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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
I 675/06 {T 7}
Sentenza del 4 ottobre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.
Parti
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, ricorrente,
contro
P.________, opponente, rappresentata dall'avv. Yasar Ravi, via Soldino 22, 6903 Lugano.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 6 luglio 2006.
Fatti:
A.
Lamentando un'inabilità addebitabile a una subatrofia del nervo ottico con associata degenerazione retinica bilaterale, che la rende ipovedente, P.________, nata nel 1966, di professione cameriera-gerente fino all'aprile 2004, in data 12 maggio 2004 ha formulato una richiesta di prestazioni AI per adulti volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (UAI) con decisione 24 giugno 2005 ha riconosciuto all'assicurata il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado esiguo per l'importo mensile di fr. 430.-- con effetto dal 1° aprile 2005.
Patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, l'assicurata si è opposta alla decisione amministrativa dell'Ufficio AI chiedendo di nuovo di essere posta anche al beneficio di una rendita intera d'invalidità e non solo dell'assegno per grandi invalidi. Con decisione su opposizione del 16 febbraio 2006, tradotta in italiano il 19 maggio 2006, l'amministrazione non è entrata nel merito della richiesta dell'interessata per il fatto che la questione della rendita d'invalidità non faceva l'oggetto della decisione impugnata. Per il resto ha stabilito che avrebbe esaminato e statuito separatamente sulla richiesta di rendita.
B.
Adito da P.________ con il patrocinio dall'avv. Ravi, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, accertata una situazione di denegata giustizia, ha accolto il ricorso e ha fatto ordine all'UAI di decidere sull'eventuale diritto alla rendita di invalidità entro la fine del mese di ottobre 2006 (giudizio 6 luglio 2006). Rilevando la superficialità e la temerarietà dell'agire amministrativo, i primi giudici hanno pure addossato all'UAI fr. 1'162.-- a titolo di tassa di giustizia e spese, assegnando per il resto all'assicurata fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede ricorsuale e di opposizione.
C.
L'UAI ha interposto, in tedesco, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede la conferma della decisione su opposizione 19 maggio 2006 e contesta l'esistenza di un diniego di giustizia. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Sempre rappresentata dall'avv. Ravi, P.________, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché La decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
1.2 Il giudizio impugnato concerne un tema procedurale in materia di assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza, la Corte giudicante esamina unicamente se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG [nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.
P.________ censura preliminarmente l'ammissibilità del gravame per carenza di legittimazione a ricorrere del "Servizio giuridico, segnatamente a firma dei signori M._________ e J.________", come pure la circostanza che il ricorso sia stato redatto in lingua tedesca, di cui chiede ora la traduzione in italiano affinché possa comprenderne compiutamente il contenuto. Essa chiede altresì la rifusione di fr. 538.-- a titolo di spese di traduzione ad opera del suo patrocinatore.
2.1 Sulla prima censura l'opponente misconosce che il ricorso è stato inoltrato non dal servizio giuridico ma dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, UAI. Entrambi i firmatari (M._________, in qualità di responsabile del servizio giuridico dell'Istituto, e J.________) sono legittimati a rappresentare l'Ufficio ricorrente. La censura non necessita di ulteriori approfondimenti.
2.2 Quanto alla traduzione, e alle relative spese, in lingua italiana, pur dovendo essere all'UAI ben noto come la lingua della procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo fosse l'italiano, atteso che la decisione su opposizione 16 febbraio 2006 redatta in tedesco dall'amministrazione e firmata dalle stesse persone che hanno sottoscritto il ricorso a questa Corte era stata poi tradotta il 19 maggio 2006 su esplicita richiesta di P.________, la questione, visto anche l'esito del gravame, non deve essere vagliata oltre. Le osservazioni dimostrano come il patrocinatore dell'assicurata abbia avuto corretta nozione degli argomenti ricorsuali e come pertanto non occorreva un dispendio particolare di tempo per riferire alla patrocinata il contenuto essenziale del gravame, tanto più che nel pregresso ricorso 19 giugno 2006 egli aveva fatto abbondante uso di citazioni letterali in lingua tedesca e non può pertanto aver avuto pregiudizi d'ordine temporale nel comprenderne il contenuto e nel sintetizzarne le conclusioni alla sua mandante.
2.3 Questa Corte rende tuttavia la sentenza in italiano. Il fatto che l'UAI abbia inoltrato il proprio gravame in tedesco non porta a scostarsi dal principio formulato all'art. 37 cpv. 3 OG, secondo cui di regola la sentenza è redatta nella lingua - peraltro riconosciuta ufficialmente nel Cantone dei Grigioni - della decisione impugnata.
3.
3.1 L'Ufficio ricorrente incentra (manifestamente) a torto il gravame sul fatto che i giudici cantonali si sarebbero espressi sul diniego di giustizia senza che vi sia stata esplicita censura in tal senso da parte dell'assicurata.
Tanto nella domanda di prestazioni AI che in occasione dell'opposizione 26 agosto 2005 e del ricorso 19 giugno 2006 la qui opponente ha sempre fatto valere il suo diritto ad una rendita intera d'invalidità, oltre all'assegno per grandi invalidi di grado esiguo concessole. Orbene, i sofismi dell'UAI, volti a sostenere che P.________ non poteva impugnare una decisione che non era ancora stata emanata, sono insostenibili.
3.2 Il giudizio cantonale ha correttamente esposto i principi che disciplinano la nozione di ritardata o denegata giustizia secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 430/06, consid. 3a e b, pubblicata in SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 seg. con riferimenti; cfr. pure la sentenza I 241/04 del 15 giugno 2005, consid. 3.1 con riferimento a Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 10, 13 e 14 all'art. 56).
Esso ha pure fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. Ha così giustamente ricordato che la persona assicurata ha diritto a presentare ricorso anche qualora l'assicuratore, malgrado ne sia stata fatta formale domanda, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Allo stesso modo ha correttamente osservato che il fatto che la decisione relativa al riconoscimento dell'assegno per grandi invalidi non contemplasse la questione dell'eventuale diritto alla rendita d'invalidità non poteva esonerare l'amministrazione, dopo tutto il tempo trascorso, dal statuire su questo diritto nonostante l'esplicita richiesta da parte dell'assicurata.
3.3 L'UAI si è limitato a ricordare nella decisione su opposizione (in tedesco) del 16 febbraio 2006 e nella successiva versione in italiano del 19 maggio 2006 che la richiesta di una rendita d'invalidità sarebbe stata decisa separatamente, rinviando per il resto al suo scritto 10 febbraio 2006 al patrocinatore dell'assicurata, nel quale aveva comunicato l'autorità e la persona competenti per la messa in atto di eventuali provvedimenti professionali. Ciò è troppo poco. L'UAI non si è (sufficientemente) preoccupato che la procedura sfociasse in una decisione formale impugnabile. Anzi, sembra ancora convinta che l'averla semplicemente avviata sia sufficiente per metterla al riparo da qualsiasi censura e rimprovero. Per l'Ufficio ricorrente non vi può essere motivo di ricorso perché non sarebbe ancora stata resa una decisione impugnabile. Ma è appunto questo il motivo che giustifica l'istituto di cui all'art. 56 cpv. 2 LPGA.
3.4 La pronuncia cantonale merita pertanto piena tutela dal profilo della ritardata o denegata giustizia. Al tempo stesso è confermato l'ordine fatto all'amministrazione di procedere alla resa di una decisione in punto all'eventuale diritto alla rendita di P.________. In questo contesto giova ricordare all'amministrazione la prassi di questo Tribunale che, pur riconoscendo di principio a eventuali provvedimenti inegrativi la precedenza sul diritto alla rendita, ammette comunque - a determinate condizioni, se la persona assicurata non è o non è ancora integrabile professionalmente - il diritto a una rendita (anche solo temporanea) anche se in seguito vengono messe in atto simili misure reintegrative (SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 consid. 4c; cfr. pure DTF 122 V 77 consid. 2b pag. 78; 121 V 190 consid. 4a pag. 191 con riferimenti).
4.
4.1 Il ricorrente si aggrava anche contro la condanna al pagamento delle spese giudiziarie (fr. 1'162.--) e delle ripetibili (fr. 3'000.--). In particolare ritiene che il suo comportamento non possa essere qualificato siccome temerario o sconsiderato ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA.
4.2 Sennonché, anche sotto questo aspetto, il giudizio impugnato può essere confermato. Considerati gli interessi in gioco, l'ostinatezza manifestata dall'amministrazione nel mantenere la propria posizione e il tempo trascorso che poteva e doveva permettere all'UAI - che già disponeva di taluni dati medici sulla richiedente - di procedere in tempi ragionevoli alle indagini di sua competenza, l'operato dei primi giudici non appare lesivo del diritto federale e non è costitutivo di un abuso del potere d'apprezzamento. A ciò si aggiunge che l'UAI, che non ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo alla misura pronunciata dal Tribunale cantonale (in casu: ordine di decidere sull'eventuale diritto alla rendita entro la fine del mese di ottobre 2006; v. art. 111 cpv. 2 OG), ha continuato anche in questa sede a non ottemperare ai propri obblighi istruttori e decisionali.
5.
La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio 2006). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico dell'Ufficio ricorrente (art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). Vincente in lite, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 135 in relazione con l'art. 159 cpv. 1 e 2 OG). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da lei formulata diventa priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio ricorrente e verranno compensate con la garanzia prestata.
3.
L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, verserà a P.________ l'importo di fr. 2'000.-- (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 ottobre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: