Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.206/2006 /biz
Sentenza del 25 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Ferrari, Eusebio.
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Damiano Bozzini,
contro
Comune di Minusio, rappresentato dal Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
licenza edilizia (ordine di ripristino),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa il
23 febbraio 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.
Fatti:
A.
A.________ è proprietario di alcuni fondi nel Comune di Minusio, sui quali ha promosso l'edificazione di un complesso immobiliare denominato "Parco X.________" composto di quattro stabili (A, B, C e D). I progetti sono stati approvati dall'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal Municipio di Minusio il 19 novembre 1975. Negli anni seguenti A.________ ha ottenuto l'approvazione di alcune modifiche dei progetti originari. Riguardo allo stabile A (formato di due blocchi) egli ha conseguito licenze edilizie in variante nel 1988, nel 1989 e nel 1992. Un'ulteriore domanda di costruzione in variante del 18 dicembre 1991, tendente in pratica ad innalzare lo stabile allo scopo di ricavarne un piano abitabile in più, è stata invece respinta dal Municipio il 12 giugno 1995. In ultima istanza, con sentenza 1P.76/1999 del 22 marzo 2000 (cfr. anche la sentenza 1P.74/2005 del 2 giugno 2005), il Tribunale federale, che, come noto alle parti, in precedenza si era occupato più volte del "Parco X.________", ha respinto un ricorso dell'istante contro il diniego della licenza edilizia.
B.
Il promotore ha portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D (ad eccezione delle finiture dell'attico di quest'ultimo edificio, realizzato abusivamente e destinato alla demolizione; vedi al riguardo sentenza 1P.368/1992 e 1P.526 e 552/1993 del 3 febbraio 1994). I lavori concernenti il blocco A sono stati invece interrotti allo stadio della costruzione della struttura portante, dell'autorimessa sotterranea e dell'erezione dei muri di ancoraggio verso via Y.________: dall'inizio del 1991 i lavori sono fermi alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee (sentenza del 22 marzo 2000). Il promotore ha poi smantellato una parte delle installazioni di cantiere, lasciandovi tuttavia una gru che il Municipio, sollecitato da alcuni comproprietari del "Parco X.________", ha tentato di far rimuovere, nel 1995 e nel 1999, per ragioni sia di ordine estetico sia di sicurezza. Le ingiunzioni comunali sono state annullate dalle autorità cantonali, poiché la licenza edilizia non era decaduta e poiché la misura non risultava sorretta da sufficienti comprovate esigenze di sicurezza.
C.
Il 23 luglio 2003 il Municipio di Minusio ha diffidato il promotore a riprendere e continuare i lavori di costruzione dello stabile A entro il 30 settembre seguente. Scaduto infruttuoso tale termine, prorogato su istanza dell'interessato di un ulteriore mese, il 22 gennaio 2004 l'Autorità comunale ha revocato la licenza edilizia rilasciata nel 1975 per detto stabile, ordinando nel contempo il ripristino della relativa particella e l'allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere, compresa la gru, entro un termine di 60 giorni.
Il promotore ha impugnato questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adducendo che era impossibile comprenderne gli effetti concreti. Con risoluzione del 9 novembre 2004 il Governo ha parzialmente accolto il gravame e ha annullato il provvedimento municipale laddove ordinava genericamente il ripristino del menzionato fondo, mentre ha confermato l'ordine di allontanare tutte le infrastrutture di cantiere, gru compresa, in quanto formulato in maniera chiara e attuabile. Ha stabilito che la revoca della licenza edilizia è solo il primo passo verso il ripristino di una situazione conforme al diritto, da realizzare tramite il ristabilimento totale del fondo secondo le modalità che dovranno essere ulteriormente precisate dal Municipio.
Un ricorso interposto dal promotore contro la decisione governativa è stato respinto, per quanto qui interessa, con sentenza 23 febbraio 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.
D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di conferire effetto sospensivo al gravame e di annullare la criticata sentenza. Al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
Il Tribunale amministrativo e il Consiglio di Stato, entrambi senza formulare particolari osservazioni, si rimettono al giudizio del Tribunale federale. Il Comune di Minusio propone di respingere il ricorso.
Con replica del 6 luglio 2006 il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e allegazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1).
1.3 La decisione impugnata non pone fine alla procedura. Essa conferma infatti un ordine di ripristino parziale di un fondo in vista del suo ripristino totale sulla base di modalità che devono ancora essere stabilite dal Municipio, che non ha contestato detta decisione (su questo tema vedi DTF 128 I 3 consid. 1b); essa concerne solo una fase della procedura di ripristino avviata nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 120 Ia 260 consid. 2b; 117 Ia 247 consid. 1).
In questo caso, secondo l'art. 87 OG, norma sulla quale il ricorrente non si esprime, non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; DTF 127 I 92 consid. 1c). Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. 1C; 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.).
La prassi restrittiva sotto il profilo dell'art. 87 cpv. 2 OG vuole infatti evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami; sentenza 1P.717/2004 del 12 agosto 2005 consid. 1.2.3, apparsa in RtiD I-2006 n. 34).
1.4 La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso del promotore, rilevando che, secondo sia la legge edilizia vigente sia quella previgente (art. 14 cpv. 1 LE e il previgente art. 47 cpv. 1 LE), la licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro uno, rispettivamente attualmente due anni dalla sua crescita in giudicato. Ritenuto che il 23 luglio 2003 il Municipio ha diffidato senza successo il ricorrente a riprendere e continuare i lavori, fermi dal 1991 e autorizzati con un permesso di costruzione rilasciato nel 1975, esso poteva pertanto, secondo la Corte cantonale, revocare la licenza edilizia in applicazione dell'art. 24 del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992. I giudici cantonali hanno quindi confermato, quale conseguenza diretta della revoca, l'ordine di allontanare tutte le infrastrutture di cantiere e la gru ancora presenti, sottolineando che questa misura "è solo il primo passo per ripristinare una situazione conforme al diritto tramite il ristabilimento totale del fondo secondo le modalità che dovranno essere ulteriormente precisate dal municipio di Minusio."
1.5 Il ricorrente fa valere che, vista l'interdipendenza dei vari edifici e delle infrastrutture comuni, occorrerebbe definire quali siano le conseguenze per le parti non revocate della licenza e precisare in quale misura determinate edificazioni potrebbero essere portate a termine. L'ordine di allontanamento dovrebbe inoltre permettergli di comprenderne la portata concreta, per esempio riguardo alla recinzione e alle non meglio precisate infrastrutture di quartiere, insistendo sull'inattuabilità di eseguire, per mancanza di chiarezza. l'ordine di rimozione. È quindi manifesto che il criticato ordine di ripristino e d'allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere è strettamente collegato al ripristino totale del fondo litigioso. Infatti, come si è visto, il Municipio dovrà stabilire le relative modalità del ripristino totale, nella cui definizione gli compete un'importante latitudine di giudizio. Non sono quindi manifestamente da escludere, ricordate anche le numerose cause riguardanti il "Parco X.________" sulle quali il Tribunale federale è stato chiamato più volte a esprimersi (v. cause 1P.368/1992, 526 e 552/1993 e 1P.76/1999, citate, 1P.626/1994 dell'11 gennaio 1995, 1P.74/2005 del 2 giugno 2005, 1P.11/1995 del 5 gennaio 1998), divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.
1.6 Che in siffatte circostanze alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale o incidentale comportante un danno irreparabile, alla luce degli obiettivi dell'art. 87 OG, adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale, appare quindi chiaro (v. causa 1P.593/2003 dell'8 luglio 2005): con la norma, ripresa all'art. 93 LTF (sentenza 1B_13/2007 dell'8 marzo 2007 consid. 4, destinata a pubblicazione), si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, come già si è detto, esprimersi una sola volta nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1B; 106 Ia 229 consid. 3d).
2.
2.1
Ne segue che la sentenza cantonale, incidentale, non può essere impugnata ora con ricorso di diritto pubblico: il gravame, in applicazione dell'art. 87 OG, dev'essere quindi dichiarato inammissibile.
2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si assegnano ripetibili al Comune di Minusio, che non si è avvalso del patrocinio di un legale (art. 159 cpv. 1 OG).
2.3 L'emanazione di questo giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 25 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: