BGer 5A_333/2007
 
BGer 5A_333/2007 vom 21.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_333/2007 /viz
Sentenza del 21 agosto 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
Massa fallimentare della X.________,
ricorrente, rappresentata dall'Ufficio fallimenti del distretto Plessur, Grabenstrasse 15, 7000 Coira,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Rosemarie Weibel,
banca Y.________,
B.________,
opponenti,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano.
Oggetto
sequestro/garanzia bancaria,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 12 giugno 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
L'11 ottobre 2000 A.________ ha ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano il sequestro di beni della X.________. In applicazione dell'art. 277 LEF l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha liberato il 16 marzo 2001 i beni sequestrati contro il rilascio di una garanzia bancaria della banca Y.________, in cui questa si è impegnata irrevocabilmente a pagare all'Ufficio, a prima richiesta, ogni somma fino ad un massimo di fr. 410'000.-- contro presentazione di una richiesta di pagamento che indica l'importo totale dovuto a dipendenza della sentenza definitiva nella procedura di convalida del sequestro dalla quale risulti l'importo pignorabile. L'avvocato B.________ aveva depositato a suo nome, ma per conto della X.________, presso la banca Y.________ l'importo di fr. 416'941.95 a garanzia dell'impegno assunto dall'istituto di credito nella garanzia bancaria.
Il 4 ottobre 2006 il Presidente del tribunale distrettuale di Plessur ha dichiarato il fallimento della X.________.
B.
Il 16 novembre 2006 l'Ufficio dei fallimenti del distretto di Plessur ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano di incassare la garanzia e di trasmettergli il capitale e gli interessi. Con provvedimento 21 novembre 2006 l'Ufficio di esecuzione ha annullato il sequestro e le relative esecuzioni (dispositivo n. 1) e ha ritenuto che la garanzia bancaria sia da considerare di spettanza della massa fallimentare, motivo per cui ha indicato che "provvederà di conseguenza a richiedere il relativo versamento all'istituto bancario citato ed al suo trasferimento all'Ufficio dei fallimenti del Circondario di Plessur" (dispositivo n. 2).
C.
Sia la banca Y.________ che A.________ hanno impugnato il predetto provvedimento. Con sentenza 12 giugno 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto i ricorsi e li ha parzialmente accolti, annullando la cifra due del dispositivo del provvedimento impugnato. L'autorità di vigilanza ha accertato la propria competenza a trattare i rimedi e ha ritenuto prematura la domanda di incasso della garanzia bancaria, perché questa non è semplicemente decaduta con l'apertura del fallimento, ma sussiste fintanto che l'escussa non ha riconsegnato all'Ufficio di esecuzione i beni sequestrati, ciò che in concreto non è ancora avvenuto.
D.
Con ricorso del 25 giugno 2007 la massa fallimentare della X.________ chiede che la sentenza cantonale venga riformata nel senso che i ricorsi cantonali siano dichiarati irricevibili o, in via subordinata, che siano respinti. Dopo aver narrato e completato i fatti, afferma che non competeva all'autorità di vigilanza ticinese, ma a quella grigione trattare i rimedi. Sostiene altresì che la decisione impugnata viola il diritto e renda più difficoltosa la procedura fallimentare, perché ritiene che non faccia senso mantenere una garanzia bancaria dopo il fallimento e che la stessa debba decadere perché priva d'oggetto.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1 Sentenze in materia di esecuzione e fallimento soggiacciono al ricorso in materia civile, che in tale ambito sostituisce il ricorso previsto dal previgente art. 19 LEF (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF combinato con l'art. 19 LEF). Il ricorso è ammissibile contro decisioni emanate dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Le sentenze pronunciate dalle autorità cantonali di vigilanza, adite con un ricorso giusta l'art. 17 LEF contro provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, atteso che in linea di principio nella procedura di esecuzione forzata in corso non è più possibile mettere in discussione tali provvedimenti (DTF 133 III 350 consid. 1.2). La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata indipendentemente dal valore di lite (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF).
1.2 La ricorrente è senz'altro legittimata a proporre il presente rimedio. Essa ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e, quale massa fallimentare della società nei cui confronti era stato pronunciato ed eseguito il sequestro nell'ambito del quale è stata rilasciata la garanzia bancaria in discussione, ha un interesse giuridicamente protetto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
2.
La ricorrente afferma che non competeva all'autorità di vigilanza ticinese giudicare i rimedi della banca e del creditore sequestrante, perché l'Ufficio di esecuzione di Lugano avrebbe agito in via rogatoria per l'Ufficio dei fallimenti del distretto di Plessur. Essa ritiene che il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione avrebbe dovuto essere impugnato innanzi all'autorità di vigilanza grigione.
In concreto, la ricorrente pare misconoscere che la garanzia bancaria in discussione è stata rilasciata nell'ambito di un sequestro ordinato a Lugano ed eseguito dall'Ufficio di esecuzione del medesimo distretto. Anche quando ha liberato - oltre cinque anni prima della pronuncia del fallimento - i beni sequestrati contro la prestazione di una garanzia, l'Ufficio di esecuzione non ha agito in via rogatoria per l'Ufficio fallimenti. Non spetta pertanto all'amministrazione del fallimento, ma all'Ufficio di esecuzione decidere sulla sorte della garanzia bancaria e quindi all'autorità di vigilanza di quest'ultimo trattare eventuali ricorsi su questo tema. Ne segue che la censura posta a fondamento della conclusione principale di dichiarare i rimedi cantonali irricevibili si rivela infondata.
3.
3.1 L'autorità di vigilanza ha indicato che le garanzie ai sensi dell'art. 277 LEF garantiscono l'obbligo dell'escusso di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di ugual valore in caso di pignoramento o fallimento. Essa ha quindi ritenuto che tali garanzie sussistono fintanto che l'escusso non abbia riconsegnato (rispettivamente sostituito) i beni sequestrati che l'Ufficio di esecuzione dovrà trasmettere giusta l'art. 199 LEF all'amministrazione del fallimento. Rileva poi che l'avvocato, che aveva depositato a suo nome, ma per conto della fallita, fr. 416'941.95 presso la banca Y.________ a garanzia dell'impegno da questa assunto nella garanzia bancaria, non ha ancora girato tale importo all'amministrazione del fallimento, perché si prevale di un diritto di compensazione per parcelle rimaste insolute. Per questo motivo ha reputato che la garanzia bancaria è ancora in vigore e che la domanda di incasso dell'Ufficio di esecuzione è prematura, atteso che essa potrà unicamente essere formulata una volta conosciuto l'importo versato all'amministrazione del fallimento da tale avvocato, che ha proposto un'azione di contestazione della graduatoria in seguito alla reiezione di una parte delle sue pretese.
3.2 La ricorrente sostiene invece che la decisione dell'autorità di vigilanza violerebbe gli art. 199 e 206 LEF e renderebbe inutilmente difficoltosa la procedura di fallimento. Asserisce che non farebbe senso mantenere la garanzia dopo il fallimento; essa dovrebbe invece decadere perché priva d'oggetto, affinché gli averi utilizzati per garantirla rientrino nella massa. Ritiene inoltre che se la garanzia continua a sussistere, il creditore sequestrante potrebbe incassarla semplicemente presentando una copia della sentenza di convalida del sequestro ed avvantaggiarsi in questo modo a scapito degli altri creditori.
3.3 La ricorrente misconosce la portata del provvedimento annullato dall'autorità di vigilanza. Nella cifra 2 del dispositivo, l'Ufficio di esecuzione non ha abrogato la garanzia bancaria, ma ha indicato che la garanzia bancaria è da considerare di spettanza della massa fallimentare e che provvederà a chiederne il versamento. Per questo motivo, in caso di accoglimento della conclusione subordinata del rimedio in esame, con la quale viene chiesto che i ricorsi cantonali siano respinti, verrebbe ripristinata la predetta cifra del dispositivo della decisione dell'Ufficio di esecuzione, in cui questo annuncia che procederà all'incasso della garanzia bancaria.
3.3.1 Ora, giusta l'art. 42 LTF gli atti scritti devono contenere le conclusioni e i motivi (cpv. 1), e nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Sennonché il ricorso non contiene alcuna motivazione riferita alla sentenza impugnata: la ricorrente non spende una parola per esporre le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dell'autorità di vigilanza di non permettere all'Ufficio di esecuzione di incassare la garanzia bancaria a questo stadio della procedura. Nell'impugnativa la ricorrente si limita ad illustrare i motivi per cui ritiene che la banca debba essere liberata dall'obbligo assunto con l'emissione della garanzia bancaria: essa afferma infatti che la garanzia bancaria sarebbe decaduta e divenuta priva d'oggetto con il fallimento, che "evidentemente" ("es versteht sich von selbst") la banca non consegnerà l'importo presso di lei depositato per garantire l'impegno nei confronti dell'Ufficio di esecuzione fintanto che non verrà liberata dall'obbligo assunto nella garanzia bancaria ("solange sie nicht von ihrer Garantieverpflichtung befreit erklärt wird") e che revocando la garanzia bancaria la procedura fallimentare potrebbe procedere in modo normale. Ne segue che la conclusione subordinata dev'essere dichiarata inammissibile, perché priva di una qualsiasi motivazione.
3.3.2 Non è d'altronde possibile esaminare le argomentazioni ricorsuali a sostegno della - semplice - revoca della garanzia bancaria e della liberazione della banca da tale obbligo, perché esse suffragano inammissibilmente conclusioni nuove (art. 99 cpv. 2 LTF), che non sono state oggetto della procedura cantonale. Infatti, nemmeno la banca, che aveva prestato la garanzia, aveva chiesto nel proprio ricorso di esserne liberata.
3.4 Giova infine osservare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il creditore sequestrante non può incassare la garanzia bancaria semplicemente presentando la sentenza di convalida del sequestro. Come indicato nell'atto di ricorso medesimo, la garanzia bancaria è stata rilasciata nei confronti dell'Ufficio di esecuzione e compete quindi agli organi dell'esecuzione forzata farla valere, qualora al momento del pignoramento o del fallimento i beni in precedenza sequestrati non vengano ripresentati (DTF 106 III 130 consid. 2 pag. 134).
4.
Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non sono incorsi in spese necessarie nella procedura federale, poiché non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 agosto 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: