Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_236/2007 /biz
Sentenza del 24 ottobre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Oggetto
procedimento penale,
ricorso in materia penale contro il decreto di accusa emanato il 5 luglio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
considerando:
che con decreto di accusa del 5 luglio 2007 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di diffamazione, proponendone la condanna a cinque aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente, e al pagamento di una multa di fr. 100.--;
che in data 17 ottobre 2007 A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, con il quale dichiara di non essere d'accordo con il citato decreto, non avendo, al suo dire, diffamato terze persone;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 133 III 462 consid. 2);
che non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
che trattandosi di una decisione in materia penale è dato di massima il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 e segg. LTF;
che il gravame, manifestamente tardivo (art. 100 cpv. 1 LTF), é inammissibile poiché non diretto contro la decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
che infatti, contro il decreto di accusa litigioso, il 19 luglio 2007 il ricorrente ha presentato opposizione, trasmessa alla pretura penale, procedimento verosimilmente ancora pendente;
che, inoltre, avverso il contestato decreto di accusa il ricorrente, il 21 luglio 2007, ha inoltrato un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), gravame dichiarato irricevibile dalla Corte cantonale con sentenza del 24 settembre 2007, poiché tardivo;
che il criticato decreto, impugnato tardivamente, non costituisce quindi una decisione finale che pone fine al procedimento (art. 90 LTF), né una decisione pregiudiziale e incidentale impugnabile separatamente ( art. 92 e 93 LTF );
che il ricorso può essere deciso sulla base dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- é posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2007
Il presidente: Il cancelliere: