Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.24/2007 /viz
Sentenza del 28 agosto 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,
contro
X.________ SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2006 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è titolare di due relazioni bancarie presso X.________ SA.
A.a L'origine dell'attuale vertenza risale al marzo 2000.
Il 2 marzo 2000 il conto nominativo zzz presentava un saldo di fr. 92'997.85, mentre il conto cifrato kkk, presentava un saldo di fr. 150'000.--.
Tra il 7 e l'8 marzo 2000 le somme presenti su questi due conti sono state investite dalla banca in tre fondi di investimento, che negli anni successivi hanno subito un'importante diminuzione di valore.
A.b Asserendo di non aver mai autorizzato l'istituto bancario ad effettuare queste operazioni, il 7 agosto 2003 A.________ ha domandato a X.________ SA il rimborso della perdita complessiva di fr. 153'640.10.
B.
Preso atto del rifiuto opposto dalla banca a tale richiesta, il 20 novembre 2003 A.________ l'ha convenuta dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, postulandone la condanna al versamento "[de]gli importi necessari affinché sul conto nominativo zzz venga ristabilito l'importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto cifrato kkk l'importo di fr. 150'000.--, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000."
La petizione è stata respinta il 25 novembre 2005. In sintesi, il Pretore ha accertato che gli investimenti contestati figuravano sulla documentazione bancaria regolarmente ricevuta da A.________, il quale - perfettamente in grado di comprenderne la portata - per oltre tre anni non ha formulato nessuna obiezione al riguardo. Non potendosi interpretare questo silenzio altrimenti che come accettazione, il giudice ha disatteso la pretesa di A.________.
C.
La pronunzia pretorile è stata tempestivamente impugnata dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Come già dinanzi al Pretore, anche in sede d'appello A.________ ha espresso la volontà di veder "ristabiliti" gli importi di fr. 92'997.85 sul conto nominativo zzz e di fr. 150'000.-- sul conto cifrato kkk, precisando che il ripristino dei predetti importi avrebbe dovuto avvenire in termini di liquidità, mediante la vendita degli investimenti effettuati. Ha quindi concluso affermando che sarebbe stato compito del Tribunale d'appello "accertare, di ufficio, al momento del giudizio, il quantum". I giudici della massima istanza ticinese hanno ritenuto questa domanda incompatibile con l'esigenza di precisione posta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Con sentenza del 22 dicembre 2006 hanno pertanto dichiarato l'appello nullo in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC/TI.
A prescindere dalla sua irricevibilità, hanno aggiunto i magistrati, l'appello avrebbe in ogni caso dovuto essere respinto anche nel merito visto che "l'attore non ha assolutamente provato qual era il danno da lui subito al momento della sentenza, il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale, il 4 marzo 2005, agli atti essendo stato versato dalla convenuta solo il conteggio al 21 febbraio 2005".
D.
Contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 30 gennaio 2007, con un "ricorso per riforma e ricorso sussidiario di diritto pubblico", volto a ottenere - sia in via principale che in via sussidiaria - il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio, stante la ricevibilità dell'appello.
In ingresso al suo (unico) allegato egli ha distinto le censure sollevate nel quadro dei due rimedi: con il ricorso per riforma viene fatta valere la violazione degli art. 472, 474, 475 e 481 CO, subordinatamente la violazione dell'art. 398 combinato con l'art. 321 CO, rispettivamente dell'art. 400 cpv. 1 e 2; il ricorso di diritto pubblico, sussidiario, si fonda invece su una violazione arbitraria degli art. 9, 29 cpv. 1 e 49 cpv. 1 Cost., con riferimento all'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI, combinato con gli art. 165 cpv. 1 lett. g e 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI.
Nella risposta del 5 aprile 2007 X.________ SA propone di dichiarare il ricorso di diritto pubblico irricevibile, rispettivamente, in via subordinata, di respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a formulare osservazioni.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
2.
Come preannunciato, è stato inoltrato un "ricorso per riforma e ricorso sussidiario di diritto pubblico".
2.1 Secondo il ricorrente, qualora dovesse accogliere il ricorso per riforma, il Tribunale federale non dovrà entrare nel merito di quello sussidiario di diritto pubblico. Inoltre, nel caso di ammissibilità del ricorso per riforma, le censure sollevate nel ricorso di diritto pubblico andranno considerate in quello per riforma.
2.2 Pur senza dichiararlo esplicitamente, il ricorrente intende chiedere al Tribunale federale di derogare alla regola posta dall'art. 57 cpv. 5 OG, secondo la quale un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (sul senso e lo scopo di questa regola cfr. DTF 117 II 630 consid. 1a).
Egli non fornisce tuttavia alcuna motivazione a sostegno di tale richiesta, in particolare non adduce nessuna delle circostanze eccezionali ammesse dalla giurisprudenza per derogare a tale principio (cfr. DTF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 117 II 630 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).
2.3 Non essendo ravvisabile alcun motivo per procedere in tal senso, il ricorso di diritto pubblico viene trattato prioritariamente, come d'uso.
3.
La sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione.
3.1 Nella motivazione principale l'alta Corte ticinese ha rimproverato al ricorrente la violazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI per non aver provveduto a cifrare la propria domanda, non essendo a tal scopo sufficiente l'aggiunta dell'aggettivo "liquido" al petitum già formulato in prima istanza.
In sede di appello - hanno rilevato i giudici cantonali - il ricorrente ha infatti chiesto la condanna della banca "a versare ... gli importi necessari affinché sul conto nominativo zzz venga ristabilito l'importo liquido di fr. 92'997.85 mentre sul conto cifrato kkk l'importo liquido di fr. 150'000.--, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000". Ora, pur segnalando lo scopo perseguito con la causa - quello di "ristabilire" determinati importi sui due conti - questa domanda non indica l'importo esatto rivendicato, non potendo essere intesa in tal senso la richiesta di "versare... gli importi necessari". I giudici hanno osservato che tale esigenza avrebbe potuto facilmente essere soddisfatta, visto che in petizione il pregiudizio a quel momento subito era stato quantificato in fr. 102'882.85, con la riserva di un successivo adeguamento. Anche seguendo il ragionamento del ricorrente, per il quale il momento decisivo per la determinazione del pregiudizio doveva essere quello della data della sentenza, poi prolata il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale, concretamente fissato per il 4 marzo 2005, l'effettiva quantificazione della somma richiesta - previa indicazione del pregiudizio effettivamente sofferto - avrebbe potuto e dovuto avvenire, se non già in occasione del dibattimento finale quanto meno con l'atto di appello. Non solo ciò non è accaduto, ma, in sede di appello, il ricorrente ha chiesto alla Camera giudicante - violando così anche l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI - di accertare, d'ufficio, il pregiudizio esistente al momento della sentenza d'appello. Alla luce di queste considerazioni i giudici cantonali hanno dichiarato l'appello nullo, in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC/TI.
Nella seconda motivazione, abbondanziale, il Tribunale d'appello ha stabilito che, a prescindere dalla sua irricevibilità, l'impugnativa sarebbe comunque stata respinta nel merito, non avendo il ricorrente fonrito la prova del danno da lui subito.
3.2 Per consolidata giurisprudenza, qualora la decisione cantonale si fondi su due motivazioni independenti, ambedue sufficienti, ciascuna di esse dev'essere impugnata nella maniera appropriata - se del caso con due rimedi di diritto differenti - pena l'irricevibilità del gravame (DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560).
3.3 Nel caso in rassegna questa esigenza è soddisfatta. Nonostante le carenze dell'allegato ricorsuale - oggetto dei prossimi considerandi - si può infatti affermare che in esso il ricorrente nega di aver disatteso l'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI e assevera di aver fornito alla Corte cantonale - nella misura del suo possibile - tutti gli elementi necessari per statuire sulla sua pretesa.
4.
Già si è anticipato che l'allegato ricorsuale soffre di gravi carenze sotto il profilo della motivazione. Prima di chinarsi sul suo contenuto appare pertanto necessario rammentare i principi che reggono il ricorso di diritto pubblico.
4.1 Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, infatti, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). In altre parole, l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali.
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione chiara e precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).
4.2 In concreto, come verrà meglio esposto nei prossimi considerandi, l'opponente merita di essere seguita laddove sostiene che l'asserita violazione delle norme costituzionali non è stata adeguatamente motivata, l'impugnativa esaurendosi in una sorta di critica generalizzata alla sentenza impugnata.
5.
Vale la pena di iniziare l'esame del gravame mediante la riproduzione letterale dell'introduzione comune ai due rimedi: "Riassumendo, il rimprovero dei Giudici cantonali al ricorrente è che avrebbe dovuto, perlomeno in appello, chiedere la condanna del X.________ a versargli l'importo di fr. 84'298.--, pari alla differenza tra il valore dei conti/titoli al momento delle conclusioni rispetto ai fr. 92'997.85 + fr. 150'000.-- richiesti, valore quantificato dal Giudice di prime cure. A torto: se il ricorrente avesse chiesto ciò, si sarebbe assunto il rischio di un ulteriore pregiudizio o di un arricchimento indebito, dovuto alla continua evoluzione dei titoli che ci sarebbe stata fino alla crescita in giudicato della decisione finale, di merito, o meglio ancora fino al momento in cui X.________ avesse ripristinato fr. 92'997.85 + fr. 150'000.-- sui conti dell'attore. Per il ricorrente è quindi impossibile, anche oggi, poiché non ha la più pallida idea sull'evoluzione dei titoli, chiedere altro importo se non che sui suoi conti venissero ristabiliti fr. 92'997.85 + fr. 150'000.-- originari. Né può essergli imposto un obbligo di chiedere la vendita di detti titoli che la Banca ha acquistato di sua iniziativa senza che vi fosse un mandato di gestione o un qualsiasi contratto alla base di detti investimenti. Il ricorrente non ha acquistato titoli e, pertanto, la Banca ne faccia l'uso che meglio crede".
Fatta questa premessa, nella parte del suo scritto dedicata al ricorso di diritto pubblico, il ricorrente passa all'esposizione delle circostanze per le quali, a suo modo di vedere, la decisione di dichiarare irricevibile l'appello costituirebbe un formalismo eccessivo, con conseguente arbitraria violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost., dell'art. 49 Cost., in relazione con l'art. 9 Cost., degli art. 472, 474 cpv. 1, 475, 481 CO , in subordine dell'art. 398, combinato con l'art. 321e CO, 400 cpv. 1 CO, rispettivamente con l'art. 309 cpv. 2 lett. e, combinato con l'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC/TI e l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI. I suoi argomenti possono essere riassunti come segue.
5.1 Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla Corte cantonale di aver confuso grossolanamente valore di causa e domande, precisando che in concreto il valore di causa sarebbe quello determinato dal pretore, di fr. 84'298.--. Ciò renderebbe superflua, evidentemente, la (sua) richiesta formulata in appello di accertare d'ufficio il "quantum", chiaramente riferita al valore di causa. L'art. 309 CPC/TI non dispone peraltro che il valore di causa debba essere indicato nell'appello.
5.2 Secondo il ricorrente la Corte ticinese avrebbe inoltre fatto prova di un eccessivo rigore nell'applicazione del diritto cantonale, segnatamente degli art. 165 cpv. 2 lett. g e art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI - giusta i quali le domande devono essere formulate in termini precisi e distinti -, giacché si è attenuta alle espressioni letterali da lui utilizzate nell'appello, senza tenere nella debita considerazione il senso che si poteva ragionevolmente attribuire alle sue richieste di giudizio sulla base del contenuto degli allegati. A prescindere dal fondamento giuridico della causa (deposito o mandato) il ricorrente è infatti dell'avviso che la sua domanda fosse chiarissima: dato che il valore dei titoli gli era assolutamente indifferente, non avendoli egli mai voluti, è chiaro che la richiesta tendente a "ristabilire" i noti importi doveva essere intesa come tendente al versamento dei medesimi. Non corrisponde dunque al vero ch'egli avrebbe formulato una domanda indeterminata.
5.3 Il ricorrente prosegue osservando che, tenuto conto della variazione continua dei titoli, non poteva cifrare il valore esatto di questi; sarebbe assurdo chiedergli di "azzeccare il valore esatto dei titoli nel momento in cui X.________ opererà la vendita di detti titoli intestati al ricorrente, e ripristinerà il valore per arrivare all'importo chiesto di fr. 92'997.85 più fr. 150'000.--". Sostiene che in questa situazione non era per lui possibile chiedere la condanna dell'opponente al versamento di un determinato importo in denaro, "ritenuto che i titoli sono a tutt'oggi intestati al ricorrente e, in tale caso, vi sarebbe stato un indebito arricchimento o un ulteriore pregiudizio per quest'ultimo. Unica domanda ammissibile era pertanto quella di chiedere [...] il ripristino sui conti di deposito menzionati, degli importi originari di fr. 92'997.85 più fr. 150'000.--".
5.4 L'allegato ricorsuale termina con la precisazione che la domanda è rimasta identica dinanzi a tutte le istanze sicché, anche qualora si volesse condividere l'assunto dei giudici ticinesi che l'hanno ritenuta indeterminata, l'appello non avrebbe dovuto venir respinto bensì, semmai, evaso mediante il rinvio degli atti al Pretore, incaricandolo di assegnare al ricorrente un termine per sanare il presupposto processuale o dichiarare la petizione irricevibile.
6.
Quanto appena esposto basterebbe già per dichiarare il gravame interamente inammissibile.
D'acchito irricevibile, in forza della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), è il richiamo alle disposizioni del diritto federale ( art. 472, 474 cpv. 1, 475, 481 CO , in subordine 398, combinato con l'art. 321e CO, 400 cpv. 1 CO), e alla forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.), censurabili nel quadro del parallelo ricorso per riforma.
Per il resto, si potrebbe affermare che il mancato ossequio dei rigorosi requisiti di motivazione vigenti nel quadro del ricorso di diritto pubblico, descritti al consid. 4.1, emerge già dalla sola lettura degli argomenti confusi e incoerenti del ricorrente, esposti nell'ordine da lui stabilito.
7.
Appare comunque opportuno osservare quanto segue.
7.1 Innanzitutto va rammentato che nel procedimento civile, retto dal principio dispositivo, è la parte attrice che decide se avviare una causa, quando avviarla, cosa far valere e cosa - rispettivamente quanto - domandare; sta poi alla parte convenuta riconoscere o meno le pretese di controparte. In virtù di questo medesimo principio il giudice non può pronunciare più di quanto preteso dall'attore, rispettivamente meno di quanto riconosciuto dal convenuto (ne eat iudex ultra petita partium; art. 86 CPC/TI; cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 220). Di qui l'importanza, per l'autorità statuente, di una domanda formulata in maniera chiara sin dall'inizio del processo (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 193).
Trattandosi di un'azione volta a ottenere una prestazione in denaro, le norme di procedura cantonali possono esigere che ne venga indicata la cifra esatta; una deroga a questa regola è possibile nei casi previsti dalla legge oppure quando l'indicazione esatta della pretesa può avvenire solamente al termine dell'istruttoria (DTF 116 II 215 consid. 4a pag. 219 seg.; cfr. anche Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, § 33 n. 5-6 pag. 188 seg.).
Qualora una domanda non venga formulata chiaramente, il suo contenuto viene determinato mediante il principio dell'affidamento, sulla scorta degli argomenti fatti valere a suo sostegno (Vogel/Spühler, op. cit., § 33 n. 8 pag. 189).
7.2 Ora, nel caso in rassegna, come già ripetuto, dinanzi al Pretore il ricorrente aveva chiesto la condanna della controparte al versamento degli importi necessari a ristabilire sui due conti le somme presenti il 2 marzo 2000.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il motivo all'origine dell'assenza di una cifra esatta era stato indicato a pag. 5 della petizione, laddove il ricorrente ha spiegato che al momento dell'introduzione della causa il pregiudizio da lui patito ammontava a fr. 102'885.85, riservandosi di adeguarlo successivamente al momento della sentenza; in sede conclusiva ha invece dichiarato che il momento determinante era quello del dibattimento finale. Giova osservare che l'importo indicato in petizione corrispondeva alla differenza che vi era, all'11 agosto 2003, fra gli importi originariamente presenti sui due conti (fr. 242'997.85) e il valore dei due medesimi conti (fr. 56'668.-- + fr. 83'447.-- = fr. 140'115.--).
In queste circostanze, la domanda è stata reputata sufficiente dal giudice di primo grado, il quale è entrato nel merito della causa, respingendola. Ai fini del giudizio sulle spese e ripetibili, il pretore - riferendosi al medesimo criterio già adottato dal ricorrente - ha stabilito che il valore litigioso corrispondeva alla differenza fra il valore dei conti al momento delle conclusioni (fr. 94'890.-- + fr. 63'810.--) e gli importi presenti su di essi il 2 marzo 2000 (fr. 92'997.85 e fr. 150'000.--), ovvero fr. 84'298.--.
7.2.1 Da quanto appena esposto, emerge che, contrariamente a quanto tenta di far credere nel ricorso di diritto pubblico, il ricorrente non ha mai chiesto che sui suoi conti venissero riaccreditate le somme originariamente presenti su di esse. Né ha mai offerto alla banca di metterle a disposizione i noti titoli, a cui lui non era interessato. Al contrario, nella misura in cui dinanzi al Pretore ha postulato il versamento della perdita subita, calcolata sulla base della differenza fra le somme originariamente presenti sui conti e il valore dei titoli al momento del dibattimento finale, egli ha manifestato la consapevolezza di esserne il proprietario e di volerlo rimanere.
7.2.2 Pretestuoso è poi il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver confuso valore di causa e domanda, comunque inammissibile siccome formulato genericamente e senza il benché minimo riferimento alle norme processuali cantonali che la corte avrebbe applicato in maniera arbitraria (cfr. quanto esposto al consid. 4.1).
L'art. 5 cpv. 1 CPC/TI prevede infatti che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore di causa è determinato dalla domanda, e in concreto la domanda è stata quantificata in fr. 84'298.-- dal Pretore, sulla base - come detto - dei criteri indicati dallo stesso ricorrente.
7.2.3 Ciononostante, in sede di appello quest'ultimo non ha postulato la modifica del giudizio di primo grado nel senso di condannare la controparte al versamento di fr. 84'298.--, bensì di condannarla a versare gli importi liquidi necessari a ristabilire le somme originarie sui conti, con esplicita richiesta al Tribunale di appello di determinare d'ufficio l'ammontare di tali importi al momento dell'emanazione della sua sentenza.
Così facendo ha però dimenticato che lo scopo dell'appello è quello di sottoporre a una verifica il giudizio di primo grado affinché l'autorità di ricorso abbia se del caso a riformarlo con un altro diverso giudizio. In altre parole, l'appello permette un controllo in fatto e in diritto della decisione impugnata ma non consente la continuazione del processo nel senso di un allargamento delle tavole processuali (Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese Zurigo 1981, pag. 75 e 77).
7.2.4 Se il ricorrente lo avesse fatto valere, sarebbe forse stato possibile ammettere che i limiti della domanda emergevano dalla pronunzia di primo grado, che aveva fissato in fr. 84'298.-- l'importo litigioso. Ma il ricorrente non ha censurato la decisione impugnata per questo motivo, sicché una simile eventualità risulta d'acchito esclusa (cfr. quanto esposto al consid. 4.1).
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente - assistito da un legale - non solo non ha mai affermato che il valore della domanda fosse quello accertato dal pretore, di fr. 84'298.--, ma anzi - come esposto al consid. 5 - ha altalenato fra la tesi secondo la quale egli avrebbe indicato chiaramente che la sua azione tendeva all'incasso di fr. 150'000.-- e fr. 92'997.85 e quella diametralmente opposta secondo cui non gli era possibile quantificare la somma richiesta a causa della continua variazione dei titoli. Nemmeno allo stadio attuale è dunque possibile comprendere quale sia l'esatto contenuto della sua domanda. E una simile argomentazione, come già detto, disattende completamente i rigorosi requisiti di motivazione del ricorso di diritto pubblico.
7.2.5 In conclusione, nessuno degli argomenti sollevati nel gravame è idoneo a far ritenere arbitraria la decisione cantonale secondo la quale il ricorrente non ha formulato con la necessaria precisione la sua domanda di appello.
8.
Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: