BGer 8C_161/2007 |
BGer 8C_161/2007 vom 04.10.2007 |
Tribunale federale
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8C_161/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 4 ottobre 2007
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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L.________, Italia, ricorrente, patrocinata dall'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara, Via Provinciale 455, 85040 Agromonte Magnano, Italia,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 23 febbraio 2007.
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Considerando
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che per pronuncia del 23 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo del Canton Svitto ha respinto il ricorso di L.________, cittadina italiana residente in Italia, nata nel 1929, vedova, prodotto contro la decisione su opposizione 14 luglio 2006 dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) denegantele il diritto a una rendita per superstiti,
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che tramite l'avv. Giuseppina Ielpo Ferrara l'interessata ha deferito la pronuncia cantonale con ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita per superstiti,
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che pur svolgendosi il procedimento di massima nella lingua della decisione impugnata (cfr. l'art. 54 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF]), che in concreto è il tedesco, si giustifica nella fattispecie di derogare a questo principio e di redigere il presente giudizio in italiano,
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che il 20 aprile 2007 il Presidente della I Corte di diritto sociale ha invano invitato la ricorrente a fornire entro il 14 maggio 2007 un anticipo spese di fr. 500.-,
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che il 23 maggio 2007 lo stesso Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio scadente il 7 giugno successivo per il versamento dell'anticipo spese, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato per legge dichiarato inammissibile,
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che non è intervenuto pagamento alcuno neppure entro questo secondo termine,
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che avendo, tuttavia, l'insorgente trasmesso, in data 6 giugno 2007, un documento postale italiano che comproverebbe l'avvenuto pagamento dell'anticipo spese richiesto, questa Corte le ha offerto la possibilità di una presa di posizione,
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che con scritto del 10 settembre 2007 l'avv. Ielpo Ferrara ha comunicato di essere venuta a conoscenza, dopo numerose ricerche, del fatto che il pagamento, così come effettuato dalla sua patrocinata, non era andato a buon fine, la polizza di versamento allegata alla richiesta di anticipo non potendo essere utilizzata in Italia,
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che la patrocinatrice ha pertanto chiesto di conoscere e di poter utilizzare altre modalità di pagamento,
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che tale argomentazione è priva di pertinenza,
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che, infatti, sia con la richiesta di anticipo del 20 aprile 2007, sia con quella successiva del 23 maggio 2007, l'insorgente è stata resa edotta in maniera dettagliata delle diverse possibilità e modalità di pagamento,
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che a prescindere da quanto precede, e in considerazione del documento postale italiano inoltrato dall'insorgente in data 6 giugno 2007, giova ricordarle che le incomberebbe in ogni modo sopportare le conseguenze derivanti da eventuali omissioni e negligenze commesse dalle poste italiane,
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che secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte,
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che il terzo capoverso prevede che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo, che se il termine scade infruttuoso, questi impartisce un termine suppletorio, e che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza,
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che nel caso concreto, come già s'è visto, la ricorrente non ha fornito l'anticipo spese richiesto malgrado le fosse stato assegnato un termine suppletorio,
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che in queste circostanze, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
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che le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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il Presidente della I Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 250.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Svitto e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 4 ottobre 2007
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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