BGer 6B_19/2007 |
BGer 6B_19/2007 vom 16.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_19/2007 /biz
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Sentenza del 16 ottobre 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino,
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6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Commutazione della multa,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 22 gennaio 2007 dal Giudice della Pretura penale.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con sentenza del 22 gennaio 2007, il Giudice della Pretura penale dichiarava irricevibile il ricorso presentato da A.________ contro le decisioni dell'Ufficio esazione e condoni che commutava le multe inflittegli dalla Sezione della circolazione di fr. 120.-- e di fr. 40.-- in 4 giorni rispettivamente in 1 giorno di arresto.
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A.________ impugna la decisione pretorile dinanzi al Tribunale federale.
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2.
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Il ricorso può essere inoltrato per violazione del diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti ricorsuali devono contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale non può entrare nel merito di una pretesa violazione di un diritto costituzionale o di questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).
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3.
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Lo scritto del ricorrente non adempie in alcun modo i requisiti di legge per l'entrata in materia. In un gravame prolisso e confuso, A.________ si diffonde in considerazioni che esulano dalla procedura di cui era l'oggetto. Anche volendo interpretare le sue critiche alle istituzioni giudiziarie del Cantone Ticino come una pretesa violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, l'insorgente non adduce sospetti oggettivi di prevenzione del giudice cantonale che ha emesso la decisione impugnata. Carente di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile. Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
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Losanna, 16 ottobre 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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