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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.51/2007 /biz
Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________Inc.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 maggio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di numerose persone, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nel quadro di una gara d'appalto concernente l'assegnazione della gestione del patrimonio immobiliare di una fondazione. Ciò, segnatamente, in relazione alla promessa di pagamento di almeno 50 milioni di euro e al versamento di 3 milioni di euro quale acconto. Questi fatti sono stati oggetto anche di decisioni della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cause 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 e 1C_128/2007 del 23 maggio 2007, destinata a pubblicazione).
B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale del 19 dicembre 2006, ha accolto la rogatoria e ordinato, tra l'altro, la trasmissione all'Italia di un verbale di interrogatorio e della documentazione del conto intestato alla A.________Inc., dal quale erano stati prelevati i 3 milioni di euro. Con decisione del 30 maggio 2007, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), dichiarato irricevibile il ricorso in quanto inoltrato da D.________, l'ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, in quanto proposto dalla A.________Inc., escludendo dalla consegna i documenti inerenti all'anno 2006.
C.
Avverso questo giudizio la A.________Inc. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di riformarlo parzialmente, nel senso di intersecare, nella decisione di chiusura parziale, tutte le operazioni tranne quella concernente l'importo di 3 milioni di euro e di non consegnare la documentazione allegata al verbale di interrogatorio (causa 1A.51/2007). Parallelamente, essa ha presentato un ricorso di diritto amministrativo (causa 1A.52/2007), respinto in quanto ammissibile con sentenza odierna.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 L'art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP), quale disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2005, recita che alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore di detta modifica si applica il diritto anteriore. La ricorrente, richiamata questa norma, sostiene nondimeno che contro la decisione della CRP, secondo l'art. 132 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), sarebbe dato il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF, non essendo ammissibile, al suo dire, il ricorso di diritto amministrativo.
1.2 È vero che la questione di sapere quale rimedio di diritto sia dato contro il giudizio impugnato non è chiara. Recentemente il Tribunale federale ha stabilito che la disposizione transitoria dell'art. 110b AIMP prevale, quale "lex specialis", sulla disciplina della LTF, segnatamente sull'art. 132 cpv. 1 LTF, secondo cui quest'ultima legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. In applicazione di questa giurisprudenza, rilevato che il Ministero pubblico ticinese ha emanato, quale prima istanza, la decisione di chiusura parziale il 19 dicembre 2006 e quindi prima del 1° gennaio 2007, mentre la CRP ha parzialmente accolto il ricorso presentato contro essa dopo questa data, avverso il giudizio impugnato rimane dato il ricorso di diritto amministrativo (sentenze 1C_53/2007 del 29 marzo 2007, consid. 1.2 e 1C_1/2007 del 22 gennaio 2007 consid. 1).
1.3 Certo, nel giudizio impugnato, quale rimedio di diritto è stato erroneamente indicato il ricorso in materia di diritto pubblico "entro 30 giorni dall'intimazione". Anche quest'ultima indicazione è errata, ritenuto che il nuovo termine ricorsuale nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
La ricorrente non ha comunque subito alcun pregiudizio da questa indicazione, la cui inesattezza risulta dalla semplice consultazione del testo legale (DTF 127 II 198 consid. 2c e rinvii). Per di più, avverso la decisione impugnata la ricorrente rettamente ha già presentato, ancora prima della scadenza del termine ricorsuale di trenta giorni (art. 80k AIMP), anche un ricorso di diritto amministrativo (art. 110b nAIMP in relazione con l'abrogato art. 80f vAIMP), nel quale, contrariamente al rimedio in esame, essa spiega compiutamente l'ammissibilità di quel rimedio.
2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che la situazione giuridica non era chiara, anche a causa dell'indicazione errata dei rimedi di diritto, si può ritenere che la ricorrente ha potuto essere indotta a presentare il gravame in discussione, per cui si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 162150).
Losanna, 20 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: