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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.200/2006 /biz
Sentenza del 16 agosto 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Simonetta Scolari,
contro
Azienda cantonale dei rifiuti (ACR),
Comune di Giubiasco, rappresentato dal Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
licenza edilizia per la costruzione di un impianto
di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili nel Comune di Giubiasco,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 30 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'azienda cantonale dei rifiuti (ACR) è un ente indipendente dall'amministrazione dello Stato avente personalità giuridica propria di diritto pubblico, incaricato di provvedere all'organizzazione e all'attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone Ticino. Ha in particolare lo scopo di costruire e/o gestire gli impianti necessari per smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell'intero comprensorio cantonale.
B.
Il 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 5.9 del piano direttore, di categoria dato acquisito, approvata dal Consiglio federale l'8 giugno 1999, che prevede l'insediamento di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili a Giubiasco, in località Baragge, a ridosso della parte meridionale dell'impianto di depurazione delle acque del Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni. Questo indirizzo è stato ripreso nel piano regolatore di Giubiasco, che nel luglio del 1997 e nel giugno del 1998 è stato aggiornato in vista della costruzione di un impianto Thermoselect mediante l'approvazione di due varianti, che hanno in particolare comportato un ampliamento dell'esistente zona AP/EP in località Baragge e una modifica del piano viario per l'accesso. Decaduto l'atto di concessione a favore del Consorzio Thermoselect e fissata la futura strategia in materia di smaltimento dei rifiuti in Ticino, il 22 giugno 2004 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per l'impianto di termodistruzione dei rifiuti a Giubiasco (PUC-ITR). Questo strumento pianificatorio ha sancito la realizzazione dell'opera sull'area di circa 40'000 m2 vincolata dal piano regolatore e istituito i parametri urbanistici necessari per poter erigere un impianto a tecnologia tradizionale, con forni a griglia e depurazione dei fumi dell'ultima generazione. Solo il vicino Comune di Sementina si è aggravato contro il piano di utilizzazione cantonale, ritirando però il suo gravame nel corso della procedura.
C.
Il 19 aprile 2005 l'ACR ha presentato al Municipio di Giubiasco una domanda di costruzione per realizzare sui fondi gravati dal citato vincolo AP/EP un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (ICTR). Esso avrebbe un volume complessivo di 257'142 m3 e comprende una costruzione principale a base rettangolare (112 x 88 m, altezza massima 32 m dal livello 0 del progetto, situato a quota 219 m.s.m.), due corpi esterni (pesa e condensatore ad aria) e 40 posteggi. Nell'edificio principale si trova un settore per l'accettazione dei rifiuti, un compartimento di combustione dei rifiuti e di depurazione dei fumi, un reparto per il trattamento dei residui e la valorizzazione energetica e una sezione ospitante l'amministrazione e i servizi. La disposizione dell'impianto forma un cortile interno aperto verso est destinato ad area di consegna dei prodotti e dei rifiuti da trattare. La parte elettromeccanica permetterebbe lo smaltimento di 140'000 t annue di rifiuti (urbani, sanitari, liquidi e fanghi da depurazione) mediante due linee parallele da 33.5 MW della capacità di circa 9.5 t/h. L'energia calorica prodotta dalla combustione dei rifiuti sarebbe trasformata dapprima in vapore vivo, grazie a delle caldaie, e poi parzialmente recuperata sotto forma di elettricità (circa 16.0 MW), mediante una turbina accoppiata a un generatore. Riguardo alle emissioni atmosferiche, il progetto prevede che, prima di essere espulsi dai camini, i fumi (gas di combustione in uscita dalle caldaie) subiscano un trattamento di depurazione in quattro tappe successive; i residui restanti (ceneri e acque di lavaggio) verrebbero a loro volta lavorati e ripuliti prima di essere trasportati in discarica unitamente alle scorie, convogliati verso centri di riciclaggio specializzati o scaricati nel fiume Ticino.
D.
Contro la domanda di costruzione, pubblicata con il relativo rapporto d'impatto sull'ambiente, sono state presentate numerose opposizioni, tra cui quella di A.A.________ e B.A.________, proprietari del fondo part. n. 143 di Giubiasco, situato nelle vicinanze dell'impianto. Acquisito il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, che ha nondimeno chiesto l'imposizione di determinate clausole accessorie, segnatamente in materia di protezione ambientale, il Municipio di Giubiasco ha rilasciato la licenza edilizia assoggettandola a una serie di condizioni e respingendo, tra le altre, l'opposizione dei vicini A.________.
E.
A.A.________ e B.A.________ si sono allora aggravati, con altri opponenti, dinanzi al Consiglio di Stato che, con un'unica decisione del 20 dicembre 2005, ha sostanzialmente confermato la risoluzione municipale, annullando nondimeno le clausole accessorie di carattere ambientale aggiunte dal Municipio, ma che esulavano dalla sua competenza.
F.
Con un'unica sentenza del 30 giugno 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ricevibili, i cinque ricorsi presentati contro la risoluzione governativa, tra cui quello degli opponenti A.________. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 20'000.--, sono state poste a loro carico in ragione di fr. 4'000.--.
La Corte cantonale ha in particolare ritenuto corretta sia la procedura di approvazione del PUC-ITR, segnatamente per quanto concerne l'informazione e la partecipazione della popolazione, sia l'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale nella fase procedurale della licenza edilizia. Ha poi rilevato che sia l'ubicazione dell'impianto sia il suo dimensionamento erano stati stabiliti nella procedura pianificatoria ed avrebbero di principio dovuto essere contestati in quella sede; ha nondimeno ritenuto corretto il dimensionamento a 140'000 t annue. Riguardo al sistema di trasporto dei rifiuti, la Corte cantonale ha esaminato le varianti prese in considerazione nel rapporto d'impatto ambientale ed ha ammesso la conformità alla legge della variante "tutto strada", rilevato altresì che non sussistevano le premesse economiche per imporre il trasporto via ferrovia dei rifiuti provenienti dal Sottoceneri. L'ultima istanza cantonale ha inoltre considerato sufficiente la modalità di sfruttamento dell'energia calorica prodotta dalla combustione ed ha ritenuto che l'impianto rispettava l'obbligo di limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Ha altresì riconosciuto la conformità dell'installazione al piano cantonale di risanamento dell'aria e ha negato la necessità di un inasprimento delle limitazioni delle emissioni. Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto sufficienti anche i provvedimenti previsti per limitare nella maggiore misura possibile gli odori molesti e ammesso per finire il rispetto del diritto ambientale per quanto concerne l'inquinamento atmosferico.
I giudici cantonali hanno poi esaminato il progetto sotto il profilo dell'inquinamento fonico, del deterioramento del suolo e della protezione delle acque, concludendo ch'esso rispettava la legislazione federale applicabile. Hanno inoltre accertato che l'impianto si inseriva in una porzione di territorio già intaccato dalla presenza dell'autostrada e del depuratore delle acque, destinata in futuro all'insediamento di ulteriori infrastrutture viarie e ferroviarie, negando per finire sia la violazione di disposizioni in materia di protezione della natura sia un abuso della latitudine di giudizio di cui beneficiava l'autorità cantonale, che non aveva ravvisato un effetto deturpante sul paesaggio. Quanto alla sicurezza, la Corte cantonale ha respinto le critiche volte a mettere in dubbio l'affidabilità dell'impianto e l'adeguatezza delle misure prese nell'ottica della protezione contro gli incidenti rilevanti.
G.
A.A.________ e B.A.________ impugnano con un ricorso di diritto amministrativo del 14 settembre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di annullare pure la licenza edilizia. Lamentano manchevolezze nell'ambito della procedura pianificatoria, in particolare la mancata esecuzione di un esame dell'impatto sull'ambiente già in quella fase. Ritengono insufficiente l'accesso stradale, insistendo sulla necessità di un raccordo ferroviario. Evocano carenze per quanto concerne la protezione ambientale e quella contro gli incidenti rilevanti, paventando possibili rischi di inquinamento delle acque. Criticano infine l'ammontare delle spese processuali.
H.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, precisando che la tassa di giustizia contestata è ampiamente inferiore al limite massimo previsto dalla legge cantonale di procedura per le cause amministrative ed appare contenuta ove si considerino il dispendio lavorativo occasionato e gli interessi finanziari in discussione. Il Consiglio di Stato, il Municipio di Giubiasco e l'ACR postulano la reiezione del gravame. Invitato a presentare una risposta, l'Ufficio federale dell'ambiente ha comunicato il 12 gennaio 2007 che condivide le argomentazioni della Corte cantonale, ribadendo che il dimensionamento dell'impianto è appropriato e che sia il trasporto dei rifiuti su strada sia la valutazione del progetto sotto il profilo della protezione delle acque e della sicurezza sono conformi alle disposizioni federali.
Diritto:
1.
Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1205), alla procedura ricorsuale in esame rimane applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; DTF 133 V 239 consid. 1 e rinvio).
2.
2.1
2.1.1 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale, o che avrebbero dovuto esserlo, sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 132 II 209 consid. 2, 129 I 337 consid. 1.1 e rinvii). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 128 II 56 consid. 1a/aa e rinvii). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b e rinvii, 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).
2.1.2 In quanto il giudizio impugnato è fondato principalmente sul diritto federale sulla protezione dell'ambiente, relativo in particolare all'esame dell'impatto sull'ambiente, alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, alla limitazione delle emissioni e alla protezione delle acque e del suolo, il ricorso di diritto amministrativo è di principio ammissibile. Questo rimedio è pure ammissibile laddove i ricorrenti lamentano un accesso stradale insufficiente, poiché la censura è strettamente connessa con quella riferita alla mancata realizzazione del raccordo ferroviario, disciplinata dal diritto federale (cfr. DTF 123 II 337 consid. 5a).
2.1.3 Per quanto concerne le spese giudiziarie, il contestato giudizio si fonda esclusivamente sul diritto cantonale, segnatamente sull'art. 28 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm). Come tale, esso potrebbe essere impugnato indipendentemente solo con un ricorso di diritto pubblico. Tuttavia, vi è in concreto un rapporto diretto tra i quesiti in materia di protezione ambientale che si pongono nel merito e la ripartizione delle spese processuali, sicché la contestazione relativa all'ammontare delle stesse può essere esaminata nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo (DTF 122 II 274 consid. 1 e rinvii). Il giudice amministrativo federale può così essere adito con censure relative alla violazione di diritti costituzionali dei cittadini, ciò che è il caso in concreto, visto che i ricorrenti sollevano la lesione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento.
2.2 È incontestato che, in quanto proprietari di un fondo situato vicino all'impianto progettato, i ricorrenti hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata e sono quindi legittimati a ricorrere (art. 103 lett. a OG). Il ricorso è tempestivo (art. 106 cpv. 1 OG).
2.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come nel caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti, oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d). Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale nell'ambito di questo rimedio, non esime tuttavia i ricorrenti dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione con riferimento alle argomentazioni espresse dalla precedente istanza (sentenza 1A.161/2001 del 26 agosto 2002, consid. 5 e riferimenti, apparsa in: RDAT I-2003, n. 63, pag. 233 segg.). Chi propone un ricorso di diritto amministrativo è infatti tenuto, secondo l'art. 108 cpv. 2 OG, a esporre motivi e argomenti specifici (DTF 130 I 312 consid. 1.3.1, 127 II 238 consid. 7 pag. 256, 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb), sicché i ricorrenti non possono limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare su quali punti esse violerebbero il diritto federale (cfr. DTF 127 II 238 consid. 7; sentenza 1A.161/2001, citata). Ora, le censure ricorsuali, segnatamente quelle fondate sulla protezione dell'ambiente e sulla sicurezza dell'impianto, adempiono solo in minima parte le citate esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti si limitano a addurre in modo generico un preteso inquinamento derivante dall'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione, senza però confrontarsi con le argomentazioni esposte nella decisione impugnata, nella quale, sulla scorta di dati tecnici specifici, sono stati dettagliatamente e scrupolosamente trattati tutti gli aspetti di protezione ambientale toccati. Le critiche formulate dai ricorrenti in modo generico e sommario sono quindi inammissibili.
3.
3.1 I ricorrenti lamentano l'esistenza di carenze nella procedura di adozione del piano di utilizzazione cantonale, adducendo in particolare che la popolazione non sarebbe stata sufficientemente informata e coinvolta nel procedimento pianificatorio. Asseriscono che un rapporto dell'impatto sull'ambiente avrebbe dovuto essere eseguito già in quella fase, considerato altresì che il PUC-ITR era assai dettagliato. Sostengono pertanto che l'ubicazione dell'impianto stabilita dal piano non sarebbe stata adeguatamente esaminata e risulterebbe inadatta.
3.2 Sollevando tali censure contro il PUC-ITR, i ricorrenti disattendono che, secondo la giurisprudenza, un piano di utilizzazione può in linea di principio essere contestato solo al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente in occasione di un'applicazione concreta, come è qui il caso per il rilascio della licenza edilizia, può avvenire solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato non si fosse potuto rendere pienamente conto, al momento dell'adozione del piano, della limitazione impostagli, quando la procedura non gli avesse offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti e quando si pretenda che le circostanze, in particolare l'interesse pubblico, che avevano giustificato l'adozione del piano e le sue restrizioni, fossero nel frattempo radicalmente mutate (cfr. DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 4.2, apparsa in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg.; sentenza 1A.155/1996 del 16 luglio 1997, consid. 2a-b, apparsa in: RDAF 1998 I pag. 150). I ricorrenti non sostengono né rendono verosimile che nella fattispecie sarebbe realizzata una condizione per giustificare l'esame in questa sede del piano di utilizzazione cantonale. In effetti, secondo l'art. 46 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT), il progetto di questo atto pianificatorio, allestito dal Dipartimento, è depositato presso le cancellerie dei comuni interessati per il periodo di 30 giorni e il deposito è annunciato nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone Ticino. Il piano di utilizzazione è successivamente adottato dal Consiglio di Stato ed approvato dal Gran Consiglio. Contro la decisione di approvazione, pubblicata secondo modalità analoghe a quelle previste per il progetto, è dato il ricorso al competente Tribunale cantonale (cfr. art. 47 segg. LALPT). Premesso che i ricorrenti non sostanziano carenze nella procedura di adozione del PUC-ITR, le critiche concernenti il mancato esame degli aspetti ambientali e l'insufficiente partecipazione della popolazione, dirette sostanzialmente a rimettere in discussione il piano stesso, potevano quindi essere sollevate in quello specifico ambito, segnatamente aggravandosi contro la decisione di approvazione. In tali circostanze, non occorre esaminare se, come sostengono i ricorrenti, il grado di definizione del PUC-ITR avrebbe consentito, già a quel livello, di valutare in maniera approfondita la compatibilità dell'impianto con le esigenze di protezione ambientale.
3.3 Va nondimeno rilevato, che, con riferimento al principio della coordinazione (cfr. art. 2 e 25a LPT), allorquando una zona è delimitata in funzione di un progetto riguardante un'installazione sottoposta all'esame d'impatto ambientale, come è qui il caso (cfr. allegato alla OEIA, n. 40.7 in relazione con l'art. 1 OEIA), la giurisprudenza federale ha stabilito che questo esame deve di principio essere eseguito già allo stadio pianificatorio, perlomeno nella sua prima fase, in maniera quindi non ancora esaustiva (cfr. art. 5 cpv. 3 e art. 6 OEIA; DTF 123 II 88 consid. 2a, 121 II 190 consid. 3b/bb, 120 Ib 436 consid. 2d/aa, 207 consid. 6 pag. 214; sentenza 1A.145/1998 del 7 luglio 1999, consid. 11a, apparsa in: RDAT II-1999, n. 62, pag. 220 segg.). L'omessa esecuzione di un formale rapporto d'impatto ambientale non comporta comunque di per sé la nullità del piano, poiché non significa ancora che le autorità competenti per l'allestimento e l'adozione dei piani di utilizzazione abbiano negletto le norme materiali del diritto sulla protezione dell'ambiente (cfr. DTF 124 II 460 consid. 3a, sentenza 1A.145/1998, citata, consid. 11a; sentenza 1E.8/2002 del 4 novembre 2002, consid. 2.3, citata in: ZBl 104/2003, pag. 446 segg., sentenza 1A.136/2004 del 5 novembre 2004, consid. 2.5, apparsa in: URP 2005, pag. 1 segg.). Nella fattispecie, vista la limitata portata e la scarsa motivazione delle censure di carattere ambientale sollevate nei confronti dell'esaustivo esame di impatto ambientale eseguito nell'ambito della susseguente procedura edilizia, non si giustifica per ragioni di economia processuale e di proporzionalità di riprendere la procedura a partire dallo stadio pianificatorio. In effetti, poiché la situazione fattuale e giuridica sotto il profilo della protezione ambientale risulta chiara e dettagliata sulla scorta del rapporto agli atti ed è soltanto sommariamente messa in discussione dai ricorrenti (art. 108 cpv. 2 OG), l'accoglimento del ricorso su questo punto si ridurrebbe a una misura svuotata di significato, volta unicamente a prolungare la procedura e i costi in modo notevole ed inutile (cfr. sentenza 1A.145/1998, citata, consid. 11b).
4.
4.1 I ricorrenti criticano la mancata realizzazione di un raccordo ferroviario, sostenendo che la sua necessità non era mai stata messa in dubbio prima dell'avvio della procedura edilizia, sicché la popolazione non sarebbe stata adeguatamente informata sulla rinuncia. Sostengono quindi che anche questo aspetto doveva essere esaminato in maniera approfondita nell'ambito dell'adozione del PUC-ITR e che, in assenza del raccordo ferroviario, il previsto accesso stradale sarebbe insufficiente.
4.2 In quanto censurino pretese manchevolezze del piano di utilizzazione riguardo alle modalità di trasporto dei rifiuti, il gravame è nuovamente diretto contro il PUC-ITR e pertanto inammissibile in questa sede. D'altra parte questo strumento pianificatorio prevede esplicitamente l'accesso all'impianto mediante un allacciamento stradale, rinviando espressamente la realizzazione di un raccordo ferroviario in un secondo tempo (cfr. PUC-ITR, n. 7.5, pag. 10). In tali circostanze, la mancata attuazione di un collegamento ferroviario nella successiva procedura edilizia non si pone di per sé in contrasto con il piano di utilizzazione. Per il resto, i ricorrenti accennano genericamente solo all'incremento del traffico giornaliero indotto di veicoli pesanti, provocato in particolare dall'adduzione e dall'evacuazione dei rifiuti mediante tali automezzi. Non si confrontano però con le valutazioni eseguite dai giudici cantonali, che hanno paragonato e ponderato le tre varianti di allacciamento dell'ICTR alla rete dei trasporti del Sottoceneri prese in considerazione dal rapporto d'impatto sull'ambiente ("tutto strada", "combinato" e "raccordo"). Né fanno al proposito valere una violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 16 cpv. 3 lett. e OTR, che prevede il trasporto dei rifiuti per ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto. Come rilevato rettamente dalla Corte cantonale, questa disposizione non impone ad ogni costo un allacciamento alla rete ferroviaria, occorrendo piuttosto ch'esso sia sostenibile dal profilo economico (cfr. sentenza 1A.17/2000, del 17 agosto 2000, consid. 7c). Ora, i ricorrenti non si esprimono minimamente su questo aspetto e sulle caratteristiche della variante "raccordo ferroviario", disattendendo in particolare che tale soluzione, pur se tecnicamente fattibile, comporta manovre sia alla stazione di Giubiasco sia a quella di Cadenazzo e ancora presso l'ICTR, ove le operazioni di scarico risulterebbero anche più complesse. I costi sarebbero superiori alla somma di fr. 7'500'000.-- preventivata nel 1998, senza considerare l'elettrificazione del binario, e sarebbero destinati ad aumentare per i ripetuti rifacimenti imposti dalla pianificazione dei progetti AlpTransit e dal raccordo stradale tra la A2 e la A13. D'altra parte, il beneficio in termini di contenimento del traffico stradale sarebbe tutto sommato limitato, permettendo una riduzione del traffico giornaliero medio sull'autostrada A2 di soltanto 36 movimenti. Nella misura in cui questi aspetti puntuali non sono posti minimamente in discussione, una maggiore disamina della questione in questa sede non si giustifica.
5.
5.1 I ricorrenti sostengono inoltre che il rapporto d'impatto sull'ambiente tenderebbe "per ovvie ragioni a minimizzare e ad analizzare in modo insufficiente la sicurezza e i problemi ambientali". Ritengono che non sarebbero stati determinati globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti causati dall'impianto e che l'ubicazione dello stesso sarebbe inadeguata sotto il profilo della protezione ambientale.
5.2 Con queste critiche, generiche, i ricorrenti non si confrontano con le considerazioni puntuali contenute nel giudizio impugnato riguardo all'inquinamento fonico, atmosferico, del suolo e delle acque, fondate su misurazioni, studi ed accertamenti specifici ed approfonditi. Né essi spiegano concretamente in che misura l'impianto progettato violerebbe il diritto federale, rilevato comunque che, contrariamente a quanto sembrerebbero ritenere, nel rapporto d'impatto ambientale sono stati presi in considerazione e valutati tutti gli effetti dell'impianto. Nemmeno su questi aspetti il gravame adempie quindi le esigenze dell'art. 108 cpv. 2 OG (DTF 127 II 238 consid. 7). D'altra parte, premesso che l'ubicazione del termovalorizzatore era già stata stabilita in sede pianificatoria, non spetta al Tribunale federale esaminare nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo se quella scelta sia la più adeguata. Non essendo né un'istanza superiore di pianificazione né un'autorità di vigilanza in materia ambientale, questa Corte deve infatti limitarsi ad esaminare se, confermando il rilascio della licenza edilizia, quella precedente abbia violato il diritto federale o abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. DTF 124 II 146 consid. 3c; sentenza 1E.10/2001 del 26 novembre 2001, consid. 1d, apparsa in: RDAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.).
6.
6.1 I ricorrenti lamentano inoltre lacune sotto il profilo della sicurezza, sostenendo in particolare che sia il rapporto d'impatto sull'ambiente sia quello riguardante la protezione contro gli incidenti rilevanti ignorerebbero i rischi connessi all'ubicazione dell'impianto, situato nelle vicinanze del fiume Ticino, che in caso di un'alluvione "di portata millenaria" potrebbe straripare provocando una catastrofe ambientale.
6.2 Premesso che i ricorrenti non fanno espressamente valere che, oltre a un rapporto secondo l'art. 5 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012), sarebbe occorso presentare un'analisi dei rischi giusta l'art. 6 cpv. 4 OPIR (cfr. DTF 127 II 18 consid. 5a), il quesito di possibili gravi danni ambientali a dipendenza di un incidente rilevante è essenzialmente di natura tecnica, sicché la valutazione eseguita dalle istanze specialistiche assume un'importanza rilevante (DTF 122 II 165 consid. 19 inedito). Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, risulta dagli atti che l'evenienza di piene del fiume Ticino è stata considerata sia nel rapporto d'impatto sull'ambiente sia in quello fondato sull'OPIR ed è stata valutata dall'autorità cantonale che, nel suo preavviso all'indirizzo del Municipio, ha in particolare ritenuto come la concezione dell'impianto e l'ubicazione dei suoi elementi sensibili a una quota superiore a 219 m.s.m permettesse di escludere pericoli legati a possibili esondazioni. Detta autorità ha altresì stabilito che per eventuali depositi di materiali pericolosi a una quota inferiore di tale limite deve essere garantito l'ancoraggio al suolo in caso di sottospinta idrica della falda e deve essere possibile il distacco dalle condotte di mandata e di alimentazione dei circuiti. Premesso che queste considerazioni non sono contestate, non risulta che la questione delle esondazioni sia stata trascurata dalle precedenti istanze, le quali non sono pertanto incorse in un abuso del loro potere di apprezzamento.
7.
7.1 I ricorrenti sottolineano che l'impianto, caratterizzato da un importante volume interrato, è previsto in un settore di protezione delle acque Au per la tutela delle acque sotterranee e paventano un potenziale pericolo di infiltrazioni e di surriscaldamento della falda freatica. Sostengono inoltre che il progetto susciterebbe perplessità anche sotto il profilo delle immissioni di ammonio nelle acque di scarico.
7.2 La circostanza che il sedime su cui sorgerebbe l'impianto è ubicato in un settore di protezione delle acque Au non esclude tuttavia, di principio, ch'esso possa essere edificato. È piuttosto determinante che un eventuale intervento di costruzione sia oggetto di una specifica autorizzazione e che siano adottate le misure di protezione imposte dalle circostanze (cfr. art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 30 seg. OPAc). Secondo l'art. 31 cpv. 1 OPAc devono in particolare essere adottate le misure di cui all'allegato 4 cifra 2 e devono essere predisposti i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e di intervento. Ora, i ricorrenti non fanno valere al proposito una violazione del diritto federale, segnatamente delle citate disposizioni, non contestano le considerazioni espresse dai giudici cantonali, che hanno esaminato in modo approfondito ed esaustivo sia gli effetti dell'impianto sulle acque sotterranee sia le modalità di eliminazione delle acque di scarico, né si esprimono sulle analisi ed i valori contenuti nel rapporto dell'impatto ambientale. Nella misura in cui si limitano semplicemente a sollevare dubbi sull'inquinamento delle acque che provocherebbe l'impianto, il gravame non adempie i requisiti di motivazione dell'art. 108 cpv. 2 OG e si rivela pertanto inammissibile (DTF 127 II 238 consid. 7). Riguardo all'immissione di azoto ammoniacale nelle acque di scarico, i ricorrenti citano un passaggio del rapporto d'impatto ambientale (pag. 141) secondo cui l'impianto di trattamento delle acque previsto dal progetto non prevede un sistema specifico per l'abbattimento dell'ammonio, sicché per questa sostanza il valore esposto di 15-25 mg/l è indicativo e non garantito dal fornitore. I ricorrenti disattendono tuttavia che riguardo agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani l'OPAc non fissa esplicitamente un valore limite per l'ammonio (cfr. allegato 3.2, cifra 36, n. 2) e che l'autorità cantonale ha quindi stabilito un massimo di 60 mg/l. I valori contenuti nel rapporto d'impatto sull'ambiente, pur se indicativi, sono inferiori in misura apprezzabile a questo limite, il cui rispetto risulta di principio garantito. Questa circostanza sarà comunque oggetto di verifiche ulteriori, poiché nella fase di esercizio dell'impianto sarà eseguito periodicamente un monitoraggio delle acque di scarico, allo scopo di rilevare il carico d'inquinanti convogliati nel fiume Ticino. Su questo punto, la decisione impugnata non viola pertanto il diritto federale.
8.
8.1 I ricorrenti criticano infine l'ammontare delle spese processuali, stabilite dalla Corte cantonale in fr. 20'000.-- per l'insieme dei ricorsi e poste a loro carico nella misura di fr. 4'000.--. Ritengono l'importo arbitrario siccome chiaramente lesivo dell'art. 28 cpv. 1 lett. a LPamm secondo cui la tassa di giustizia nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da fr. 10.-- a fr. 5'000.-- se applicata dal Tribunale cantonale amministrativo. Sostengono, che la somma prelevata in concreto violerebbe pure la parità di trattamento, poiché sarebbe eccessiva e inabituale per l'ultima istanza cantonale.
8.2 Risulta dal giudizio impugnato che la Corte cantonale ha proceduto in applicazione dell'art. 51 LPamm alla congiunzione dei cinque ricorsi sottopostigli, decidendoli con un unico giudizio. In siffatte circostanze, l'adozione di una tassa di giustizia unica, poi suddivisa in quote uguali sui diversi soccombenti, in misura inferiore rispetto al massimo previsto dalla normativa cantonale, non è per nulla illegale, ma anzi ragionevole (cfr. sentenza 1P.560/2006 del 28 settembre 2006). L'importo di fr. 4'000.--, posto a carico dei ricorrenti, non è d'altra parte lesivo del principio della parità di trattamento, ritenuto che corrisponde a quello accollato agli altri soccombenti e che, a ragione, tiene almeno in parte conto del dispendio considerevole che ha comportato la trattazione dei ricorsi considerate le difficoltà, certamente superiori alla media, che presentava la causa. Anche su questo punto il gravame è pertanto infondato.
9.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla controparte, al Municipio di Giubiasco, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 16 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: