesi a provare che una possibilità di inganno, pur con I'utilizzo delle etichette incriminate, andava esclusa.
2.1 II diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per I'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne I'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii).
La pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla mancata assunzione di alcune prove, coincide quindi con la censura di arbitrio. Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con I'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta però criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo la mancata assunzione della prova sarebbe manifestamente insostenibile, quindi arbitraria. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento, anche anticipato, delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
2.2 Nel suo pregresso ricorso in sede cantonale l'insorgente ha effettivamente richiesto l'assunzione di testi e il richiamo di documenti dell'Ufficio federale dell'agricoltura che avrebbero dovuto, a ben intendere il ricorrente, provare che le etichette incriminate, utilizzate per i vini di sua produzione, non avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore. Il Pretore non ha accolto tali richieste di prova, asserendo che gli atti di causa sarebbero stati sufficientemente chiari e completi da permettere la formazione del suo convincimento. Nondimeno, secondo il ricorrente, il Pretore non si sarebbe nel seguito del suo giudizio confrontato davvero con il quesito posto dalla possibilità di trarre effettivamente in inganno il consumatore, circostanza a suo dire oggettivamente costitutiva della contravvenzione imputatagli.
Orbene, il Presidente della Pretura penale, anche se succintamente, ha indicato i motivi che Io hanno indotto a rifiutare le prove offerte. Egli ha spiegato, giustamente, che le prove richieste dal ricorrente riguardavano l'apprezzamento di un concetto giuridico indeterminato, ossia l'attitudine a suscitare nel consumatore una falsa concezione circa l'origine della derrata, non un fatto, attività questa che compete esclusivamente all'autorità giudicante (sentenza impugnata pag. 3). Del resto, il ricorrente stesso ha sempre riconosciuto, come fa ancora in questa sede, di aver messo in commercio i suoi vini con le etichette incriminate, di modo che il giudice cantonale disponeva di sufficiente materiale probatorio per respingere, senza il rischio di cadere nell'arbitrio, le prove offerte dall'imputato.
L'effetto sui consumatori della messa in commercio dei vini con le etichette incriminate, oggetto della richiesta di prova del ricorrente, non è circostanza che possa essere né provata né smentita dalla testimonianza di chicchessia. L'attitudine a trarre in inganno o a suscitare confusioni non è, infatti, un fatto da accertare, bensì una questione di diritto che dev'essere esaminata dal giudice, indipendentemente dalle conseguenze concrete della messa in commercio dei vini così etichettati. Il Presidente della Pretura penale poteva quindi rinunciare ad assumere le prove richieste senza per questo incorrere in arbitrio. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata.
3.
II ricorrente censura l'applicazione delle disposizioni legali sulle derrate alimentari.
3.1
3.1.1 La legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) si prefigge, tra le altre sue finalità, di proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con derrate alimentari (art. 1 lett. c LDerr) e si applica, segnatamente, alla caratterizzazione di derrate alimentari, di oggetti d'uso e alla relativa pubblicità (art. 2 cpv. 1 lett. b LDerr). La legge non si applica invece alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso destinati all'uso personale (art. 2 cpv. 4 lett. a LDerr). Giusta l'art. 18 LDerr (divieto d'inganno), la qualità pubblicizzata come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimentare devono corrispondere ai fatti (cpv. 1). La pubblicità, la presentazione e l'imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore (cpv. 2). Sono considerate ingannevoli, in particolare, le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare (cpv. 3). Ai sensi dell'art. 19 LDerr (imitazione e confusione), le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno o fabbricate, trattate, distribuite, contrassegnate o pubblicizzate in modo ingannevole. Chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l'acquirente sulla loro provenienza (Paese produttore), la loro denominazione specifica e la loro composizione (ingredienti) come anche sulle altre indicazioni prescritte nell'articolo 21 (art. 20 cpv. 1 LDerr). Chiunque distribuisce derrate alimentari preimballate deve inoltre apporre sull'imballaggio informazioni concernenti la denominazione specifica e la composizione, menzionandovi i componenti. Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori (art. 20 cpv. 2 e 3 LDerr). Il Consiglio federale determina, tra l'altro, se occorre fornire al consumatore indicazioni supplementari, segnatamente sulla provenienza (luogo, fabbricante, importatore o venditore), il modo di produzione, il modo di preparazione, gli effetti speciali, le scritte d'avvertimento e il valore nutritivo (art. 21 cpv. 1 LDerr). Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la designazione delle derrate alimentari, per la protezione dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio (art. 21 cpv. 2 lett. b LDerr). L'autorità esecutiva competente denuncia all'autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. Nei casi di esigua gravità, l'autorità esecutiva può rinunciare alla denuncia del responsabile e impartirgli un ammonimento. In tale caso, si prescinde da qualsiasi pena (art. 31 LDerr). Giusta l'art. 47 LDerr, è punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce alimenti, generi voluttuari o oggetti d'uso in modo tale che mettano in pericolo la salute; con la detenzione sino a cinque anni o la multa, se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa. Secondo l'art. 48 LDerr, è punito con l'arresto o con la multa sino a 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, tra l'altro, fornisce indicazioni false o fallaci su derrate alimentari (cpv. 1 lett. h) o omette le indicazioni prescritte sulle derrate alimentari o le riproduce in modo inesatto (cpv. 1 lett. k). In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena (cpv. 3). Nel Canton Ticino, le contravvenzioni ai sensi dell'articolo 48 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall'Ufficio del veterinario cantonale; i casi di particolare gravità sono trasmessi al Ministero pubblico (art. 8 del Regolamento del 4 novembre 1997 di applicazione della Legge cantonale di applicazione della LDerr; RL 6.2.1.1.1).
3.1.2 Le disposizioni di applicazione della LDerr, segnatamente l'Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr; RS 817.02), hanno subito, tra il momento in cui i fatti imputati al ricorrente sono stati commessi e l'emanazione del giudizio impugnato, una revisione allo scopo di adattare l'ordinamento giuridico svizzero a quello dell'Unione Europea in materia di igiene nel settore alimentare (v. Rudolf Streinz, Die Europäisierung des Lebensmittelrechts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schweiz, in: Tomas Poledna/Oliver Arter/Monika Gattiker [a cura di], Lebensmittelrecht, Berna 2006, pag. 204). Stabilire quale sia la normativa applicabile nel caso concreto può però rimanere questione indecisa poiché dal profilo materiale le disposizioni che il ricorrente è accusato di aver violato sono rimaste le stesse (v. DTF 124 II 398 consid. 2). Gli art. 19 cpv. 1 lett. g e 372 cpv. 2 vODerr (RU 2002 pag. 573 e segg., in particolare pag. 575 e 629) corrispondono, infatti, alle nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2006, di cui agli art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 lett. f ODerr e art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110).
3.1.3 Finalità di queste disposizioni, come di quelle precedentemente in vigore, è tra l'altro quella di specificare le singoli sorti di derrate alimentari e di stabilirne le denominazioni specifiche.
Ciò vale in particolare per le bevande alcoliche, tra cui il vino, di cui si stabiliscono i requisiti e si disciplina la particolare caratterizzazione. Secondo gli art. 9 e 10 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche del 23 novembre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, materialmente identici agli art. 372 e 373 vODerr, la denominazione ammissibile del vino è fissata come segue: per il vino della categoria 1 è consentito usare, invece della denominazione specifica "vino", l'origine geografica; il vino della categoria 2 deve recare la denominazione specifica "vino da tavola", completata con l'indicazione della provenienza geografica (in aggiunta si può indicare il colore del vino; è ammessa anche la denominazione specifica "nostrano", completata con l'indicazione della provenienza geografica); il vino della categoria 3 deve recare la denominazione specifica "vino"; è consentito completare la denominazione con l'indicazione del colore del vino, ma è vietata l'aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. Sull'etichetta devono figurare, tra l'altro, la denominazione specifica del vino; il nome o la ditta, nonché l'indirizzo del produttore, dell'imbottigliatore, dell'importatore o del venditore, della cantina o del negoziante; il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica, dal nome oppure dalla ditta o dall'indirizzo del produttore.
3.2 Secondo la tesi del ricorrente, il fatto di aver messo in commercio i vini recanti le etichette incriminate, non può costituire inganno a danno dei consumatori, perché i dati da lui riportati corrispondono esattamente alla realtà; si tratterebbe al più di una violazione di mere prescrizioni formali, segnatamente di quella che prescrive per i vini di seconda categoria I'indicazione della provenienza regionale invece di quella del luogo di origine, la cui sanzione però non sarebbe prevista da alcuna norma. Una simile restrizione del suo diritto di informare il consumatore, oltretutto, costituirebbe una limitazione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente di quelli derivanti dalla libertà economica.
3.2.1 Ingannevoli, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge e nelle ordinanze sulle derrate alimentari, sono tutte quelle indicazioni atte a indurre in un pubblico medio di consumatori confusioni o false concezioni sui prodotti alimentari messi in commercio (DTF 124 II 398 consid. 3b e rinvii). Sono in particolare tali quelle indicazioni capaci di suscitare nei consumatori la falsa convinzione che il prodotto adempia determinati requisiti legali di qualità, contrariamente al vero. In questo senso, può costituire un inganno dei consumatori ai sensi dell'articolo 19 vODerr anche l'indicazione di fatti veritieri (DTF 130 II 83 consid. 3.1).
Secondo il ricorrente, le indicazioni stampate sulle etichette dei suoi vini sono veritiere, farebbero riferimento cioè alle qualità dei vini da lui commercializzati, asseritamente di prima categoria, anche se venduti come "vino da tavola". Come rettamente però deduce il giudizio impugnato, questa scelta - dunque volontaria - di far riferimento alla denominazione specifica "vino da tavola" figurante sulla sua etichetta, indica indubbiamente come il produttore abbia inteso mettere in vendita un prodotto di categoria 2, rinunciando a rivendicare per i suoi vini la qualità di vino di prima categoria. Questa scelta del produttore non può però essere scevra di conseguenze, conto tenuto delle finalità della legislazione sulle derrate alimentari. Accettando di mettere in vendita un prodotto che fa chiaramente riferimento a una specifica categoria di vino, la seconda, denominata appunto "vino da tavola", il ricorrente non può però sottrarsi alle implicazioni che tale scelta comporta sul piano legale, segnatamente quella di essere coerente con tutte le indicazioni pertinenti a tale categoria. In particolare, non può non rispettare la normativa invocata dall'autorità cantonale per sanzionare il suo comportamento, che riserva l'indicazione del luogo d'origine ai vini della categoria 1 e prescrive che il vino della categoria 2 "deve" recare la denominazione specifica "vino da tavola", completata con l'indicazione della provenienza geografica (art. 372 cpv. 1 e 2 vODerr, ora art. 9 cpv. 1 e 2 ODFI). Non si tratta dunque di una mera prescrizione d'ordine, come a torto vorrebbe il ricorrente, ma di una prescrizione chiaramente finalizzata a qualificare una precisa categoria di vino.
3.2.2 Tanto ai sensi dell'ordinamento vigente che in virtù di quello in vigore al momento dei fatti, il vino commerciabile in Svizzera si suddivide in tre diverse categorie, specifiche per il vino, distinte e diverse da quelle stabilite per le uve. Anche al riguardo, la normativa svizzera è stata influenzata dalle disposizioni vigenti in Europa, recepite addirittura come tali nell'ordinamento svizzero (v. Stéphane Boisseaux/ Dominique Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse - Les appellations d'origines contrôlées et les nouveaux terroirs, Losanna 2004, pag. 26). La categoria 1, riservata ai vini con denominazione di origine controllata; la categoria 2, per i vini con denominazione di provenienza; e la categoria 3, destinata ai vini privi di denominazione di origine controllata o di denominazione di provenienza (v. art. 7 ODFI, precedentemente art. 367 vODerr). Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione del vino (ordinanza sul vino; RS 916.140), la denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che adempiono le seguenti condizioni cumulative: provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere (lett. a); adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1 (lett. b); soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti: 1. la delimitazione delle zone di produzione, 2. i vitigni, 3. i metodi di coltivazione, 4. i tenori naturali minimi in zucchero, 5. la resa massima per unità di superficie, 6. le tecniche di vinificazione, 7. l'analisi e l'esame organolettico (lett. c).
Orbene, la scelta del ricorrente di denominare il suo vino "vino da tavola" può essere intesa dal consumatore medio, a cui è rivolta la tutela offerta dalla legislazione sulle derrate alimentari e che non conosce le prescrizioni dettagliate dell'ordinanza sul vino né le eventuali prescrizioni cantonali (v. DTF 130 II 83 consid. 3.2), soltanto nel senso che il vino in questione non è un vino a denominazione di origine controllata. Ma se questo vino non è un vino a denominazione di origine controllata, allora non può portare sulla sua etichetta alcun riferimento al luogo d'origine, ma deve, come già esposto in precedenza, far riferimento all'indicazione geografica di provenienza (v. DTF 124 II 398 consid. 5d in fine). A tenore dell'articolo 12 cpv. 1 dell'ordinanza sul vino, la denominazione di provenienza - riservata ai vini della seconda categoria - designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica; come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.
3.2.3 L'etichetta con cui è commercializzato il vino del ricorrente indica, secondo gli accertamenti vincolanti del giudice cantonale, peraltro non contestati dal ricorrente, Z.________ - un podere - quale luogo di provenienza del vino stesso. Indicazione, come rettamente deduce il pretore, in contrasto con quanto ammesso dal diritto federale per un vino di categoria 2. Con ciò, però, è palese l'utilizzo ingannevole della denominazione, che induce il consumatore medio a ritenere il vino con la denominazione Z.________ un vino a denominazione di origine controllata, quando in realtà si tratta di un vino a denominazione di provenienza. Di qui la violazione dei predetti articoli e la fondatezza degli addebiti mossigli.
4.
Il ricorrente censura, in subordine, la violazione della libertà economica. A suo dire, le disposizioni che limitano la facoltà di denominare il suo vino con le indicazioni in esame sarebbero lesive di tale libertà.
4.1 Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti costituzionali è esaminata dal Tribunale federale soltanto se sollevata e motivata. Materialmente questo obbligo coincide con quello contenuto nel vecchio art. 90 OG; la relativa giurisprudenza rimane quindi perfettamente pertinente. Giusta la stessa, il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione e in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii; 185 consid. 1.6).
4.2 Su questo punto, il ricorso di A.________ non soddisfa le esigenze di motivazione. Egli si limita a rivendicare la lesione della libertà economica, senza spiegarne le ragioni. Le prescrizioni relative alle denominazioni e alle categorie dei vini sono contenute in ordinanze federali, emanate in applicazione di leggi federali, segnatamente la legge federale sulle derrate alimentari e la legge federale sull'agricoltura. Per essere fondata, la censura sollevata dal ricorrente avrebbe dovuto rendere verosimile l'avvenuto superamento della delega legislativa a opera delle ordinanze di esecuzione ricordate (cfr. sul problema DTF 131 V 9 consid. 3, punto 4; 121 III 97, consid. 2c). Cosa che il ricorrente non fa.
In ogni caso, le norme invocate dall'autorità cantonale per sanzionare la contravvenzione commessa dal ricorrente sono parte dell'ordinamento giuridico federale e sanzionate da una disposizione di una legge federale, l'art. 48 LDerr, come tale sottratta all'esame di costituzionalità.
5.
Il ricorrente rimprovera infine all'autorità cantonale di non avere ritenuto la contravvenzione da lui commessa un caso di esigua gravità, tale da prescindere dal procedimento penale e dalla pena secondo quanto previsto dall'articolo 48 cpv. 3 LDerr.
A torto. Tenuto conto delle finalità della legislazione sulle derrate alimentari e di quelle sul commercio di vini, aver messo in commercio dei vini recanti un'etichetta atta a indurre in inganno sulla categoria di appartenenza del vino stesso non può essere considerato un caso di gravità esigua. La sanzione inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
6.
Stante quel che precede, il gravame, manifestamente infondato, deve essere integralmente respinto. La tassa di giustizia va pertanto posta a carico del ricorrente (art. 66 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giustiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Laboratorio cantonale e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 31 maggio 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: