Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.14/2007 /biz
Sentenza del 26 giugno 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
attore e ricorrente,
patrocinato dallo studio legale avv. A.________,
contro
B.________,
convenuto e opponente,
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli.
Oggetto
mutuo; avallo,
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata
il 21 novembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'attuale controversia trae origine da un mutuo concesso nell'ottobre 2000 da D.________ alla società a garanzia limitata E.________Sagl, Lugano, fondata il 28 gennaio 2000 da B.________ e C.________ (cfr. FUSC n. 27 dell'8 febbraio 2000 pag. 872).
A.a Per finanziare questa operazione D.________ aveva a sua volta chiesto e ottenuto, il 3 ottobre 2000, un mutuo di fr. 30'000.-- (sotto forma di una linea di credito) dalla banca F.________, garantito mediante l'emissione di un vaglia cambiario firmato anche dall'avv. A.________ in qualità di avallante.
Ed è stato l'avv. A.________ che, il 31 marzo 2003, ha rimborsato il mutuo alla banca, mediante il versamento di fr. 28'350.--.
A.b Onde ottenere la rifusione di questo importo, il 14 aprile 2003 l'avv. A.________ si è rivolto a B.________ e C.________. Egli ha fondato la sua richiesta sulla "dichiarazione/impegno" da questi sottoscritta - unitamente ad G.________ - il 21 settembre 2000, nella quale essi confermavano ad D.________ la loro "personale e solidale responsabilità per la restituzione del mutuo che eventualmente lei direttamente o tramite terzi vorrà accordare alla società E.________Sagl".
B.
Preso atto dell'impossibilità di ottenere quanto da lui auspicato, il 22 ottobre 2003 l'avv. A.________ ha avviato un procedimento civile dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, tendente alla condanna di B.________ e C.________ al pagamento di fr. 28'350.--, oltre interessi.
I convenuti si sono opposti alla petizione ricordando in primo luogo che il mutuo a E.________Sagl era stato concesso da D.________ e che la loro "dichiarazione" aveva validità solamente nei confronti di quest'ultimo, non invece nei confronti dell'avv. A.________, estraneo all'accordo firmato il 21 settembre 2000. In secondo luogo hanno rilevato di aver nel frattempo ceduto le loro quote nella società E.________Sagl ad G.________ rispettivamente a H.________AG, i quali si erano assunti anche il debito connesso al predetto mutuo.
In parziale accoglimento delle tesi dei convenuti, il 27 ottobre 2005 il Pretore ha respinto la petizione nella misura in cui rivolta contro C.________, per carente legittimazione passiva. Egli l'ha per contro accolta in quanto diretta contro B.________, precisando, fra l'altro, che l'atto sottoscritto il 21 settembre 2000 non impegnava i convenuti solo verso D.________ bensì anche nei confronti dell'attore.
C.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello, adita da B.________, la quale con sentenza del 21 novembre 2006 ha modificato il giudizio di primo grado respingendo integralmente la petizione.
Qualificata la dichiarazione del 21 settembre 2000 come assunzione cumulativa di debito nei confronti di D.________, la Corte cantonale ha infatti negato che l'impegno di restituzione del mutuo valesse anche nei confronti dell'avv. A.________. Donde la riforma della pronunzia pretorile e la reiezione integrale della petizione.
D.
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma ex art. 43 OG, l'avv. A.________ postula la riforma della sentenza cantonale nel senso della reiezione dell'appello di B.________ e, di conseguenza, della conferma del giudizio di primo grado.
Nella risposta del 27 febbraio 2007 il convenuto ha proposto di respingere integralmente il gravame.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 III 291 consid. 1).
2.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, ovverosia quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto un'applicazione errata ( art. 43 cpv. 1 e 2 OG ).
Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252).
Di regola, il diritto federale non è violato dall'accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 3 OG). Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati).
Nulla muta - contrariamente a quanto sembra ritenere l'attore - l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto. Questo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente la valutazione delle prove eseguita in sede cantonale, l'apprezzamento giuridico di un fatto non essendo altro che la sua qualificazione giuridica (sussunzione; DTF 129 III 618 consid. 3 pag. 620). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).
2.2 Nell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale l'attore disattende in larga misura i principi appena esposti.
Erroneamente convinto che l'art. 43 cpv. 4 OG gli conceda il diritto di ridiscutere liberamente l'apprezzamento delle prove, egli dedica infatti ampio spazio alla presentazione della propria versione della fattispecie, completando, precisando e correggendo quella riportata nella sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che si tratta di argomenti improponibili nel quadro della giurisdizione per riforma, che avrebbero semmai potuto venir sollevati con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.); essi non possono essere tenuti in nessuna considerazione ai fini del presente giudizio, che deve basarsi sulla fattispecie accertata in maniera vincolante dalla Corte ticinese.
3.
L'unica censura che concerne - perlomeno apparentemente - l'applicazione del diritto federale è quella in cui l'attore si duole della violazione dell'art. 18 CO.
A suo modo di vedere, la Corte cantonale avrebbe a torto limitato l'applicazione di tale norma alla questione della tipologia dell'accordo firmato il 21 settembre 2000, omettendo di procedere in egual modo per la determinazione dell'effettivo contenuto dello stesso. Se lo avesse fatto, essa avrebbe riconosciuto che la reale volontà delle parti in causa era quella di impegnare i tre "garanti" non ad D.________, il quale fungeva solo da prestanome quale fiduciario, bensì a chi effettivamente avrebbe dovuto garantire per i soldi, ovvero l'avv. A.________, che mai avrebbe effettuato l'avallo senza il riconoscimento di debito firmato il 21 settembre 2000. Donde l'esistenza di un rapporto diretto fra la dichiarazione del 21 settembre 2000 e l'avallo e, di conseguenza, di una pretesa diretta dell'attore nei confronti del convenuto, come peraltro ammesso dal Pretore. La conclusione in senso contrario esposta nella sentenza impugnata sarebbe quindi lesiva del diritto federale e frutto di un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti.
Nonostante il richiamo alla norma di diritto, l'attore non si avvede che la sua critica riguarda esclusivamente - e inammissibilmente - l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti.
4.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 CO "per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti".
4.1 Il contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO; principio della priorità dell'interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG , sfugge all'esame del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274, 131 III 606 consid. 4.1).
Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva; DTF 131 III 217 consid. 3), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274 seg., 131 III 268 consid. 5.1.3 pag. 276). L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274 seg., 131 III 217 consid. 3, 377 consid. 4.2.1; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.; sull'interpretazione dei contratti cfr. anche Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg.).
4.2 In concreto, come rettamente affermato dall'attore, per determinare la natura giuridica dell'impegno sottoscritto dal convenuto il 21 settembre 2000 - garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito - la Corte cantonale ha proceduto a un'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il principio dell'affidamento, giungendo alla conclusione che si trattava di un'assunzione cumulativa di debito nei confronti di D.________.
Su questo punto della sentenza impugnata non vi è contestazione.
4.3 La questione di sapere se tale impegno sia stato assunto anche nei confronti dell'avv. A.________ ha fatto l'oggetto di un esame diverso e separato.
In questo caso, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, la volontà delle parti è stata determinata sulla base del materiale probatorio agli atti, ovvero mediante un'interpretazione soggettiva, senza che sia stato necessario far capo a un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento.
4.3.1 Questo basta per escludere una violazione dell'art. 18 CO, che, come già detto, stabilisce il principio della priorità dell'interpretazione soggettiva.
4.3.2 Così come è esclusa la possibilità di contestare questa parte della decisione cantonale con un ricorso per riforma, per i motivi già esposti al consid. 2. Giovi comunque rilevare quanto segue.
Le risultanze istruttorie hanno condotto i giudici cantonali a negare la volontà delle parti di far sorgere un impegno diretto nei confronti dell'avv. A.________. Non da ultimo proprio in considerazione del comportamento assunto dall'avvocato. Dall'istruttoria è infatti emerso che è su iniziativa dell'avv. A.________ che il finanziamento è stato concesso ad D.________ - e non direttamente alla società - e che D.________ ha firmato il vaglia cambiario che lui ha poi avallato. Dal canto suo, D.________ - udito in causa in qualità di teste - ha spiegato di essersi cautelato con la nota dichiarazione di assunzione solidale del debito da parte di B.________ e C.________, nonché G.________, del debito di E.________Sagl nei suoi confronti.
L'intenso coinvolgimento dell'avv. A.________ nell'elaborazione delle modalità dell'operazione finanziaria non basta evidentemente per far nascere un'obbligazione nei suoi confronti. Né questa è nata - hanno proseguito i giudici della massima istanza ticinese - per il solo fatto ch'egli, onorando l'avallo apposto sulla cambiale, ha saldato il debito presso la banca ed è diventato creditore di D.________ per l'importo erogato. Si tratta di una conclusione assolutamente conforme al diritto federale, giacché l'art. 1022 cpv. 3 CO prevede che l'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso quest'ultimo, ma solo se si tratta (nuovamente) di un'obbligazione cambiaria (cfr. Stephan Netzle in: Basler Kommentar, 2a ed., n. 5-6 ad art. 1022 CO), ciò che non è il caso in esame.
Dinanzi al Tribunale federale, come già detto al consid. 3, l'attore afferma che D.________ fungeva solo da prestanome quale fiduciario e che la reale volontà delle parti era quella di impegnarsi nei confronti di chi effettivamente avrebbe garantito per i soldi, ovvero l'avv. A.________. Ma queste circostanze sono prive di ogni riscontro nella sentenza impugnata e non possono pertanto essere tenute in nessuna considerazione (cfr. quanto esposto supra, al consid. 2).
Sia come sia, la Corte cantonale merita di essere seguita laddove rileva che sono state le parti stesse a decidere il modo di procedere e che anche se per finire la costruzione attuata è risultata insoddisfacente questo non basta per farne poi astrazione, ritenuto che il problema avrebbe potuto essere agevolmente risolto mediante una cessione delle pretese da D.________ all'avv. A.________.
5.
Da tutto quanto esposto si deve concludere che, nonostante il richiamo formale all'art. 18 CO, tutti gli argomenti sollevati dall'attore nel gravame risultano inammissibili siccome riguardano l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 nonché art. 159 cpv. 1 e 2 OG ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 giugno 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: