BGer 1C_212/2007 |
BGer 1C_212/2007 vom 08.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_212/2007 /viz
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Sentenza dell'8 agosto 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, presidente,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche e del catasto, viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona,
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Presidente del Tribunale cantonale amministrativo, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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rettifica dei confini (competenza),
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ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 2 luglio 2007 dal Presidente del Tribunale cantonale amministrativo.
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Fatti:
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A.
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A.________ è proprietario dei fondi part. n. 480 e 481 di Corticiasca, confinanti con la particella n. 611. Rispondendo a una sua richiesta relativa a pretese manchevolezze nella determinazione del confine in seguito alla procedura del raggruppamento dei terreni seguita negli anni ottanta, la Sezione delle bonifiche e del catasto del Dipartimento delle finanze e dell'economia gli ha sostanzialmente comunicato, con scritto del 29 marzo 2006, che l'eventuale rettifica di confini dopo l'approvazione della misurazione ufficiale andava sottoposta alla giurisdizione civile.
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B.
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Contro tale scritto il proprietario si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il cui Presidente, con sentenza del 2 luglio 2007, ha dichiarato il gravame irricevibile per l'incompetenza della Corte adita.
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C.
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A.________ impugna questo giudizio con un ricorso del 27 luglio 2007 al Tribunale federale. Lamenta pretese manchevolezze nella procedura del raggruppamento dei terreni e in altri procedimenti che lo riguardano in sede cantonale. Chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
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1.2 Il giudizio impugnato nega la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulle decisioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di rettifica dei confini. Trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) è dato di massima il ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
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1.3 Con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF, la violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente. Nella motivazione va esposto in forma sintetica in che misura la decisione impugnata viola il diritto (cfr. sentenza 1C_3/2007 del 20 giugno 2007, consid. 1.4.1, destinata a pubblicazione). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale. Esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF).
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Nella fattispecie, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto, in particolare con riguardo al diniego della competenza da parte della Corte cantonale, ma si diffonde sul merito dell'andamento del confine. Richiama in particolare la procedura del raggruppamento terreni e ulteriori procedimenti amministrativi e penali nei suoi confronti, muovendo generici rimproveri alle competenti autorità cantonali. La presente causa è tuttavia circoscritta al quesito della negata competenza del Tribunale cantonale amministrativo, unico tema della decisione impugnata, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la precedente istanza avrebbe violato il diritto rifiutandosi di statuire nel merito del gravame presentato da questi.
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2.
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Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria non può infatti essere accolta già per il fatto che il gravame era sin dall'inizio privo di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche e del catasto e al Presidente del Tribunale cantonale amministrativo.
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Losanna, 8 agosto 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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