Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_114/2007 /biz
Sentenza del 6 settembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Revisione (art. 385 CP),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 2 marzo 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nella prima mattina dell'8 febbraio 2002, durante il carnevale di Bellinzona, A.________, in compagnia di un conoscente, si recava in stato di ebrietà presso il Buffet della stazione e ordinava una birra. Di fronte al rifiuto della cameriera e della gerente, B.________, di servire loro ancora bevande alcoliche, viste le disposizioni di polizia in vigore, nasceva un alterco durante il quale dapprima A.________ stracciava la circolare di polizia mostratagli dalla gerente, questa lo afferrava per i capelli e, una volta lasciato, A.________ ancora seduto al tavolo colpiva violentemente la donna al viso facendola sanguinare.
Alla scena assisteva la cameriera C.________, il cuoco D.________, sentiti poi dalla Polizia giudiziaria, nonché il conoscente che accompagnava A.________, il cui nome risultava in seguito essere quello di E.________.
B.
B.a Il 14 ottobre 2003, statuendo sull'opposizione dell'accusato contro il decreto d'accusa emanato il 10 giugno 2003 dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino, il Giudice della Pretura penale condannava A.________ a tre giorni di arresto, sospesi condizionalmente con periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 500.--, avendolo riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria, per fatti avvenuti in data 8 febbraio 2002 al Buffet della stazione di Bellinzona ai danni di B.________.
B.b Con sentenza dell'11 novembre 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso interposto dal condannato per mancata presentazione della dichiarazione di ricorso e per assenza dei presupposti per una restituzione dei termini. Essa rilevava comunque che l'argomento avanzato nel gravame - quello di aver agito per legittima difesa - era già stato sollevato al dibattimento, quantunque in termini più sfumati, e la tesi ascoltata dal giudice che aveva inflitto una pena di tre giorni di arresto a fronte dei dieci giorni di detenzione prospettati nel decreto d'accusa.
B.c Con sentenza 6S.436/2003 del 19 dicembre 2003, il Tribunale federale dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione di A.________ a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali. Il Tribunale federale osservava comunque che il ricorrente non spiegava in che modo la CCRP avrebbe violato il diritto federale, le sue critiche essendo essenzialmente rivolte a contestare gli accertamenti di fatto. Il gravame non era destinato a miglior sorte neppure volendolo considerare come ricorso di diritto pubblico. Infatti, a sostegno delle affermazioni relative alle circostanze che lo avevano indotto a non presentare tempestiva dichiarazione di ricorso così come delle affermazioni per cui il Ministero pubblico avrebbe omesso di inviare alla Pretura penale della documentazione importante - segnatamente il verbale del teste E.________ - e due testimoni avrebbero testimoniato il falso, il ricorrente non forniva alcun mezzo di prova né spiegava in che misura ci sarebbe stata una violazione di diritti costituzionali dei cittadini.
C.
Con scritto del 5 novembre 2004, A.________ si rivolgeva nuovamente al Tribunale federale chiedendo la riapertura e la revisione del procedimento penale a suo carico. Interpretando la sua domanda quale istanza di revisione ai sensi degli art. 136 e 137 OG , con sentenza 6S.420/2004 dell'8 dicembre 2004, il Tribunale federale la dichiarava inammissibile non essendo adempiute le condizioni poste ai suddetti articoli, l'istante peraltro si limitava a riproporre gran parte delle critiche già sottoposte al Tribunale federale nell'ambito del precedente ricorso per cassazione.
D.
L'11 agosto 2005 A.________ presentava dinanzi alla CCRP un'istanza di revisione ai sensi degli art. 299 CPP/TI e 397 vCP. A sostegno della sua domanda egli si avvaleva della dichiarazione rilasciata da E.________ da considerarsi mezzo di prova nuovo e rilevante giusta l'art. 299 lett. c CPP/TI suscettibile di modificare la qualifica dei reati a suo carico.
Con sentenza del 2 marzo 2007, la CCRP respingeva l'istanza di revisione. Lasciata indecisa la questione di sapere se la dichiarazione di E.________ costituisse un mezzo di prova nuovo, essa riteneva che mere deduzioni di terzi, perché tali dovevano essere considerate le affermazioni di E.________, non potevano sorreggere una domanda di revisione. Tanto più che la tesi dell'involontarietà del gesto e della legittima difesa era stata considerata dal Giudice della Pretura penale che aveva ridotto la pena proposta dal Procuratore pubblico.
E.
Con ricorso in materia penale del 23 aprile 2007, A.________ adisce il Tribunale federale chiedendo l'accertamento della nullità della decisione di condanna di primo grado, l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale, con rinvio degli atti alla Pretura penale per la celebrazione di un nuovo dibattimento con altro giudice, in subordine alla CCRP per nuova decisione. Subordinatamente egli chiede che la sentenza della CCRP venga annullata, l'istanza di revisione accolta e che gli atti siano ritornati alla Pretura penale per la celebrazione di un nuovo dibattimento con altro giudice.
F.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è pacifica, egli ha infatti partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata così come richiesto all'art. 81 cpv. 1 LTF. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamati gli art. 46 cpv. 1 lett. a e 45 LTF ) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
1.2 Il ricorso in materia penale può essere presentato per violazione del diritto svizzero, segnatamente del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF) e del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), ivi compreso il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate.
A questo proposito l'art. 42 cpv. 2 LTF prescrive che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. L'art. 106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). I criteri elaborati in vigenza dell'art. 90 OG rimangono quindi perfettamente attuali. L'impugnativa deve pertanto contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).
2.
2.1 Il ricorrente pretende anzitutto che la sentenza del Giudice della Pretura penale sia affetto di nullità, come tale rilevabile d'ufficio, in quanto fra gli atti del procedimento sfociato nella sua condanna non compariva il verbale della deposizione resa da E.________ alla polizia giudiziaria. L'assenza nell'incarto penale di questo atto costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU, del diritto a un equo processo sancito dall'art. 6 n. 1 CEDU nonché del principio della parità delle armi.
L'insorgente si limita a sostenere che fra gli atti al procedimento penale svoltosi davanti al Giudice della Pretura penale non figurava il verbale d'interrogatorio di E.________, ragion per cui il giudice aveva respinto la richiesta della difesa di sentire E.________ quale teste al dibattimento rilevando a torto come il nome del teste non comparisse in alcun atto istruttorio, né apparisse suscettibile di recare chiarimenti di rilievo. Fonda questo rimprovero sulla dichiarazione scritta del 23 maggio 2005 dello stesso E.________, in cui afferma di essere stato interrogato e verbalizzato in qualità di testimone presso la sede della polizia cantonale di Bellinzona in data 3 marzo 2003.
2.2 Il rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria sui fatti alla base del procedimento promosso nei confronti del ricorrente reca la data del 28 aprile 2002. Esso è pervenuto al Ministero pubblico del Canton Ticino, come attesta il timbro di ricevuta in calce al documento stesso, il 6 maggio 2002. Tutte le persone coinvolte, oltre al ricorrente, sono state concordi nel dichiarare che l'insorgente, al momento dei fatti, era accompagnato da un altro giovane. La circostanza della presenza di un'altra persona oltre a quelle sentite dalla polizia giudiziaria era quindi ben nota.
Il ricorrente, prima dell'istanza di assunzione del teste al Pretore penale, aveva comunque formulato formale richiesta in tal senso al Procuratore pubblico con lettera del suo difensore del 14 febbraio 2003. Egli, tuttavia, non ha censurato l'omissione del procuratore, che tale a lui doveva risultare, con i rimedi di diritto previsti dal codice di procedura penale ticinese. E neppure ha censurato la violazione del diritto di essere sentito con ricorso contro la sentenza di merito dinanzi alla CCRP, per avere il primo giudice respinto la sua richiesta di audizione di E.________. Orbene, avendo rinunciato a prevalersi dell'asserita violazione dei suoi diritti di difesa, il ricorrente non può dolersene ora nell'ambito di una procedura tendente alla revisione della sua sentenza di condanna, tanto meno ove si consideri che egli formula questa censura per la prima volta con il gravame qui in esame risultando quindi inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (v. art. 80 cpv. 1 LTF; FF 2001 3873).
3.
L'insorgente accenna poi in modo alquanto vago al principio del doppio grado di giurisdizione in materia penale con richiami all'art. 2 del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 14 n. 5 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici nonché all'art. 80 cpv. 2 LTF.
3.1 Giusta l'art. 80 cpv. 2 LTF, i Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza chiamate a giudicare su ricorso. L'art. 130 cpv. 1 LTF conferisce ai Cantoni un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della LTF per emanare le necessarie disposizioni cantonali. Posto come la LTF sia entrata in vigore solo il 1° gennaio 2007, il ricorrente potrebbe unicamente invocare la violazione delle norme di diritto internazionale sopracitate. Ci si può domandare se queste disposizioni, che sanciscono il diritto di sottoporre a un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o la condanna, si applichino alla procedura di revisione. Il Tribunale federale ha infatti già avuto occasione di affermare che la procedura di revisione non soggiace, per quanto concerne la sua disciplina, alla CEDU (DTF 104 Ia 179 pag. 180). La questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché, come si vedrà qui di seguito, la censura si rivela infondata.
3.2 In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le limitazioni del diritto di far esaminare la condanna da un'istanza superiore sono in linea di principio conformi all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. Tali limitazioni devono però perseguire uno scopo legittimo e non violare la sostanza stessa di questo diritto (v. la decisione del 12 aprile 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Waridel contro Svizzera, pubblicata in GAAC 2001 n. 121 pag. 1303 e segg., consid. 6). Chiamata proprio ad esprimersi sulla procedura penale ticinese, la Corte europea ha in particolare sottolineato come il fatto che il potere di cognizione delle due istanze superiori, compreso il Tribunale federale, sia limitato al controllo dell'arbitrio non può essere considerato come una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso. In precedenza anche il Tribunale federale aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità della procedura di ricorso per cassazione prevista dal Codice di procedura penale ticinese, segnatamente sulla sua conformità all'art. 2 cpv. 1 Protocollo addizionale n. 7 CEDU e all'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II (RS 0.103.2). Esso ha concluso che un procedimento, dinanzi al tribunale di seconda istanza, limitato al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio è ammissibile (v. DTF 124 I 92 consid. 2c).
3.3 Nel concreto, l'istanza di revisione inoltrata dal ricorrente è stata esaminata con pieno potere cognitivo dalla CCRP, tant'è che lo stesso ricorrente in modo alquanto contraddittorio le rimprovera di essersi sostituita al giudice di merito. La corte cantonale si è in effetti chinata sull'esame della rilevanza della dichiarazione di E.________, esaminando quindi una questione di fatto che dipende dall'apprezzamento delle prove (v. DTF 122 IV 66 consid. 2a). La giurisprudenza suesposta vale anche nei riguardi di un procedimento di revisione di una sentenza definitiva. Infatti, le esigenze della CEDU non sono affatto disattese dalla procedura cantonale ticinese vigente, posto come l'istante abbia la possibilità di sottoporre al Tribunale federale, giurisdizione superiore, la sentenza della CCRP, ancorché con un rimedio giuridico limitato all'arbitrio nell'accertamento dei fatti. La censura del ricorrente va pertanto disattesa.
4.
L'art. 385 CP - che riprende immutato l'art. 397 vCP - impone ai cantoni di prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del codice penale o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo. Il legislatore ticinese ha ottemperato a questa incombenza adottando l'art. 299 lett. c CPP/TI, che prevede la revisione del processo nel caso in cui esistono fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo.
Secondo l'art. 385 CP, un fatto o un mezzo di prova è nuovo quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondava sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio. I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove fossero stati suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a e rinvii).
Sapere se un fatto o un mezzo di prova era veramente sconosciuto al giudice oppure se è proprio a modificare lo stato di fatto alla base della decisione pertiene all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove; costituisce invece questione di diritto sapere se l'autorità cantonale si è dipartita da un giusto concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti ai sensi dell'art. 385 CP oppure se la modifica dello stato di fatto è giuridicamente pertinente, vale a dire suscettibile di comportare un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a e b).
4.1 Il ricorrente imputa alla CCRP - che ha lasciato indecisa la questione di sapere se la dichiarazione di E.________ costituisse un mezzo di prova nuovo - di aver arbitrariamente accertato che tale dichiarazione non fosse atta a modificare lo stato di fatto alla base della decisione di condanna del Giudice della Pretura penale. Al contempo, l'insorgente rimprovera alla corte cantonale di aver a tal punto approfondito questo esame da assurgere addirittura a corte di merito, invece di limitarsi a fungere da corte rescindente. Sostiene in ogni caso che la dichiarazione di E.________ costituisce un mezzo di prova nuovo e rilevante e che la CCRP, non rilevandolo, ha violato il diritto federale.
4.2 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore può venir rettificato o completato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF) ed è solo in questa stessa misura che può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere compiute le condizioni di una delle eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF), altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella sentenza impugnata.
Per costante giurisprudenza, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
4.3 Nella fattispecie, sostenendo che la dichiarazione di E.________ fosse atta a modificare lo stato di fatto alla base del giudizio di condanna, il ricorrente non fa che contrapporre il proprio punto di vista a quello della CCRP. Non si confronta con il perno essenziale dei riscontri di fatto dell'autorità cantonale, segnatamente non dimostra perché l'accertamento della CCRP, per cui quanto riferito da E.________ debba essere considerato soltanto un'impressione, sarebbe arbitrario.
Invero, nella sua dichiarazione scritta del 23 maggio 2005, E.________ ha riferito di aver visto la gerente dell'esercizio pubblico aggredire il ricorrente, questi ha reagito istintivamente proteggendosi il capo andando però a colpire involontariamente il volto della donna. Alcuni mesi dopo, nella sua deposizione del 5 settembre 2005 davanti al Pretore di Bellinzona, nell'ambito della causa civile di risarcimento promossa da B.________, E.________ ha affermato però che A.________, dopo essere stato preso per i capelli dalla gerente, l'ha colpita in volto con il rovescio della mano senza poter dire se tale gesto fosse stato intenzionale, benché abbia avuto la percezione che si trattasse di un gesto istintivo. Orbene, sulla base di questa deposizione più circostanziata della prima, la CCRP poteva ritenere che quanto dichiarato dal teste costituisse una mera impressione e non una constatazione. Seppur opinabile, questo accertamento non è arbitrario e vincola pertanto il Tribunale federale.
4.4 Il ricorrente rimprovera poi alla CCRP di essersi sostituita al giudice di merito. Spettava alla Pretura penale valutare la portata effettiva del teste E.________, essa dovendosi limitare a vagliare la sua rilevanza ai sensi dell'art. 385 CP. Anche questa censura però si rivela inconsistente. A tenore dell'art. 385 CP e della relativa giurisprudenza infatti, l'autorità adita con istanza di revisione deve esaminare se il fatto o il mezzo di prova che si pretende nuovo sia tale da inficiare gli accertamenti alla base della condanna, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2 e rinvii). Si tratta di una condizione imprescindibile per ammettere una domanda di revisione, dimodoché l'autorità non può sottrarsi a tale esame.
L'accertamento della CCRP per cui la dichiarazione di E.________, in quanto mera impressione personale, non avrebbe potuto inficiare gli accertamenti alla base della condanna del ricorrente vincola il Tribunale federale (v. consid. 4.3). In queste circostanze, accertata l'irrilevanza del teste E.________, risulta superfluo esaminare se, come asserisce l'insorgente, la sua dichiarazione costituisca un mezzo di prova nuovo ai sensi dell'art. 385 CP, atteso che, per ammettere la revisione, le condizioni della novità e della rilevanza devono essere cumulativamente realizzate.
5.
Stante quel che precede, il gravame va disatteso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 settembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano