BGer 1F_9/2007 |
BGer 1F_9/2007 vom 13.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_9/2007 /viz
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Sentenza del 13 agosto 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
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Reeb, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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B.________,
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istante, patrocinata dall'avv. Marco Broggini,
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contro
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Presidente della Corte delle assise correzionali
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di Locarno, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
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6900 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Cancelleria, residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1P.629/2006 del 15 giugno 2007.
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Considerando:
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che con sentenza 1P.629/2006 del 15 giugno 2007 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato da A.________ contro il giudizio del 22 agosto 2006 con il quale la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva confermato la pena inflittagli per aver compiuto, nei confronti della minorenne B.________, atti sessuali con una persona inetta a resistere;
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che il Tribunale federale ha stabilito che le spese e le ripetibili seguivano la soccombenza (consid. 4), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- a carico del ricorrente: esso non ha tuttavia indicato, nel dispositivo n. 2, l'importo delle ripetibili da rifondere alla controparte;
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che con istanza di interpretazione rispettivamente di revisione B.________, rilevata questa svista, chiede al Tribunale federale di attribuirle un'indennità di almeno fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale;
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che A.________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
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che la criticata decisione è stata emanata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), per cui la procedura è disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1, destinata a pubblicazione in DTF 133 IV 142);
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che, secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere chiesta se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d);
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che nella fattispecie, stabilito l'obbligo di A.________ a rifondere le spese ripetibili all'istante, la quale si era pronunciata sulla domanda di effetto sospensivo e sul ricorso, è chiaro che il Tribunale federale, per svista, non ne ha fissato l'ammontare nel dispositivo;
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che l'indennità doveva essere fissata in fr. 2'000.--;
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che, visto l'esito della domanda, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF) e che la Cassa del Tribunale federale rifonderà all'istante un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di revisione è accolta e il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale federale del 15 giugno 2007 (1P.629/2006) è completato nel senso che "A.________ dovrà rifondere a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale".
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie della procedura di revisione.
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3.
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La Cassa del Tribunale federale corrisponderà all'istante un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili della procedura di revisione.
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4.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 agosto 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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