BGer 1A.173/2006
 
BGer 1A.173/2006 vom 30.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.173/2006 /viz
Sentenza del 30 agosto 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
X.________ Ltd, disciolta,
Y.________ LLC,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, casella postale 334, 1000 Losanna 22.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 24 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 7 marzo 2005, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 14 aprile, il 3 agosto e il 14 settembre 2005, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ per corruzione di pubblici funzionari e abuso di fiducia. In sostanza, gli inquisiti sono sospettati d'aver commesso o d'aver partecipato, nell'ambito del cosiddetto programma "Oil-for-food", ad atti di corruzione per il tramite di diverse società, fra cui X.________ Ltd, X.________ BV, la Y.________ LLC. Gli inquirenti esteri hanno chiesto di identificare le relazioni bancarie e i beni patrimoniali appartenenti alle citate società o agli indagati e di sequestrare la relativa documentazione a partire dal 1° gennaio 1997. In seguito è stato chiesto anche il blocco dei conti.
B.
Con decisione di entrata in materia del 21 aprile 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), al quale è stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'assunzione dei documenti delle relazioni bancarie riconducibili all'inquisito A.________, segnatamente il conto n. kkk di cui è titolare la X.________ Ltd, il conto n. www di cui è titolare l'indagato e il conto n. jjj di cui è titolare la Y.________ LLC. Gli interessati hanno potuto pronunciarsi sulla prospettata consegna di detti atti. Mediante decisione di chiusura del 24 luglio 2006, il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti dei tre conti appena citati.
C.
Avverso questa decisione A.________, agente per sé e quale avente diritto economico della disciolta X.________ Ltd, e la Y.________ LLC presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di invitare il MPC a operare una nuova cernita dei documenti, escludendo quelli anteriori al dicembre 2000 e quelli relativi a determinate transazioni.
Il MPC propone di respingere il ricorso, l'Ufficio federale di polizia di respingerlo in quanto ammissibile.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
1.5 La legittimazione di A.________ e della Y.________ LLC, titolari di conti oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (art. 9a OAIMP).
Riguardo alla X.________ Ltd il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita semplicemente a rilevare, rinviando alla documentazione acquisita, ch'egli, quale avente diritto economico di questa società asseritamente sciolta, agisce anche per essa. Ora, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio), ma non all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3). Il ricorrente disattende che, nella materia in esame, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è - eccezionalmente - legittimato a ricorrere soltanto qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d), ricordato che spetta comunque al beneficiario economico dimostrare sia l'avvenuto scioglimento della società sia che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.195/2005 del 1° settembre 2005, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352). Il ricorrente, che non si confronta del tutto con questa prassi, neppure tenta di dimostrare l'adempimento di queste condizioni. Ne segue che le censure riguardanti il conto della X.________ Ltd sono inammissibili per carenza di legittimazione.
2.
2.1 I ricorrenti, i quali non contestano l'esposto dei fatti della domanda estera, rilevano che si tratta di un procedimento per titolo di corruzione internazionale, in relazione a sospettati pagamenti in favore di funzionari del Governo iracheno da parte di determinate società italiane che avevano ottenuto l'assegnazione di quantitativi di petrolio nell'ambito del cosiddetto programma "Oil-for-food", svoltosi sotto l'egida dell'ONU. L'indagine prende avvio dagli accertamenti compiuti da una Commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Segretariato Generale dell'ONU dopo il ritrovamento di documenti attestanti i citati versamenti. I ricorrenti ne deducono che ci si troverebbe in un contesto nell'ambito del quale i pagamenti ricevuti dai destinatari della sospettata corruzione sarebbero già noti. Aggiungono che dal rapporto della Commissione risulterebbe che i pagamenti, di complessivi USD 942'000, sarebbero avvenuti fra il 14 dicembre 2000 e il 16 maggio 2002. Essi sostengono poi che la richiesta dell'autorità rogante si estenderebbe a dismisura oltre il contesto delle indagini ed eccederebbe quanto utile.
I ricorrenti insistono in particolare sul fatto che la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dalla società Q.________ alla X.________ Ltd sarebbe già nota, essendo pacifico che tali pagamenti sono avvenuti e che il beneficiario è il ricorrente. Ricordato che la predetta società non è legittimata a ricorrere, risulta nondimeno chiaramente il coinvolgimento del ricorrente nei fatti oggetto d'inchiesta. È quindi a torto ch'egli sostiene che la documentazione non sarebbe pertinente per l'inchiesta.
2.2 Riguardo al conto della Y.________ LLC, la titolare rileva che questa relazione è stata alimentata unicamente con quanto essa ha ricevuto dalla X.________ e che quest'ultima percepiva dalla Q.________, società pure oggetto d'inchiesta: la X.________ riversava poi detti averi al suo avente diritto economico, ossia al ricorrente, indagato nel procedimento estero. Al suo dire, si tratterrebbe di una costruzione attuata per scopi fiscali. La ricorrente sottolinea che l'autorità estera sarebbe già in possesso dei documenti relativi ai pagamenti effettuati dalla Q.________ e sarebbe pacifico e noto che il destinatario finale è il ricorrente. Unici movimenti potenzialmente interessanti per l'autorità estera sarebbero il pagamento del 3 maggio 2002 di USD 153'000 e un bonifico di USD 60'000, effettuati dal ricorrente in favore di D.________, inquisito nel procedimento estero: soltanto dall'inchiesta il ricorrente avrebbe appreso che tali somme sarebbero poi state girate dal citato inquisito ad altri, circostanza ch'egli prima avrebbe ignorato. Sostiene quindi, in maniera del tutto generica, che, eventualmente ad eccezione di detti documenti, tutti gli altri non dovrebbero essere trasmessi.
2.3 Con questa conclusione Y.________ LLC disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, essa non sostiene d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Per di più, la ricorrente non è legittimata a far valere diritti di terzi, segnatamente del ricorrente quale suo avente diritto economico (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260; 125 II 356 consid. 3b/aa).
2.4 Del resto, i documenti bancari del suo conto, dal quale sono stati effettuati versamenti da un inquisito a favore di un altro inquisito, sono chiaramente idonei a far avanzare il procedimento estero. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). L'utilità potenziale di questi atti è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c).
2.5 Insistendo sull'asserita inutilità dei suoi documenti bancari, la ricorrente misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Come si è visto, l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può essere negata. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, pure allo scopo di permettere all'autorità estera di poter dimostrare compiutamente, anche per il tramite dei documenti litigiosi, la fondatezza delle sue accuse. La circostanza ch'essa disporrebbe già di documenti attestanti che il ricorrente è il destinatario di determinati versamenti non implica che i nuovi atti, idonei a confermare ulteriormente la tesi accusatoria, sarebbero inutili.
3.
3.1 Per quanto attiene al suo conto, il ricorrente si limita a sostenere ch'esso non conterrebbe alcuna operazione attinente ai fatti oggetto d'indagine. Al suo dire, non vi sarebbe alcun bonifico a favore dei destinatari della corruzione, ma riporterebbe esclusivamente non meglio specificati prelievi di piccole somme in contanti da lui effettuati per far fronte alle proprie esigenze. Aggiunge, che le entrate di questo conto proverrebbero dalle attività della X.________ Ltd, via un'altra società indicata nella rogatoria e via Y.________, per cui sarebbero prive di interesse per l'autorità rogante.
3.2 Questi semplici accenni non reggono. In effetti, l'utilità potenziale dei documenti di un conto di un inquisito alimentato da averi provenienti da società di cui si sospetta siano servite per realizzare i sospettati atti corruttivi non può manifestamente essere esclusa. Come si è visto, il fatto che le autorità estere sarebbero già in possesso di documenti idonei a ricostruire i legami finanziari fra le società indicate nella rogatoria e il ricorrente non implica che i documenti bancari del suo conto siano inutili per il procedimento estero. Spetta infatti all'autorità italiana decidere sulla base di quali e quanti documenti intende sostenere l'accusa.
3.3 A torto il ricorrente adduce quindi che la questione di sapere se anche queste informazioni supplementari siano necessarie o utili per il procedimento estero non potrebbe essere lasciata, come previsto dalla prassi appena citata, all'apprezzamento delle autorità richiedenti poiché altrimenti la procedura di cernita non avrebbe alcun senso. Ciò già per il semplice fatto che le autorità richiedenti, contrariamente all'autorità svizzera, dispongono di tutte le risultanze processuali, segnatamente dei documenti idonei a ricostruire i flussi finanziari tra le citate società e il ricorrente: non disponendo di questi atti, le autorità elvetiche, nell'ambito della cernita, non possono esprimersi compiutamente sulla rilevanza dei documenti litigiosi, potendo solo confermarne l'utilità potenziale. Il MPC non ha quindi disatteso i principi stabiliti dalla giurisprudenza riguardo all'esecuzione e allo scopo della cernita (al riguardo vedi DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; Zimmermann, op. cit., n. 479-1, 479-2). Il ricorrente non si esprime del resto su questi principi, limitandosi a incentrare il gravame sulla circostanza, non decisiva, che le operazioni oggetto di inchiesta sarebbero già note all'autorità richiedente sulla base di altri documenti. Infatti, in concreto, il MPC ha proceduto alla necessaria cernita ed ha rettamente ritenuto che i documenti litigiosi erano potenzialmente utili per il procedimento estero, ordinandone quindi la loro trasmissione integrale. Ne segue che la conclusione ricorsuale subordinata di invitare il MPC a operare una nuova selezione dei documenti sequestrati dev'essere respinta.
3.4 Al riguardo i ricorrenti disattendono altresì, che quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Con i loro generici accenni i ricorrenti non dimostrano affatto che nella fattispecie si sarebbe dovuto procedere a una trasmissione soltanto parziale dei documenti bancari. Del resto, nelle osservazioni al ricorso, l'UFG rileva rettamente, che il periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di indagine potrebbe collocarsi già nel 1998, per cui in concreto è necessario investigare prima e dopo il periodo dei versamenti avvenuti tra il 2000 e il 2002. Ciò a maggior ragione ritenuto che l'autorità italiana ha espressamente chiesto l'assunzione dei documenti a partire dal 1° gennaio 1997. È quindi a torto che i ricorrenti assumono che il MPC avrebbe agito "ultra petita" (DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine; 373 consid. 7; 116 Ib 96 consid. 5b). Inoltre, visto che per gli stessi fatti sono pendenti altre rogatorie, la trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3).
4.
Infine, neppure reggono i timori espressi dai ricorrenti, secondo cui le finalità della domanda estera esulerebbero dal procedimento penale e riguarderebbero altre attività e relazioni commerciali e personali della X.________ e del ricorrente, rispettivamente aspetti di natura fiscale. L'art. IV cpv. 1 dell'Accordo dispone infatti che le informazioni ottenute grazie all'assistenza né possono essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa (cfr., sull'osservanza del principio di specialità da parte dell'Italia, DTF 124 II 184 consid. 5 e 6). D'altra parte, il principio della specialità non può impedire ogni diffusione delle informazioni raccolte in Svizzera (DTF 133 IV 40 consid. 6).
5.
Dalle suesposte considerazioni discende che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 157 113 FI).
Losanna, 30 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: