Tribunale federale
Tribunal federal
I 492/06 {T 7}
Sentenza del 5 ottobre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.
Parti
Z.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, via Soldino 22, 6903 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 aprile 2006.
Fatti:
A.
A.a Con decisione del 14 giugno 1993 e con effetto dal 1° febbraio 1992, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto Z.________, nato nel 1948, manovale, al beneficio di una rendita intera per motivi psichici sulla base di un grado d'invalidità dell'80%. Il diritto alla rendita è stato confermato dall'amministrazione nel 1994 e nel 1997.
Nel corso di una procedura di revisione avviata d'ufficio nel 2002 è emerso che l'assicurato, dall'estate del 2001 al marzo del 2003, si era occupato, per il tramite di tre società anonime, e in correità con la figlia, del commercio di canapa, realizzando nel complesso una cifra d'affari di circa fr. 4'000'000.- e un guadagno di almeno fr. 300'000.- (v. a tal proposito la sentenza penale 6S.56/2006 del 15 giugno 2006). In considerazione di questi fatti, l'UAI ha soppresso la rendita intera di invalidità con effetto dal 1° agosto 2001, ritenuto che, essendo stato in grado di svolgere un'attività imprenditoriale redditizia, Z.________ non poteva essere considerato invalido (decisione del 27 gennaio 2004 e decisione su opposizione del 20 aprile 2004).
A.b Per pronuncia del 16 novembre 2004, cresciuta in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha confermato la decisione amministrativa per quanto riguardava la soppressione della rendita per il periodo da agosto 2001 a marzo 2003, mentre ha rinviato gli atti all'amministrazione per il periodo successivo affinché accertasse il reddito (da invalido) conseguibile dall'assicurato in attività imprenditoriali commerciali (lecite) analoghe a quella precedentemente svolta di canapaio e si pronunciasse nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell'interessato.
A.c Con provvedimento del 24 marzo 2005, confermato il 5 luglio successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Fulvio Pezzati per conto dell'assicurato, l'UAI ha negato il ripristino della rendita intera di invalidità, considerando nullo il grado di invalidità anche dopo il mese di marzo 2003.
B.
Con l'assistenza dell'avv. Pezzati, Z.________ si è nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al quale ha chiesto l'assegnazione di una rendita intera di invalidità e la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede giudiziaria e amministrativa. A sostegno del gravame l'assicurato ha addotto che, per mancanza di un'occupazione paragonabile a quella illegale di canapaio da lui svolta in precedenza, a partire dal mese di marzo 2003 nessuna attività sarebbe (più) stata esigibile.
Dopo avere accolto l'istanza di assistenza giudiziaria per la procedura giudiziaria (ma non per contro per quella amministrativa), con giudizio del 19 aprile 2006 il Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso.
C.
Sempre rappresentato dall'avv. Pezzati, Z.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiedendo la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (per la sede federale) e, nel merito, l'assegnazione di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2003. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ha proposto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.
Diritto:
1.
1.1 La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
1.2 Dal momento che al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale giudicante, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 (cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI).
2.
2.1 Preliminarmente si osserva che in occasione del primo giudizio, cresciuto in giudicato, del 16 novembre 2004, il Tribunale cantonale ha rinviato gli atti all'amministrazione per procedere (unicamente) all'accertamento economico dell'invalidità, vista l'assenza di qualsivoglia indagine in questo senso. Stando a tale giudizio (v. dispositivo, cifra 1, rinviante espressamente al consid. 2.10), la Corte cantonale ha per contro ritenuto dimostrate le capacità lavorative e professionali dell'interessato in attività imprenditoriali commerciali (lecite). Coerentemente a quanto statuito in precedenza, nella seconda pronuncia del 19 aprile 2006 il primo giudice ha quindi osservato che l'assicurato non poteva più mettere in discussione l'aspetto extra-somatico e le sue ripercussioni sulla residua capacità lavorativa (pronuncia impugnata, pag. 9 seg.).
2.2 Anche in questa sede si pone la domanda se il ricorrente possa ancora contestare il tema della capacità lavorativa ammessa dal giudizio di rinvio del 16 novembre 2004.
La questione evoca il problema del rapporto esistente tra i principi che reggono l'impugnabilità di una decisione di rinvio di un'istanza precedente (DTF 120 V 233 consid. 1a pag. 237; 113 V 159 con riferimenti) e la giurisprudenza secondo cui gli aspetti parziali di un rapporto giuridico non sono di regola suscettibili di crescere in giudicato separatamente (DTF 125 V 413 consid. 2b e c pag. 416 seg.). Sennonché, come già in precedenti occasioni (v. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 662/04 del 15 aprile 2005, consid. 3, e I 5/03 del 3 novembre 2003, consid. 3.4), la questione può rimanere indecisa anche nella presente vertenza perché ad ogni modo la valutazione del Tribunale cantonale che ha ritenuto l'assicurato capace al lavoro in attività (legali) commerciali/imprenditoriali dev'essere confermata.
2.3 A tal proposito basta il rinvio alle considerazioni del Tribunale cantonale e dell'amministrazione che hanno convincentemente spiegato che il solo fatto di essere riuscito a costituire tre società, regolarmente iscritte a registro di commercio, con un'attività spaziante dalla vendita di abbigliamento a quella di borse, alimenti, cosmetici ed altri prodotti derivanti dalla canapa, con la contestuale gestione finanziaria/amministrativa, i contatti con i fornitori e la clientela, la gestione del personale, ecc., conferma l'acquisizione da parte dell'assicurato di competenze e abilità manageriali che, come osservato dal collocatore dell'UAI, dimostrano "una forte adesione e condivisione con tutte le regole del gioco imposte dalla nostra società professionale e lavorativa". A prescindere dalla cifra d'affari e dagli utili conseguiti, di tutto rilievo, il collocatore ha, in sintonia con la realtà processuale, pure precisato che l'assicurato non ha agito in modo dilettantistico ed approssimativo, ma ha organizzato in modo professionale la sua attività, evidenziando capacità tali che gli permettono senza ombra di dubbio di esercitare un'attività legale nel settore commerciale/amministrativo, nell'industria e nell'artigianato o nel settore primario. Tali valutazioni, dalle quali non vi è serio motivo di dissentire, hanno indotto il giudice cantonale a ritenere l'assicurato abile al lavoro (quantomeno) in quelle attività che non impongono ritmi e orari di lavoro costanti, quali sarebbero le professioni nel ramo del commercio e della vendita.
2.4 Nella misura in cui, per contro, diverse attestazioni mediche agli atti fanno apparire una situazione invalidante, che non consentirebbe lo svolgimento di un'attività lavorativa legale, esse non possono essere ritenute, poiché poco convincenti e aderenti alla realtà processuale (più in generale, sul valore probatorio attribuibile ai referti medici cfr. DTF 125 V 351 segg.).
3.
Resta da determinare il grado d'invalidità del ricorrente.
3.1 Quale reddito senza invalidità può senz'altro essere considerato l'importo (incontestato) di fr. 50'635.-, accertato dall'amministrazione e risultante dagli atti (anno di riferimento: 2003; sul momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa: DTF 129 V 222; 128 V 174).
3.2 Quanto al reddito da invalido da contrapporre a quella da valido (art. 16 LPGA), giova quindi rammentare che se l'assicurato, come in concreto, non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, esso va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottob 2006, consid. 8, riassunta in RSAS 2007 pag 64). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
3.3 Orbene, prendendo in considerazione per la determinazione del reddito da invalido i valori statistici di cui alla TA1 (ISS 2002, pag. 43), settore 3 (servizi) - che peraltro, a conferma della loro validità, si avvicinano di molto a quelli indicati per il settore vendita di beni di consumo e servizi nel commercio al dettaglio (TA7, cifra 27 [ISS 2002, pag. 53]) -, e adattandoli all'orario lavorativo settimanale usuale e all'evoluzione dei salari per l'anno di riferimento 2003 (La Vie économique, 3-2007, pag. 90 seg., tabelle B9.2 e B10.2), il grado d'invalidità risultante sarebbe in ogni caso del tutto insufficiente, e questo anche se si intendesse, per ipotesi, applicare una deduzione massima del 25% (DTF 126 V 75) - comunque ingiustificata nel caso di specie - per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso. Infatti, in siffatta evenienza, anche prendendo in considerazione il valore maggiormente favorevole per l'assicurato relativo al settore dei servizi (fr. 4'206.- mensili; ISS 2002, TA1, pag. 43, cifra 50-93, livello di esigenze 4), adattato all'anno di riferimento 2003, il grado d'invalidità, ottenuto dopo il raffronto con il reddito da valido (fr. 50'635.-), si attesterebbe intorno al 20%, ben lungi dalla soglia minima per pretendere anche solo una rendita parziale. Ne consegue che il ricorso si dimostra infondato e che la pronuncia cantonale dev'essere confermata.
4.
Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1.2).
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG , il Tribunale può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa della Corte. Ora, i citati requisiti appaiono in concreto adempiuti. Dall'incarto risulta infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non proprio evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un patrocinatore qualificato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale federale rifonderà al rappresentante del ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 ottobre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: