BGer 5A_455/2007 |
BGer 5A_455/2007 vom 07.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_455/2007 /biz
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Sentenza del 7 settembre 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, presidente,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
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Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso in materia civile contro la decisione emanata
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il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una procedura di sfratto;
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che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa;
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che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha emesso l'avviso di pignoramento;
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che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento dell'Ufficio;
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che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione;
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che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza;
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che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 7 settembre 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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