Tribunale federale
Tribunal federal
I 376/06{T 7}
Sentenza del 10 luglio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 marzo 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per decisione 13 febbraio 2002 S.________, nata il 1° ottobre 1951, è stata messa dall'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) al beneficio a decorrere dal febbraio 2000 di una mezza rendita dell'AI per un grado d'invalidità del 60% addebitabile a turbe psichiche,
con decisione 13 ottobre 2004, confermata su opposizione il 18 luglio 2005, l'UAI, nell'ambito di una procedura di revisione, ha confermato il precedente grado di invalidità del 60%, assegnando comunque all'interessata tre quarti di rendita a seguito dell'entrata in vigore della quarta revisione della LAI,
l'assicurata ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso per cui chiedeva, previo l'allestimento di nuovi esami, il riconoscimento di una rendita intera a far tempo dall'ottobre 2002,
mediante giudizio 24 marzo 2006 il Tribunale cantonale ha tutelato il provvedimento amministrativo impugnato,
l'interessata ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale chiedendo, in via principale, l'assegnazione della chiesta prestazione intera sempre dall'ottobre 2002 e, in via subordinata, il rinvio della causa alla precedente istanza per ulteriori accertamenti,
mentre l'UAI ha concluso alla reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale giudicante, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 (cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI),
il primo giudice nella pronunzia querelata ha già esposto dettagliatamente il disciplinamento applicabile, per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento (art. 36a cpv. 3 seconda frase OG),
ai considerandi del giudizio cantonale può essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto corretta applicazione di detto disciplinamento nel caso concreto,
il primo giudice ha in effetti preso a base una perizia fatta allestire in sede della procedura amministrativa di revisione a cura del dott. B.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale aveva già peritato l'interessata nell'ambito della precedente procedura sfociata nella decisione iniziale del 13 febbraio 2002, perizia con la quale si conclude essere lo status psichico dell'esaminata rimasto sostanzialmente invariato e si ripropone la diagnosi di sindrome depressiva causa di inabilità del 60%,
l'autorità giudiziaria cantonale ha osservato in modo convincente non essere in essa perizia ravvisabili contraddizioni e non poter essere affermato fondarsi la medesima su accertamenti di fatto errati, per cui ad essa era lecito attribuire forza probatoria piena ai sensi dei criteri posti dalla giurisprudenza (DTF 125 V 351 segg.),
il Tribunale cantonale ha di conseguenza poi affermato non giustificarsi l'esperimento di ulteriori accertamenti, la refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi ai fini del giudizio, escludendo in particolare, visto il parere del Servizio medico regionale dell'AI, la necessità di procedere a una valutazione di eventuali effetti invalidanti legati alla presenza di arteriopatia,
il giudice di prime cure ha precisato non essere di rilievo determinante le considerazioni delle dr.sse M.________, specialista in psichiatria, e E.________, FMH in medicina generale, concludenti per un'inabiltà del 100%, le medesime essendo del tutto generiche e quindi insufficienti a mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il perito in esito a una più approfondita indagine,
con il ricorso di diritto amministrativo l'interessata non fa valere elementi atti ad infirmare la precedente pronunzia, nella misura in cui si limita in sostanza a riproporre argomenti già fatti valere nelle precedenti istanze,
privo di rilievo è segnatamente l'addebito per cui non dovrebbe essere dato più peso all'avviso del perito, fondato su un colloquio durato appena un'ora, che non a quello delle dr.sse M.________ e E.________ che l'hanno seguita nel corso della malattia,
non è infatti decisivo, trattandosi di valutare la conformità di una perizia ai requisiti giurisprudenziali e la sua pertinenza, il tempo dedicato al colloquio con la persona oggetto dell'esame, ciò specie quando il perito, come nell'evenienza concreta, ha già avuto modo di peritare la medesima persona in passato,
giova invece rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo),
in queste condizioni, il giudizio querelato merita conferma,
la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006),
il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 luglio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: