BGer K 63/2006 |
BGer K 63/2006 vom 05.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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K 63/06
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Sentenza del 5 settembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Lustenberger, giudice presidente,
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Borella e Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
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ricorrente,
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contro
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S.________, opponente,
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rappresentato dalla curatrice G.________,
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2006.
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Fatti:
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A.
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Mediante scritti del 20 e 27 giugno 2005 la Cassa malati Visana ha informato S.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le malattie, nato nel 1933 e beneficiario di prestazioni complementari all'AVS, che, a dipendenza di due attestati di carenza beni (concernenti la moglie), sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali quale "avviso all'autorità di assistenza sociale competente per il canton Ticino".
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Per decisione formale del 6 luglio 2005, la Visana ha confermato la sospensione di ogni prestazione precisando che il provvedimento si basava anche su un attestato di carenza beni di fr. 1'769.55 riguardante l'interessato stesso.
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B.
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Non avendo ottenuto una decisione in merito all'opposizione da lui interposta in data 15 luglio 2005, S.________, rappresentato dalla sua curatrice G.________, si è aggravato il 20 febbraio 2006 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino denunciando sostanzialmente una situazione di denegata/ritardata giustizia.
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Con comunicazione del 3 marzo 2006, la Visana segnalava alla Corte cantonale di avere emesso, in stessa data, una decisione su opposizione provvisoria, impugnabile in 10 giorni, con la quale sospendeva la procedura amministrativa in corso fino ad evasione, da parte del Tribunale federale delle assicurazioni, di un'analoga vertenza promossa da un altro assicuratore malattia nella stessa materia. In considerazione di questo fatto, l'assicuratore invitava l'autorità giudiziaria cantonale a stralciare la procedura in oggetto. Il 7 marzo 2006 la curatrice dell'interessato si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando pure il provvedimento del 3 marzo 2006.
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Per atto del 20 aprile 2006 l'assicuratore malattia ha comunicato alla Corte cantonale di ritirare, in seguito alle ripetute e insistenti richieste del giudice delegato, la decisione di sospensione amministrativa del 3 marzo 2006, annunciando per il resto l'imminente resa di una decisione su opposizione circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni.
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Per pronuncia del 2 maggio 2006, il Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia, mentre ha accolto il gravame contro la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006, annullandola e facendo ordine alla Visana di emettere una decisione su opposizione entro 10 giorni dall'intimazione della pronuncia. La Corte cantonale ha pure condannato l'assicuratore malattia a versare all'interessato fr. 3'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili (fr. 1'000.- per la procedura di denegata giustizia, e fr. 2'000.- per la procedura riguardante la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006).
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C.
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Contestando l'assegnazione delle ripetibili da parte del primo giudice, la Visana ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).
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Mentre l'assicurato e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia postula la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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Oggetto del contendere è l'assegnazione di ripetibili da parte dell'istanza precedente in favore di S.________ per la procedura giudiziaria cantonale.
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In realtà, l'assicuratore ricorrente censura ugualmente la pronuncia cantonale nella misura in cui questa, anziché stralciare dai ruoli la causa anche con riferimento alla decisione "incidentale" del 3 marzo 2006, dopo che la Visana aveva ritirato il provvedimento in questione il 20 aprile 2006, avrebbe, a torto, accolto il gravame su questo specifico punto annullando detto provvedimento. Per i motivi che verranno esposti in seguito (v. consid. 5.3), la questione non è tuttavia di particolare rilievo ai fini del giudizio e non necessita di ulteriori approfondimenti.
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3.
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Nella misura in cui ha per oggetto l'assegnazione di ripetibili da parte dell'autorità giudiziaria cantonale, la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Su tale punto questo Tribunale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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4.
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La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto arbitrario.
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5.
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5.1 Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
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Trattandosi di una questione di diritto federale, questo Tribunale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione della prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a ripetibili della parte vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2 [C 56/03]). In questa misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta all'applicazione di ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto 2004, consid. 6.1.1; cfr. pure DTF 130 V 320 consid. 2.4 pag. 324).
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5.2 Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni un'indennità possa essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale è una questione di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della lite, e, dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid. 2.2 pag. 115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1], cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).
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5.3 Per quanto concerne il diritto alle ripetibili a dipendenza dell'esito della lite, la valutazione del primo giudice non presta il fianco a critica alcuna, ritenuto che se anche la pronuncia impugnata, anziché accogliere il gravame diretto contro la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006 e annullare quest'ultimo provvedimento, avesse - come sarebbe stato effettivamente formalmente più corretto dopo che la Visana aveva ritirato il provvedimento in questione il 20 aprile 2006 - stralciato la causa dai ruoli (anche) su questo specifico tema, l'assicurato sarebbe comunque risultato vincente in lite (sul diritto a ripetibili in caso di procedura cantonale divenuta priva di oggetto cfr. SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 3.1; v. inoltre RAMI 2001 no. U 411 pag. 76 [U 301/99]).
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5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).
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5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazione svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
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5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).
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5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).
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5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.
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Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
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5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.
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6.
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6.1 Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese giudiziarie andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurato, indipendentemente dal fatto che egli abbia rinunciato a determinarsi sul ricorso (DTF 123 V 156 consid. 3c pag. 158). Tuttavia, viste le particolari circostanze del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare tali spese.
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6.2 La Visana fa valere il diritto a sue ripetibili per la procedura federale. Sennonché, conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nessuna indennità per ripetibili può esserle assegnata, ritenuto che la ricorrente, in qualità di assicuratrice malattia, dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 123 V 290 consid. 10 pag. 309).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che è annullata la cifra 3 del dispositivo del giudizio 2 maggio 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella misura in cui assegna ripetibili in favore di S.________.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'anticipo delle spese prestato dalla ricorrente, per un importo di fr. 700.-, le verrà retrocesso.
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4.
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Non si assegnano ripetibili.
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5.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 5 settembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: p. il cancelliere:
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