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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_9/2007 /viz
Sentenza del 13 agosto 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.
Parti
B.________,
istante, patrocinata dall'avv. Marco Broggini,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Cancelleria, residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1P.629/2006 del 15 giugno 2007.
Considerando:
che con sentenza 1P.629/2006 del 15 giugno 2007 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato da A.________ contro il giudizio del 22 agosto 2006 con il quale la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva confermato la pena inflittagli per aver compiuto, nei confronti della minorenne B.________, atti sessuali con una persona inetta a resistere;
che il Tribunale federale ha stabilito che le spese e le ripetibili seguivano la soccombenza (consid. 4), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- a carico del ricorrente: esso non ha tuttavia indicato, nel dispositivo n. 2, l'importo delle ripetibili da rifondere alla controparte;
che con istanza di interpretazione rispettivamente di revisione B.________, rilevata questa svista, chiede al Tribunale federale di attribuirle un'indennità di almeno fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale;
che A.________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
che la criticata decisione è stata emanata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), per cui la procedura è disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1, destinata a pubblicazione in DTF 133 IV 142);
che, secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere chiesta se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d);
che nella fattispecie, stabilito l'obbligo di A.________ a rifondere le spese ripetibili all'istante, la quale si era pronunciata sulla domanda di effetto sospensivo e sul ricorso, è chiaro che il Tribunale federale, per svista, non ne ha fissato l'ammontare nel dispositivo;
che l'indennità doveva essere fissata in fr. 2'000.--;
che, visto l'esito della domanda, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF) e che la Cassa del Tribunale federale rifonderà all'istante un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è accolta e il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale federale del 15 giugno 2007 (1P.629/2006) è completato nel senso che "A.________ dovrà rifondere a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale".
2.
Non si prelevano spese giudiziarie della procedura di revisione.
3.
La Cassa del Tribunale federale corrisponderà all'istante un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili della procedura di revisione.
4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: