Tribunale federale
Tribunal federal
C 20/07{T 7}
Sentenza del 22 ottobre 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Frésard, Gianella Brioschi, giudice supplente
cancelliere Schäuble.
Parti
Segretariato di Stato dell'economia,
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente,
contro
F,_________, opponente, rappresentato da H.________,
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 dicembre 2006.
Fatti:
A.
Con decreti del 2 settembre e 3 ottobre 2005 della Pretura di M._________ - pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del xxx - sono stati dichiarati il fallimento della N.________ Sagl e la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi.
Il 25 settembre 2005 F,_________ aveva insinuato all'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di M._________ un credito di fr. 4'290.- per stipendi impagati, riferiti al periodo dal 1° gennaio al 13 giugno 2005.
Il 12 febbraio 2006 F,_________, a seguito di uno scritto dell'UEF, si è annunciato alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza.
Con decisione 4 aprile 2006 la Cassa ha rifiutato la domanda di indennità per insolvenza presentata dall'assicurato in quanto tardiva.
Il 24 aprile 2006 l'amministrazione ha confermato il provvedimento e rigettato l'opposizione formulata dall'interessato.
B.
F,_________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sostenendo di non essere stato informato in alcun modo sul fatto che avrebbe dovuto richiedere le indennità per insolvenza entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento della ditta datrice di lavoro.
Con giudizio 18 dicembre 2006 i primi giudici hanno stabilito che la domanda dell'insorgente, volta all'ottenimento delle indennità per insolvenza, era da ritenere tempestiva e contestualmente hanno fatto ordine all'amministrazione di esaminare se gli altri presupposti per il diritto alla prestazione fossero ossequiati.
C.
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del ricorso. Fa valere in sostanza che l'interessato avrebbe dovuto immediatamente interessarsi per poter recuperare i propri crediti salariali, rivolgendosi agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, quali gli uffici regionali di collocamento o qualsiasi cassa di disoccupazione, ove avrebbe ottenuto tutte le informazioni necessarie. Per il seco un assicurato, anche se non legge il Foglio ufficiale o non dispone di connessione a Internet, deve agire concretamente per ottenere le informazioni di cui necessiti, ritenuto che la passività non può motivare in alcun caso la restituzione di un termine.
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, F,_________, rappresentato dalla madre H.________, propone di respingerlo, mentre la Cassa cantonale di disoccupazione ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la richiesta d'indennità per insolvenza sia stata formulata tempestivamente dall'assicurato.
3.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.
Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).
4.
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.
Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi.
Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._________.
Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2).
Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta.
5.
Ora, viste le circostanze sollevate dai primi giudici, in particolare in merito a un obbligo accresciuto di informazioni che l'amministrazione dovrebbe fornire agli assicurati, occorre valutare se vi sia la possibilità di riconoscere all'opponente la restituzione per inosservanza di un termine.
Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante.
5.1 I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza federale, in quanto sia l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di informare tempestivamente l'assicurato sui suoi diritti in applicazione dell'art. 27 LPGA, atteso che l'interessato non appena ha saputo che doveva rivolgersi alla Cassa disoccupazione per poter beneficiare delle indennità d'insolvenza si era attivato annunciandosi a quest'ultima.
5.2 Contrariamente a quanto ritiene l'istanza giudiziaria cantonale, questa Corte è però dell'avviso che non sia possibile accordare all'assicurato la restituzione dei termini.
Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15 dicembre 2004 l'apprendistato quale venditore presso la N.________ Sagl di M._________ e frequentava la scuola a C.__________ - il 25 settembre 2005 aveva correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._________, ma aveva omesso di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio 2006.
Ora, in considerazione della precaria situazione finanziaria in cui viveva - aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare richiesta di prestiti "a destra e a manca" - e malgrado il fatto che fosse ancora un apprendista - tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976) -, l'opponente si sarebbe dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben prima della fine di gennaio 2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al fine di poter recuperare sollecitamente il suo credito salariale, invece di censurare ora la circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni sociali.
Emblematico del modus operandi dell'opponente è che egli tende a biasimare il comportamento di terzi nei suoi confronti, invece di attivarsi personalmente: ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria del suo appartamento al momento della sottoscrizione del contratto di locazione abbia omesso di comunicargli un "importante particolare", ossia che Gaggio/Vernate non sia servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare un'auto per andare a scuola a C.__________ e a lavorare a M._________. L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che siano altri a farlo per lui.
Detto altrimenti, per ottenere l'indennità d'insolvenza egli doveva personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti esterni, semplicemente chiedendo le informazioni necessarie alle casse disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (considerato che era pure rimasto senza lavoro).
Non si può infatti ragionevolmente pretendere, come vorrebbe il Tribunale cantonale, di affidare alle autorità amministrative competenti ulteriori incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto ora, atteso che la persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve attivarsi personalmente per ottenerlo.
Né i primi giudici possono essere seguiti quando si richiamano all'art. 27 cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché ai datori di lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, atteso come tale norma si riferisca esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali.
6.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso di diritto amministrativo va accolto e la pronuncia cantonale annullata.
7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata al seco.
Il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 18 dicembre 2006 essendo annullato.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti, alla Cassa cantonale di disoccupazione, Bellinzona, e al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano.
Lucerna, 22 ottobre 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble