Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_222/2007 /biz
Sentenza del 3 settembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Cristina Biaggini.
Oggetto
Eccesso di legittima difesa,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 aprile 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nella notte fra l'8 e il 9 maggio 2004, in un edificio a Chiasso, un uomo, risultato in seguito essere A.________, ha ferito durante una lite B.________. Sul pianerottolo antistante l'appartamento del ferito, ove è avvenuta la colluttazione, è stata ritrovata la confezione di un coltello da cucina. Il coltello è stato invece ritrovato in giardino, vicino all'edificio. All'ospedale C.________ di X.________ sono state riscontrate su B.________ una ferita alla guancia sinistra, una sulla parte sinistra del collo, una all'orecchio sinistro, una sulla parte sinistra del petto, una al braccio destro, una alla gamba sinistra e, infine, alcune piccole ferite lacero-contuse sul dorso della mano destra. B.________ non è mai stato in pericolo di morte; le sue ferite, tutte superficiali eccetto quella della gamba, sono state suturate. La loro guarigione è stata totale senza limitazioni funzionali se non un disturbo parziale delle attività muscolari alla gamba e al piede sinistri nonché un difetto estetico per le ferite al viso e al collo.
A seguito di questi fatti, al termine di un'istruttoria contrassegnata dalla mancanza di collaborazione dei protagonisti, il 7 dicembre 2004 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa A.________ per mancato omicidio - imputazione a cui sono state formulate in aula le subordinate di lesioni intenzionali gravi e lesioni semplici qualificate - violazione del bando e guida in stato di ebrietà.
B.
Con sentenza del 4 febbraio 2005, la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha prosciolto A.________ dal reato di mancato omicidio ai danni di B.________, rispettivamente dal reato di lesioni personali per le ferite al volto, al collo, alla spalla e al braccio. Lo ha dichiarato per contro autore colpevole di lesioni semplici qualificate per avere cagionato un danno al corpo di B.________ colpendolo alla gamba sinistra con un coltello da cucina munito di lama della lunghezza di 21 cm. Per questo reato, lo ha tuttavia mandato esente da pena considerando il suo gesto un eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile eccitazione e sbigottimento. A.________ è stato inoltre riconosciuto colpevole di violazione del bando nonché di circolazione in stato di ebrietà e condannato alla pena di tre mesi di detenzione da espiare e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e delle spese processuali nella misura di 1/10. B.________ è stato rinviato al foro civile per le pretese di risarcimento in relazione alla ferita alla gamba.
C.
Con sentenza del 23 aprile 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso interposto dal Procuratore pubblico contro la sentenza di prima istanza. Essa ha in particolare ritenuto infondata la censura con cui il Procuratore pubblico rimproverava alla Corte di merito di aver riconosciuto a torto gli estremi della legittima difesa.
D.
Il Procuratore pubblico insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui postula l'annullamento.
E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Presentato dal ministero pubblico (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4). Ciononostante, tenuto conto delle esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattese, possono comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima istanza.
1.4 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se l'accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con una motivazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella decisione impugnata (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4).
2.
A mente del ricorrente la CCRP avrebbe violato il diritto federale, segnatamente l'art. 33 vCP (art. 16 nCP). Egli contesta l'assunto dell'autorità cantonale per cui l'accusato si è trovato in uno stato di eccitazione e sbigottimento scusabile.
2.1 La CCRP ha accertato che la sera del 9 maggio 2004 i fatti si sono svolti così come descritti dall'imputato al dibattimento. La vicenda si è sostanzialmente svolta in due momenti distinti. In un primo momento, A.________ si è recato da B.________ per acquistare della marijuana a credito. Questi, ubriaco e sotto l'effetto della cocaina, si è arrabbiato e ha cominciato a insultarlo. Offeso dagli insulti, A.________ ha colpito B.________ con una testata. Questa fase si esaurisce con il rientro di B.________ nel proprio appartamento e l'avvio di A.________ verso l'ascensore. In un secondo momento, mentre quest'ultimo era in attesa dell'arrivo al piano dell'ascensore, B.________ è uscito dall'appartamento impugnando in una mano un coltello e nell'altra una forchetta da fondue e lo ha attaccato. Ne è nata una colluttazione, durante la quale A.________, riuscito a strappare il coltello dalle mani di B.________, è finito a terra e, aggredito a calci, ha colpito e ferito B.________ alla gamba con l'arma da taglio. Si è quindi trattato di due momenti ben distinti contrassegnati da due aggressioni. La legittima difesa dell'imputato, continua la CCRP, si è inserita nella seconda aggressione vendicativa messa in atto da B.________ armato di forchetta e coltello. Per la Corte cantonale, in simili circostanze, non si può far ricadere su A.________ la responsabilità di aver dato luogo alla vendetta di B.________ e negargli la scusabilità dell'eccitazione che ha causato il suo eccesso di legittima difesa.
2.2 In questa sede, il ricorrente contesta che A.________ possa essersi trovato in uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile come invece ritenuto dalla CCRP. Egli ricorda che è stato l'imputato a colpire per primo B.________ con una testata al volto. La successiva reazione di quest'ultimo è direttamente correlata alla testata ricevuta. Pertanto, essendo all'origine dell'aggressione e risultandone sostanzialmente il responsabile, A.________ non può beneficiare della scusabilità della propria eccitazione. A sostegno del suo gravame, il Ministero pubblico richiama la giurisprudenza di questo Tribunale per cui chi, con il proprio comportamento delittuoso, dà luogo all'aggressione non può, in seguito, invocare una scusabile eccitazione per giustificare l'eccesso della sua difesa.
2.3 A tenore dell'art. 33 cpv. 2 vCP, se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento; se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena (v. pure art. 16 cpv. 2 CP).
L'autore dell'eccesso va esente da pena solo se l'aggressione di cui è vittima costituisce l'unica causa o, almeno, la causa preponderante dell'eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell'aggressione fanno apparire scusabile. Come in caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che dev'essere scusabile non l'atto con cui l'aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l'intensità dello stato in cui si deve trovare l'autore; non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell'animo esatta dall'art. 113 CP, essa deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l'eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l'esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell'aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l'autore. Dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l'atto difensivo. Non è comunque necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa; è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d'apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del 14 aprile 1987 consid. 4 pubblicata in SJ 1988 pag. 121).
L'autore non può avvalersi della legittima difesa nel caso in cui ne abbia provocato i presupposti, ossia nel caso che, con il suo comportamento, egli abbia intenzionalmente indotto all'aggressione al fine di scagliarsi sull'aggressore con il pretesto della legittima difesa. In simili circostanze, l'art. 33 vCP non trova applicazione (v. DTF 102 IV 228; 104 IV 53 consid. 2a; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3a ed., Berna 2005, pag. 243). Qualora tuttavia l'aggredito non abbia volontariamente provocato la situazione di legittima difesa, ma con il suo comportamento vi abbia comunque contribuito, allora la valutazione di questo comportamento condizionerà quella del diritto alla legittima difesa. A seconda delle circostanze, il diritto a difendersi dell'aggredito può continuare a sussistere senza limitazioni oppure essere limitato. Il medesimo atto difensivo potrà così essere considerato adeguato nel primo caso, ma inammissibile e quindi costitutivo di un eccesso di legittima difesa nel secondo (v. Günter Stratenwerth, op. cit., pag. 243; Hans Dubs, Notwehr, in RPS 89/1973 pag. 350 e segg, segnatamente pag. 354).
Giova inoltre ricordare che stabilire in che stato si trovava la persona aggredita è una questione di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 105 LTF). Per contro, stabilire se lo stato constatato è costitutivo di uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile è una questione di diritto che questo Tribunale esamina con libera cognizione (sentenza 6S.38/2007 del 14 marzo 2007 consid. 2).
2.4 La CCRP ha accertato che l'azione che ha coinvolto A.________ e B.________ si è articolata in due fasi distinte e nettamente separate tra loro. Durante la prima, l'imputato ha colpito con una testata B.________ che gli aveva rifiutato della marijuna a credito e lo aveva insultato. Nella seconda, B.________, uscito nuovamente dal suo appartamento armato di forchetta da fondue e coltello da cucina, ha aggredito A.________ ed è nata una colluttazione. La Corte cantonale ha escluso che tra i due momenti vi fosse un rapporto tale da poter definire l'aggressione di B.________ come una reazione provocata dall'imputato e ha, di conseguenza, ritenuto l'azione difensiva di A.________, sfociata nella ferita inferta alla gamba sinistra dell'aggressore, un atto di legittima difesa, ancorché eccessiva. La CCRP ha quindi ritenuto che tra i due momenti vi fosse una chiara interruzione. Questi accertamenti vincolano il Tribunale federale (v. art. 105 cpv. 1 LTF) ed è dunque vano il tentativo del Ministero pubblico di attribuire a A.________ la responsabilità dell'aggressione, tanto più che egli nemmeno sostiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano adempiute (v. consid. 1.4). Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente pretenda che lo stato emotivo dell'imputato non sia scusabile perché con il suo comportamento avrebbe provocato la vittima o quantomeno contribuito a farlo, la critica si palesa inammissibile.
Per determinare se l'autore dell'eccesso di legittima difesa si trovava in uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile, occorre piuttosto esaminare se l'aggressione - nel concreto unicamente il secondo episodio della vicenda - era l'unica o almeno la causa preponderante di questo stato emotivo. La CCRP ha sovranamente accertato che A.________ si è trovato in una situazione fortemente emotiva, intensa e carica, impaurito dall'aggressione e dal fatto di trovarsi a terra mentre il suo aggressore continuava a colpirlo a calci. Anche questi accertamenti vincolano il Tribunale federale che può unicamente rivedere la deduzione che la Corte cantonale ne ha tratto, in altri termini se tale stato emotivo costituisse uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vCP. Una deduzione che nella fattispecie resiste però alla critica di violazione del diritto federale. In effetti, l'uscita di B.________ dal suo appartamento, armato di coltello e forchetta, e l'aggressione perpetrata su A.________ hanno costretto quest'ultimo, che tra l'altro era in procinto di prendere l'ascensore per andarsene, a difendersi, lottando per strappargli il coltello dalle mani. Finito a terra, egli veniva ancora colpito a calci. È in questa fase concitata che si è manifestato quello stato emotivo testé descritto. L'eccitazione e lo sbigottimento di A.________ sono scaturiti dunque dall'aggressione di B.________ e dalla colluttazione che ne è nata per difendersi, nell'ambito della quale è stata inferta la coltellata. Determinante, infatti è essenzialmente lo stato emotivo al momento dei fatti, nel concreto di notevole intensità secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale. La natura e le modalità dell'aggressione, senz'altro inaspettata, commessa da una persona alterata dall'alcol e dalle droghe, armata di coltello e forchetta, e la successiva colluttazione per strappare il coltello dalle mani dell'aggressore giustificano senza meno l'intensa emozione e lo sbigottimento dell'aggredito e rendono, conseguentemente, scusabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vCP lo stato emotivo di A.________ che, in preda all'eccitazione del momento, ha inferto il colpo alla gamba del suo aggressore dopo avergli strappato il coltello dalle mani.
La censura del ricorrente si rivela così infondata e il suo ricorso va quindi respinto.
3.
Stante quel che precede, il gravame dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. In quanto autorità agente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al Ministero pubblico non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 settembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano