BGer 9C_508/2007 |
BGer 9C_508/2007 vom 26.09.2007 |
Tribunale federale
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9C_508/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 26 settembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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V.________, ricorrente, patrocinata da E.________,
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contro
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Helsana Assicurazioni SA, Servizio centrale esecuzioni, 6343 Rotkreuz,
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opponente, patrocinata dalla Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2007.
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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per pronuncia del 5 luglio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso presentato da E.________ per conto della moglie, V.________, in materia di assicurazione contro le malattie avverso due decisioni su opposizione del 26 marzo 2007 della Helsana Assicurazioni SA in tema di mancato pagamento di premi,
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l'assicurata, sempre con l'assistenza del marito, ha deferito la pronuncia cantonale con atto di ricorso al Tribunale federale,
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con decreto presidenziale del 7 agosto 2007, questa Corte ha assegnato al marito della ricorrente un termine scadente il successivo 29 agosto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte,
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entro il termine fissato, E.________ ha presentato un'implicita domanda intesa alla dispensa dal pagamento dell'anticipo richiesto,
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la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110),
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il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF),
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giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
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di conseguenza si giustifica di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente,
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a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
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nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
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nella fattispecie concreta, l'atto ricorsuale - 46 pagine, prolisse e confuse, di difficile lettura e in gran parte sconvenienti, in cui tra l'altro si sostiene che tutti i giuristi sono dei mafiosi e si narrano pretese ingiustizie subite ad opera di organi statali -, non contiene il necessario riferimento al contenuto della pronuncia cantonale,
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l'atto introdotto dall'insorgente non soddisfa pertanto i requisiti di motivazione posti dalla legge,
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trattandosi di un ricorso manifestamente privo di una motivazione sufficiente, si può prescindere da un suo rinvio alla ricorrente per rimediare al vizio e si può di conseguenza decidere di non entrare nel merito dello stesso mediante procedura semplificata, giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1 seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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di conseguenza, l'implicita richiesta di esonero dal pagamento di simili spese risulta priva di oggetto,
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per questi motivi, il Presidente della II Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 26 settembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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