Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_284/2007 /biz
Decisione del 7 settembre 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________Sagl,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
contro
B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni.
Oggetto
contratto di locazione, protrazione
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 21 giugno 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 6 agosto 2002 le parti hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un esercizio pubblico, giunto a scadenza il 31 agosto 2005;
che la controversia verte esclusivamente sulla possibilità, per la conduttrice, di beneficiare di una protrazione della locazione fino al 31 agosto 2007;
che il 29 agosto 2005 l'Ufficio di conciliazione competente ha accolto la richiesta formulata dalla conduttrice in tal senso il 6 aprile precedente;
che, adito dalla locatrice, con sentenza del 20 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha invece escluso ogni protrazione;
che l'impugnativa interposta contro la pronunzia pretorile è stata respinta, il 21 giugno 2007, dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, anche se con una motivazione diversa, ha confermato la conclusione pretorile;
che il 31 luglio 2007 la soccombente è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, il rinvio della causa all'autorità ticinese per nuovo giudizio sulla protrazione;
che con decreto del 6 agosto 2007 il Presidente della Corte adita ha concesso l'effetto sospensivo in via supercautelare, invitando nel contempo la controparte e l'autorità cantonale a determinarsi sull'istanza di effetto sospensivo e sul ricorso;
che con risposta del 24 agosto 2007 l'opponente ha proposto di respingere sia l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo sia il ricorso, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato ad esprimersi;
che in pendenza della procedura di ricorso la ricorrente ha di fatto beneficiato della protrazione della locazione auspicata, fino al 31 agosto 2007;
che il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto (DTF 102 II 252) e la causa va stralciata dai ruoli;
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 71 LTF, qualora una lite divenga senza oggetto, il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;
che il ricorso sarebbe stato accolto;
che la decisione dei giudici ticinesi di desumere l'esistenza di un contratto di locazione di durata indeterminata da alcune affermazioni contenute negli allegati di causa circa la "rinnovabilità" della locazione - formulate nel quadro dell'esposizione degli argomenti a favore rispettivamente contro la concessione di una protrazione - a fronte delle dichiarazioni esplicite in senso contrario di entrambe le parti nei documenti versati agli atti e negli allegati processuali, è arbitraria (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1);
che, di conseguenza, le spese giudiziarie sono poste a carico dell'opponente - la quale ha proposto la reiezione del gravame - con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, visto l'art. 32 cpv. 2 LTF,
il Presidente della I Corte di diritto civile decide:
1.
Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 4A_284/2007 è stralciata dai ruoli.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'opponente, la quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: