Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_193/2007 /biz
Sentenza del 7 agosto 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 marzo 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il matrimonio contratto fra B.________ e A.________ è stato sciolto per divorzio con sentenza 29 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Lugano. In tale sentenza l'ex marito veniva obbligato vita natural durante alla corresponsione mensile di una rendita d'indigenza indicizzata di fr. 2'030.--.
B.
Nel maggio 2006 B.________ ha escusso A.________ per l'incasso dei contributi alimentari non pagati dal 1° gennaio 2004, indicando che la propria pretesa sarebbe composta di un capitale di fr. 63'800.--, oltre interessi di mora al 5 % dal 1° maggio 2006, e di fr. 3'978.95 di interessi capitalizzati al 30 aprile 2006.
Il 24 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ limitatamente a un capitale di fr. 61'500.30, oltre interessi, e interessi capitalizzati di fr. 3'587.50.
C.
Con sentenza 12 marzo 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato dall'escusso. La Corte cantonale ha ritenuto che vi è identità sia fra la procedente - che ha ripreso il cognome da nubile - e la beneficiaria della pensione d'indigenza indicata nella sentenza di divorzio con il cognome dell'allora marito, sia fra le prestazioni previste dal titolo di rigetto dell'opposizione e quelle indicate nel precetto esecutivo. I giudici cantonali hanno infine negato che le prestazioni di mantenimento si siano estinte con il pensionamento del debitore.
D.
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2007 A.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza "appellata". Afferma che la creditrice avrebbe dovuto produrre la prova del cambiamento del nome ed indicare per quali prestazioni procedeva. Il ricorrente ritiene infine che con il suo pensionamento l'obbligo contributivo sia decaduto e che l'agire dell'opponente, la quale per due anni non avrebbe richiesto alcun pagamento, costituisca un abuso di diritto.
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente, il presidente della II Corte di diritto civile ha con decreto del 22 maggio 2007 conferito effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 30 aprile 2007, la presente procedura ricorsuale è retta dalla LTF.
1.2 La sentenza impugnata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) emanata in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia civile presentato dall'escusso che ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non trattasi di una decisione in materia di misure cautelari, non entra in linea di conto la limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF.
1.3 Il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale. Ciò pare essere in contrasto con il carattere riformatorio del ricorso in materia civile. Tuttavia dalla motivazione del gravame emerge che il ricorrente desidera ottenere la totale reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione.
2.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva. Nella fattispecie è pacifico che la sentenza di divorzio del 1999 costituisce un titolo di rigetto dell'opposizione.
2.1 Il ricorrente ritiene però che, in virtù della "natura strettamente formale della procedura esecutiva", la sua opposizione non avrebbe potuto essere rigettata, perché la creditrice non avrebbe provato di aver assunto un cognome diverso da quello portato in costanza di matrimonio.
La censura si rivela di primo acchito pretestuosa e rasenta la temerarietà. Come rilevato dalla Corte cantonale, una volta pronunciato il divorzio un coniuge può riprendere il cognome che aveva da nubile (v. art. 149 cpv. 2 vCC, in vigore al momento della pronuncia del divorzio fra le parti). Il ricorrente non contesta inoltre l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui egli aveva già precedentemente convenuto in giudizio la procedente, indicandola con il suo attuale cognome, con un'istanza tendente alla soppressione del contributo alimentare. A giusta ragione quindi nemmeno il ricorrente afferma che la persona che procede per l'incasso della rendita d'indigenza non sia l'ex moglie.
2.2 Secondo il ricorrente poi, la domanda della creditrice non avrebbe dovuto essere accolta, perché fra le prestazioni riconosciute nella sentenza di divorzio e quelle per cui è chiesto il rigetto dell'opposizione non vi sarebbe identità, atteso che l'ex moglie non avrebbe esposto in modo dettagliato la composizione delle sue pretese. La Corte cantonale avrebbe a torto tutelato l'agire del giudice di primo grado, che si sarebbe sostituito alla procedente, calcolando gli alimenti sulla base della documentazione agli atti e accordando il rigetto dell'opposizione in tale misura.
Anche questa censura si rivela infondata. Dal precetto esecutivo risulta - come pure richiesto dalla dottrina (Daniel Staehelin, Commento basilese, n. 37 e 40 ad art. 80 LEF) - il periodo a cui si riferivano gli alimenti e gli interessi capitalizzati. Il fatto che quest'ultimi e l'ammontare complessivo delle pensioni alimentari per il periodo in questione fossero in realtà inferiori a quanto indicato sul precetto esecutivo non ha per conseguenza la totale reiezione dell'istanza della creditrice, ma unicamente - come verificatosi in concreto - un rigetto dell'opposizione limitato ai contributi alimentari mensili - inclusi gli accessori - scaduti nel periodo in questione.
2.3 Il ricorrente afferma inoltre che l'obbligo alimentare sarebbe decaduto con il suo pensionamento, atteso che nella motivazione della sentenza di divorzio veniva indicato che "un'eventuale ridefinizione di questa rendita andrà semmai fatta una volta raggiunta l'età del pensionamento dell'uno e/o dell'altro ex-coniuge. In particolare andrà esaminato se a quel momento, l'obbligato sarà ancora finanziariamente in grado di prestare la rendita qui definita e per converso, se la beneficiaria non è coperta nella sua indigenza (almeno parzialmente) dalla rendita AVS che le pertoccherà". Reputa di non più dover versare gli alimenti, poiché egli percepirebbe unicamente una rendita AVS di fr. 26'000.-- annui, mentre l'ex moglie riceve già da tempo una rendita AVS.
Già dalla semplice lettura del passo della sentenza di divorzio citato dal ricorrente emerge chiaramente che il raggiungimento dell'età di pensionamento non comporta la cessazione automatica dell'obbligo alimentare, ma che tale fatto potrebbe portare ad un nuovo esame della situazione finanziaria delle parti e provocare una riduzione o una soppressione della rendita d'indigenza. L'esame della nuova situazione non compete però al giudice del rigetto dell'opposizione, ma a quello del merito, che adito con un'azione di modifica della sentenza di divorzio, può modificare il dispositivo di tale giudizio che prevede esplicitamente una rendita illimitata nel tempo. Anche questa censura risulta quindi infondata.
2.4 Così stando le cose, i giudici cantonali avrebbero potuto respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione se l'escusso avesse provato con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF). Pure una remissione del debito costituisce una forma di estinzione e una convenzione scritta con cui le parti stipulano una riduzione del contributo alimentare può costituire un parziale condono del debito rilevante nella procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. Daniel Staehelin, Commento basilese, n. 16 ad art. 81 LEF). Sennonché nemmeno il ricorrente afferma che sia stato concluso un siffatto accordo o che egli abbia dimostrato con documenti che la moglie lo avrebbe in altro modo - parzialmente - esonerato dal pagamento degli alimenti.
3.
3.1 Infine, il ricorrente sostiene che l'ex moglie non avrebbe sollecitato per oltre due anni la corresponsione degli alimenti e avrebbe così accettato la decadenza dell'obbligo alimentare. Per questo motivo ritiene che la procedura d'incasso per cui è stato concesso il rigetto dell'opposizione costituisca un abuso di diritto.
3.2 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Il ricorrente può inoltre unicamente censurare l'accertamento dei fatti se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Possono infine essere addotti nuovi fatti e mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
In concreto, dalla decisione impugnata non risulta che la creditrice abbia rinunciato ai contributi alimentari per poi tornare sui suoi passi, reclamandone il pagamento. Atteso che il ricorrente nemmeno afferma che in concreto sia realizzata una delle condizioni che permette al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nel giudizio attaccato, la censura concernente la malafede dell'opponente si rivela di primo acchito inammissibile. A prescindere da quanto appena esposto, e a titolo del tutto abbondanziale, si può inoltre rilevare che al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione non spetta stabilire se il comportamento del creditore costituisca un abuso di diritto (DTF 124 III 501 consid. 3a, con rinvii).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente è unicamente stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando però soccombente nella procedura concernente tale misura d'urgenza.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 agosto 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: