BGer 4A_147/2007 |
BGer 4A_147/2007 vom 05.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_147/2007 /biz
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Sentenza del 5 settembre 2007
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________SA,
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ricorrente,
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rappresentata dall'amministratore unico
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D.________,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinato dall'avv. Stefano Arnold.
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Oggetto
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contratto di architetto,
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ricorso ordinario simultaneo contro la sentenza
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emanata il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 5 ottobre 2000 C.________, agente in nome e per conto di A.________SA, di cui il figlio D.________ è amministratore unico, ha conferito all'architetto B.________ l'incarico di allestire il progetto per l'edificazione di una nuova casa di abitazione.
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Insoddisfatta dell'operato dell'architetto, il 21 dicembre 2000 la committente ha rescisso il contratto.
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2.
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Onde ottenere il pagamento della nota professionale relativa alle prestazioni da lui svolte, di fr. 4'569.70, il 25 settembre 2001 l'architetto B.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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Avversata la pretesa dell'architetto, in via riconvenzionale la committente ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 31'550.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni e rimborso di varie spese.
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Con sentenza del 28 novembre 2005 il giudice di primo grado ha accolto l'azione principale: tenuto conto di quanto emerso dalla perizia giudiziaria il pretore è infatti giunto alla conclusione che l'architetto ha eseguito in maniera corretta l'incarico affidatogli, donde il suo diritto alla corrispondente remunerazione. L'azione riconvenzionale è invece stata integralmente respinta: innanzitutto perché priva del presupposto della violazione contrattuale da parte dell'architetto e, in ogni caso, perché tutte le pretese fatte valere a titolo di danno rispettivamente di torto morale non sono state dimostrate.
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3.
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Adita dalla soccombente, il 15 marzo 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - dopo aver disatteso le censure di ordine procedurale formulate nell'impugnativa - ha parzialmente accolto l'appello e riformato la pronunzia pretorile, riducendo l'importo concesso all'architetto a fr. 3'894.90, oltre interessi al 5 % dal 1° dicembre 2000. A differenza del giudice di primo grado, la massima istanza ticinese è infatti giunta alla conclusione che le parti avevano pattuito un ribasso del 15 %.
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Il giudizio sull'azione riconvenzionale è stato invece integralmente confermato.
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4.
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Il 5 maggio 2007 A.________SA è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso ordinario simultaneo ex art. 119 LTF.
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In sintesi, essa postula l'annullamento della sentenza pronunciata dalla massima istanza cantonale il 15 marzo 2007, così come - richiamandosi all'art. 93 cpv. 3 LTF - l'annullamento di tre decisioni emanate dal pretore in corso di causa e delle relative sentenze di conferma da parte del Tribunale d'appello. Nel merito chiede l'accoglimento dell'azione riconvenzionale e la condanna di B.________ al pagamento di "fr. 11.550.-- oltre al danno di fr. 20'000.-- per aumento costi materiale per la costruzione della casa", oltre a interessi del 5 % dal 7 maggio 2001.
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Né l'opponente né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi sul ricorso.
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5.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1).
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Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241), la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).
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6.
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Giovi innanzitutto rilevare che nel suo allegato la ricorrente non distingue gli argomenti relativi al ricorso in materia costituzionale da quelli afferenti al ricorso in materia civile.
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Poco importa. Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica infatti i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza solo qualora non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF. Tale non è il caso in concreto, visto che la sentenza cantonale - emanata nell'ambito di una causa civile di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (cfr. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) - può essere impugnata con un ricorso in materia civile (art. 72 segg. LTF). Ne discende che, anche qualora fosse stato regolarmente presentato, il ricorso sussidiario in materia costituzionale sarebbe in ogni caso inammissibile.
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7.
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Con il ricorso in materia civile la parte ricorrente può far valere la violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.
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7.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente motivate.
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A questo proposito l'art. 42 cpv. 2 LTF prescrive che "nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto". L'art. 106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3900). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali, rispettivamente cantonali, che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (cfr. DTF 133 III 393 consid. 6).
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7.2 L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge.
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Di certo esso non può dirsi conciso, visto che conta novanta pagine. In queste, invece di confrontarsi criticamente - in maniera chiara e precisa - con i motivi alla base della sentenza emanata il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello, la ricorrente racconta per filo e per segno la vicenda all'origine della vertenza, come se il Tribunale federale fosse l'autorità giudiziaria di primo grado. Interrompe di tanto in tanto la sua narrazione per invocare, in maniera generica e confusa, la violazione di tutta una serie di norme della Costituzione cantonale ticinese e della Costituzione federale, rispettivamente del Codice delle obbligazioni, dimenticando, apparentemente, che nella sentenza impugnata è stato accertato che lei stessa, in sede di conclusioni, ha sostanzialmente ammesso la corretta esecuzione dell'incarico da parte dell'opponente. E, pur lamentando un accertamento manifestamente inesatto dei fatti con riferimento alla sua pretesa di risarcimento danni, si guarda bene dall'indicare quali sarebbero i mezzi di prova trascurati dai giudici cantonali, dai quali emergerebbe inequivocabilmente la quantificazione del danno asseritamente patito. Allo stesso modo la ricorrente ripercorre poi passo per passo la procedura giudiziaria dinanzi al giudice di prima istanza, dolendosi della violazione di una pletora di disposizioni processuali cantonali, come se la II Camera civile del Tribunale d'appello non si fosse già ripetutamente chinata sulle sue obiezioni, e senza indicare con la necessaria chiarezza per quale ragione la decisione emanata il 15 marzo 2007 sarebbe, su questo punto, il frutto di un'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale.
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7.3 Trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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8.
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Le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre all'opponente non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a presentare una risposta.
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Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,
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il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:
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1.
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Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2.
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Il ricorso in materia civile è inammissibile.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione al rappresentante della ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 settembre 2007
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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