Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.153/2006 /viz
Sentenza del 29 ottobre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
K.________ Ltd.,
A.________ Ltd.,
Q.________ Ltd.,
Z.________ Ltd.,
ricorrenti,
patrocinate dall'avv. Luigi Mattei,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 23 giugno 2006 dal Ministero pubblico
della Confederazione.
Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone, indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali concernenti acquisti fittizi di diritti televisivi, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
B.
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Silvio Berlusconi, E.________, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Le inchieste concernono sospettate compravendite, in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________ SpA.
C.
In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte della Svizzera, che in tale ambito ha aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura, con complemento del 13 ottobre 2005 (18a domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società presso la banca W.________ SA e di sequestrare i loro conti. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. Con sentenza 1A.286/2005 del 14 novembre 2005 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto contro il blocco dei conti dalle società K.________ Ltd., A.________ Ltd., Q.________ Ltd. e Z.________ Ltd., indicate nel complemento rogatoriale e titolari dei conti sequestrati.
D.
Mediante decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione relativa a queste relazioni e a un altro conto. Esso ha mantenuto il blocco dei conti per un ammontare complessivo di 150.9 milioni di franchi svizzeri (CHF 51.1 milioni sul conto della K.________ Ltd., 31.6 su quello della Q.________ Ltd., 3.7 su quello della Z.________ Ltd. e 64.5 su quello della A.________ Ltd.), corrispondente a circa USD 118 milioni: l'autorità inquirente estera ha indicato quale somma massima riferita ai sospettati reati di appropriazione indebita l'importo di USD 170 milioni.
E.
Avverso questa decisione le società K.________ Ltd., A.________ Ltd., Q.________ Ltd. e Z.________ Ltd. presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e, in via preliminare, di sospendere la procedura ricorsuale sino all'emanazione della decisione del MPC sulla loro domanda di revoca del sequestro. Riguardo al blocco degli averi, postulano di annullare le decisioni che ne ordinano il sequestro e di revocarlo; in via subordinata, di annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso di revocare il blocco del conto della A.________ Ltd. e di limitare a USD 741'024.-- quello della Q.________ Ltd.; in via più subordinata, di limitare a USD 2'941'350.-- il blocco del conto della A.________ Ltd. e a USD 1'482'024.-- quello della Q.________ Ltd.; in via ancora più subordinata, di limitare il blocco a USD 11'037'500.-- per la A.________ Ltd. e a USD 8'051'592.-- per la Q.________ Ltd.; riguardo alla K.________ Ltd. e alla Z.________ Ltd. chiedono di annullare il blocco degli averi. In merito alla consegna dei documenti bancari, chiedono, in via principale, di annullare la decisione di trasmissione e, in via subordinata, riguardo alla A.________ Ltd. e alla Q.________ Ltd., di trasmettere solo quelli dall'8 gennaio 1999 al 30 novembre 1999 e, in via più subordinata, quelli dall'8 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002; postulano infine di annullare la decisione impugnata riguardo ai conti della K.________ Ltd. e Z.________ Ltd. Incentrano il gravame su una sentenza di non luogo a procedere e su un decreto di rinvio a giudizio, ambedue del 7 luglio 2006, emanati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (GIP).
Con decreto presidenziale del 2 agosto 2006 l'istanza di sospensione della procedura è stata respinta. Con decisione dell'8 agosto seguente, il MPC non è entrato nel merito della domanda di riesame.
F.
Il MPC e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propongono di respingere il ricorso. In replica, le ricorrenti, criticato il mancato riesame da parte del MPC, si riconfermano nelle loro tesi e conclusioni. Identiche proposte sono state formulate dal MPC nella duplica, mentre l'UFG vi ha rinunciato. In seguito le ricorrenti hanno prodotto una decisione del 15 gennaio 2007 del Tribunale ordinario di Milano, sulla quale si sono poi diffuse più volte. Con scritto del 6 febbraio 2007, il MPC non ha esaminato un'ulteriore domanda di riesame e di revoca parziale del sequestro. Le ricorrenti hanno poi inoltrato complementi ricorsuali, relativi tra l'altro a una decisione 28 maggio 2007 del Tribunale ordinario di Milano, un'istanza di complemento istruttorio e numerosi scritti, oltre a pareri del difensore di un indagato. Il 9 agosto 2007, esse hanno rilevato la sospensione da parte di altri Stati di rogatorie loro presentate. Con ulteriori scritti, di cui si dirà, insistono sull'intervenuta prescrizione di una parte dei reati imputati.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro le decisioni di entrata in materia e quella di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Conformemente agli art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP, il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge. La domanda provvisionale di concedere effetto sospensivo al gravame è quindi superflua.
1.5 La legittimazione delle società ricorrenti, titolari dei conti bancari oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica.
1.6 Le ricorrenti rilevano che, fino all'emanazione delle decisioni di non luogo a procedere e di rinvio a giudizio del 7 luglio 2006 del GIP, hanno avuto luogo numerose udienze preliminari: il MPC avrebbe quindi dovuto, come da loro chiesto, assumere un complemento di informazioni giusta l'art. 80o AIMP e attendere la fine del procedimento estero.
La critica è infondata. Il MPC ha infatti rettamente ricordato che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168). In concreto è indiscutibile che le decisioni invocate dalle ricorrenti non comportano la conclusione del procedimento penale. Il MPC non è d'altra parte tenuto ad aspettare l'emanazione di eventuali decisioni, che, per di più, potrebbero essere oggetto d'impugnazione in Italia.
2.
2.1 Le ricorrenti imperniano il gravame sul decreto emanato nell'ambito dell'udienza preliminare del 7 luglio 2006 dal GIP, che dispone il rinvio a giudizio di E.________, Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, R.________, A.X.________, D.________ e altre persone. Esse insistono sul passaggio del citato decreto, secondo cui gli imputati si sarebbero, in particolare, appropriati di "un ammontare corrispondente a circa Usd 19'060'092 bonificati su conti correnti delle società di E.________ A.________ Ltd. e Q.________ Ltd. N.V. presso la banca B.X.________ (e in misura limitata presso altre banche di Los Angeles) e costituenti la differenza tra quanto versato ad E.________ dal gruppo Fininvest e da U.________ spa per l'acquisto di prodotti C.X.________ e quanto effettivamente corrisposto a C.X.________...". Al loro dire, ne risulterebbe che soltanto l'importo di USD 19 milioni rappresenterebbe il sospettato provento del reato, che l'autorità rogante metterebbe in relazione alle due citate società. La K.________ Ltd. e la Z.________ Ltd., non menzionate nel citato decreto, non sarebbero coinvolte nel procedimento penale e non vi sarebbero "contaminazioni" tra i loro conti e quelli delle altre due ricorrenti, per cui il sequestro ordinato sui loro averi sarebbe infondato.
Riguardo ai conti indicati nel menzionato decreto, le ricorrenti rilevano che l'importo di 19 milioni risulta da un rapporto redatto da una società di consulenza su incarico della Procura milanese, nel quale sono riportati i flussi di denaro delle due società: ritenuto che i fatti anteriori al 7 gennaio 1999 sono prescritti, è stato tenuto conto soltanto dei movimenti posteriori a tale data (circa 8 milioni per la Q.________ Ltd. e 11 per la A.________ Ltd.), corrispondenti alla somma indicata nel decreto. Le ricorrenti sostengono poi che ulteriori fatti si prescriveranno in seguito, per cui all'inizio di un processo, all'epoca fissato al 21 novembre 2006, il presunto importo del provento di reato non supererebbe USD 741'024.--, rispettivamente un massimo di USD 4'423'371.-- (1'482'024.-- riferiti alla Q.________ Ltd. e 2'941'350.-- alla A.________ Ltd.). I beni sequestrati eccedenti questi importi dovrebbero quindi essere dissequestrati. Subordinatamente, esse chiedono di sbloccare gli importi che superano USD 19 milioni.
2.2 Le ricorrenti adducono ulteriori motivi generali circa l'asserita infondatezza delle decisioni del MPC. Sostengono ch'esse potrebbero comprovare dinanzi al Tribunale federale, producendo oltre 37'000 documenti, la loro attività commerciale e la loro facoltà di stabilire liberamente il prezzo dei diritti televisivi e dei film. Al riguardo occorre ricordare che, semmai, esse avrebbero dovuto fornire tempestivamente le asserite prove dinanzi all'autorità di esecuzione. Non spetta comunque all'autorità svizzera procedere, nel quadro dell'assistenza, alla (contestata) valutazione dei mezzi di prova, già per il fatto che questa non dispone di quelli assunti nel quadro delle procedure estere.
Esse aggiungono che non sussisterebbero indizi circa la vendita di diritti televisivi a prezzi artificialmente gonfiati. A sostegno di questo assunto producono una dichiarazione giurata ("Mr. E.________'s Personal Statement"), nella quale questo imputato asserisce che le società ricorrenti non svolgerebbero un'attività commerciale nel semplice ruolo di agenti, ma assumerebbero pieno rischio finanziario e contrattuale. Da altri scritti di un notaio cinese, che contesta la decisione del MPC, risulterebbe che E.________ non sarebbe il proprietario delle società ricorrenti, bensì il loro rappresentante commerciale e che non le controllerebbe. Dagli stessi si evince che la K.________ Inc., società statunitense, appartiene all'E.________ Trust, a beneficio esclusivo della famiglia E.________ e che non sarebbe da confondere con la ricorrente K.________ Ltd. di Hong Kong, che viene usata come società di prestito per mettere a disposizione le prestazioni professionali di detto imputato. Ora, le affermazioni di un dirigente delle ricorrenti, per di più indagato, non sono determinanti per dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria (DTF 121 II 241 consid. 3b pag. 243 in fine). Trattandosi, come quella relativa alla portata degli altri scritti prodotti dalle ricorrenti, di una questione inerente alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244; 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). La stessa conclusione vale per l'accenno alla liceità di un bonifico in favore dell'imputato R.________ e quelli relativi al versamento del salario dell'imputato E.________ su un conto intestato alla K.________ Inc., di cui sarebbe dipendente, come pure per le istanze presentate dal difensore di E.________ dinanzi al Tribunale di Milano, in particolare riguardo all'asserita e per il momento mancata assunzione, nel fascicolo del dibattimento processuale, di documentazione acquisita per rogatoria ad Hong Kong.
2.3 Le ricorrenti adducono infine che non sussisterebbe una connessione sufficiente fra l'asserito provento del reato da una parte e i loro averi sequestrati in via provvisionale dall'altra e che si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove, poiché l'autorità richiedente non le avrebbe fornite a sostegno delle sue ipotesi accusatorie. Esse fondano altresì il ricorso sulla citata sentenza di non luogo a procedere emanata dal GIP il 7 luglio 2006 in ordine, tra l'altro, al capo di imputazione a) per i fatti di appropriazione indebita aggravata commessi fino al 7 gennaio 1999, rimproverati a Silvio Berlusconi, R.________, Fedele Confalonieri, A.X.________ e E.________, perché estinti per prescrizione, e in ordine al capo c) con riferimento ai reati di falso in bilancio relativi agli anni 1995, 1996, 1997, pure estinti per prescrizione.
Questa circostanza, come già stabilito dal Tribunale federale in altre cause oggetto del medesimo procedimento, di cui si dirà in seguito, non implica che il complemento rogatoriale sarebbe divenuto privo di oggetto. In effetti, nell'ambito dei prospettati reati, con separato decreto è stato disposto il rinvio a giudizio di determinati imputati per altri fatti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. D'altra parte le ricorrenti misconoscono, come si è visto, che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, condizioni non adempiute in concreto.
3.
3.1 Come visto, le ricorrenti incentrano la loro argomentazione sulle sostenute conseguenze derivanti dal decreto di rinvio a giudizio e dalla decisione di non luogo a procedere del GIP del 7 luglio 2006.
Riguardo alla trasmissione dei documenti, sostengono ch'esse non sarebbero coinvolte nel procedimento estero, poiché non sarebbero menzionate nella decisione di rinvio a giudizio del 7 luglio 2006, né vi sarebbero, al loro dire, "contaminazioni" tra le società A.________ Ltd. e Q.________ Ltd., indicate nell'inchiesta, e i conti della K.________ Ltd. e Z.________ Ltd. I loro averi non costituirebbero provento degli asseriti reati e la relativa documentazione bancaria sarebbe quindi irrilevante per le indagini estere.
Per quanto attiene ai conti della A.________ Ltd. e della Q.________ Ltd., esse adducono che dal 1° gennaio 2003 ad ottobre 2005 non vi sarebbe alcuna indagine in corso in Italia, mentre che per il periodo dal 2000 al 2002 l'inchiesta sarebbe allo stadio iniziale e non sarebbe ancora stato identificato il provento dei prospettati reati né il meccanismo della loro perpetrazione. Sussisterebbe inoltre il rischio che il contenuto dei documenti sia divulgato dalla stampa italiana ed estera. Sostengono poi che i fatti perseguiti, anteriori al 2000, sarebbero prescritti, eccetto che per il periodo gennaio-novembre 1999: la trasmissione dovrebbe quindi essere limitata, semmai, a quest'ultimo periodo.
3.2 Questi accenni non reggono. Le ricorrenti insistono infatti, implicitamente, sulla loro asserita qualità di terzi non implicati nel procedimento penale estero. L'assunto non è tuttavia decisivo. In effetti, incentrando il gravame su questa argomentazione, esse disattendono che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). La circostanza che le ricorrenti, peraltro quali società, non figurino tra le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio all'estero, non è pertanto determinante. Esse scordano inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Il ricorso è d'altra parte inammissibile in quanto inoltrato nel solo interesse della legge o per tutelare interessi di terzi, segnatamente dell'inquisito E.________ (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 126 II 258 consid. 2d).
3.3 Le ricorrenti, insistendo sulla loro estraneità ai prospettati reati, disconoscono d'altra parte che il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Riguardo ai numerosi scritti da loro prodotti, occorre ricordare che non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova raccolti o prodotti, esaminare compiutamente la fondatezza della tesi accusatoria (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Questo compito spetta al giudice estero del merito. Del resto, l'assunto ricorsuale secondo cui dai cosiddetti formulari A l'indagato E.________ non risulterebbe quale avente diritto economico di conti bloccati, non dimostra la sua manifesta estraneità ai prospettati reati, visto che gli inquirenti esteri sospettano ch'egli lo sia attraverso fiduciari. Per di più, il beneficiario economico sarebbe ricollegabile, secondo il complemento rogatoriale, all'indagato E.________. La contestata misura rispetta quindi il principio della proporzionalità, essendo in relazione con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6).
3.4 Le società ricorrenti parrebbero poi disconoscere che il complemento in esame si fonda espressamente sul fatto che i loro conti, come esposto nella domanda integrativa, sono chiaramente riconducibili all'indagato E.________ (vedi al riguardo il ricorso proposto da quest'ultimo, sentenza 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007). In tale ambito il Tribunale federale ha già confermato la concessione dell'assistenza giudiziaria in numerose vertenze concernenti, tra l'altro, la diciassettesima e la diciottesima domanda integrativa, inerenti anche alle ricorrenti (cfr. sentenze 1A.47/2006 del 1° febbraio 2007, 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, 1A.209/2005 del 29 gennaio 2007, 1A.227, 1A.236 e 1A.271/2006 del 22 febbraio 2007, 1A.268/2006 del 16 febbraio 2007). In siffatte circostanze, l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove è chiaramente infondato (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c; 118 Ib 547 consid. 3a).
3.4.1 In queste sentenze è stato infatti ricordato che secondo l'autorità richiedente il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società U.________ SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi sempre per il tramite di società off-shore, transazioni oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia. I diritti di trasmissione ceduti a U.________ SpA negli anni 1994 - 1995 da società maltesi, controllate dal Gruppo Berlusconi, sarebbero pervenuti a queste società tramite una serie di vendite fittizie, a prezzi gonfiati e tra società anch'esse occultamente controllate, con l'effetto di maggiorare il costo dei diritti acquisiti. Quelli ceduti sempre a U.________ SpA negli anni 1995 - 1998 da una società maltese (posseduta dalla prima al 99%), le sarebbero in gran parte pervenuti non direttamente da un'altra società o da produttori internazionali, come riportato nelle relazioni al bilancio e nel prospetto informativo per la quotazione in borsa, bensì, sempre a prezzi gonfiati, per il tramite, tra l'altro, di società dell'inquisito E.________. Le somme maggiorate indebitamente pagate sarebbero state trasferite per un importante ammontare globale su conti bancari in Svizzera, nelle Bahamas e nel Principato di Monaco nelle disponibilità degli indagati e di persone collegate.
3.4.2 Sempre nelle citate decisioni è stato precisato che in seguito a una comunicazione spontanea di informazioni, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo, inviata il 12 ottobre 2005 dal MPC all'Italia, nella quale veniva riferito che la Svizzera aveva aperto un'indagine di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro, l'autorità estera ha formulato la domanda integrativa in questione. L'autorità federale ha rilevato che le somme esistenti sui conti delle società qui ricorrenti, indicate nel complemento in esame, sarebbero ricollegabili al reato di appropriazione indebita oggetto del procedimento italiano n. xxx aperto nei confronti di Silvio Berlusconi, R.________, E.________, Giorgio Vanoni e altri, per essersi appropriati di risorse finanziarie della Fininvest e, dal 1995, di U.________ SpA, attraverso plurime operazioni di trasferimenti di ingenti somme destinate a pagare diritti televisivi mediante un sovrapprezzo fittizio e versamenti effettuati da conti della Silvio Berlusconi Finanziaria SA e della IMS in favore di conti gestiti da fiduciari di Berlusconi, di conti delle società di E.________ e di R.________, nonché di relazioni intestate a società di comodo. In tale ambito, per quanto concerne le sospettate distrazioni di fondi a favore di E.________, agli imputati è contestato, per il periodo dal 1988- 1999, di essersi appropriati di un ammontare di circa USD 170 milioni, somme inizialmente ricevute dalle società A.________ Ltd. e Q.________ Ltd. di E.________ su conti aperti presso varie banche statunitensi, principalmente a Los Angeles.
Dall'esame dei documenti bancari della A.________ Ltd., trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia per il periodo 2000-2002, risulterebbe l'esistenza di ripetuti e ingenti trasferimenti in favore di relazioni bancarie elvetiche. L'autorità italiana sostiene ch'essi sarebbero, almeno in parte, ricollegabili ai citati sospettati atti illeciti. L'indagato E.________ avrebbe utilizzato molteplici conti bancari per svolgere attività di compravendita di diritti televisivi dal 1988-1999 e altri ancora dal 2000 ad oggi. I conti delle citate società, sempre secondo l'autorità italiana, verrebbero utilizzati per allocare proventi delle prospettate attività illecite.
3.4.3 Era stato poi ricordato che l'autorità richiedente aveva precisato d'aver avviato un successivo procedimento in Italia (n. ttt) per fatti di appropriazione indebita e riciclaggio, commessi dal 2000, relativi all'acquisto di diritti televisivi da parte di U.________ SpA. In tale contesto l'autorità italiana esamina dette attività sotto il profilo del falso in bilancio e della frode fiscale: nelle citate decisioni il Tribunale federale ha ritenuto che questo nuovo procedimento è quindi connesso e collegato a quello precedente. Gli elementi probatori delle nuove ipotesi di reato sono costituiti essenzialmente da documenti bancari trasmessi all'Italia dagli Stati Uniti, in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari, nell'ambito dell'altro menzionato procedimento. Allo scopo di indagare su fatti scaturiti dall'esame della documentazione bancaria americana è stato quindi necessario aprire un nuovo procedimento. Anche sotto questo profilo l'utilità potenziale dei documenti litigiosi è manifesta, visto che l'autorità svizzera non dispone degli atti trasmessi dagli Stati Uniti e da altri Paesi: soltanto l'autorità italiana potrà quindi valutarne compiutamente la rilevanza.
3.5 In siffatte circostanze appare chiaro che i documenti bancari litigiosi sono idonei a far avanzare non solo il primo procedimento estero, ma anche il secondo. Del resto, le ricorrenti misconoscono che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti, che nella fattispecie hanno ribadito l'utilità di dette informazioni. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini.
Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie, ricordato che le autorità svizzere, come già rilevato, non dispongono dei documenti trasmessi all'Italia, in esecuzione di rogatorie, dagli Stati Uniti o da altri Stati. La criticata trasmissione è quindi giustificata, vista la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, di individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e stabilire se i costi dei diritti televisivi in questione siano effettivi o esorbitanti. La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Queste condizioni non sono realizzate in concreto. Peraltro, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Non spetta alla Svizzera sostituire il suo punto di vista a quello dell'autorità estera (DTF 127 II 104 consid. 3d pag. 109). D'altra parte, ai fini dell'assistenza giudiziaria, determinanti non sono solo eventuali imputazioni rivolte alle persone nei cui confronti è diretta la domanda, ma tutti gli atti punibili all'estero e, quindi, anche la fattispecie concernente il nuovo procedimento.
3.6 Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto dei procedimenti penali esteri sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). La relativa connessione risulta, in particolare, dalla sentenza 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, concernente la consegna di documenti di conti intestati all'indagato E.________ in relazione alle società qui ricorrenti.
3.7 Per di più, come rilevato dal MPC, il complemento in esame si fonda principalmente sul nuovo procedimento italiano n. ttt e non tanto su quello precedente n. xxx, nell'ambito del quale sono stati emanati la sentenza di non luogo a procedere e il decreto di rinvio sui quali si diffondono le ricorrenti. Ora, come precisato dall'autorità estera nel suo scritto del 10 agosto 2006, questo nuovo procedimento copre l'arco temporale 2000-2005.
Vista la complessa e intricata serie di operazioni finanziarie in cui sono coinvolti numerosi indagati e società a loro riconducibili, ai documenti litigiosi non può essere chiaramente negata rilevanza probatoria: la loro utilità potenziale per l'inchiesta estera è quindi data (DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata.
3.8 D'altra parte, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, le ricorrenti disattendono che, contrariamente all'obbligo che incombeva loro, non sostengono né dimostrano d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Del resto, come riconosciuto da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Anche la conclusione ricorsuale subordinata, di limitare la trasmissione solo ai documenti relativi a determinati periodi, indicati dalle ricorrenti, dev'essere pertanto respinta (DTF 130 II 14 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3b e 3c).
3.9 Con particolare riferimento all'invocata prescrizione di determinati reati, censura sulla quale è imperniato il ricorso, giova inoltre sottolineare che il quesito di sapere se i documenti litigiosi possano ancora essere utilizzati in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolto dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). In effetti, anche la risposta alla domanda se l'azione penale - e in che misura vista la complessità dei procedimenti penali in esame - sia estinta nello Stato richiedente, incombe alle competenti autorità di quest'ultimo (Zimmermann, op. cit., n. 427-1 pag. 464 in alto).
Le ricorrenti disattendono d'altra parte che, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (cfr. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 117 Ib 53 consid. 2; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; Zimmermann, op. cit., n. 435). Ne segue che il quesito della prescrizione, sul quale insistono le ricorrenti, non dev'essere esaminato allorquando, come nel caso di specie, lo Stato richiedente postula l'adozione di una misura prevista dal Titolo II della CEAG. Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come le ricorrenti, non tutelate da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; Zimmermann, op. cit., n. 434).
Del resto, le ricorrenti né sostengono né rendono verosimile che secondo il diritto svizzero l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; sull'ammissibilità di misure di assistenza giudiziaria quando è intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462; 116 Ib 452 consid. 4a).
4.
4.1 Le ricorrenti invocano poi tre decisioni emanate nell'ambito di rogatorie presentate dalla Procura milanese ad altri Stati. Rilevano che gli Stati Uniti avrebbero bloccato, a causa di carenze formali, l'esecuzione di una domanda di assistenza, ordinando la restituzione ai rispetttivi proprietari dei documenti sequestrati presso il domicilio dell'imputato E.________ e presso la K.________ Ltd. Ciò poiché il Pubblico ministero italiano incaricato dell'inchiesta avrebbe violato le prescrizioni inerenti alle perquisizioni contenute nei protocolli formulati dalle autorità statunitensi.
Anche le autorità irlandesi avrebbero sospeso, per carenze formali e procedurali, l'esecuzione di una rogatoria italiana presentata dallo stesso magistrato: tali questioni dovrebbero essere esaminate nel quadro di un'udienza.
Pure una rogatoria indirizzata alle autorità di Hong Kong sarebbe stata bloccata sulla base di decisioni del 28 giugno, 23 luglio e 3 agosto 2007. Dette autorità avrebbero chiesto al Procuratore milanese una presa di posizione scritta, che dovrebbe essere esaminata durante il mese di novembre.
4.2 Ora, da quanto esposto dalle stesse ricorrenti, risulta che per lo meno le due ultime citate rogatorie non sono state rifiutate definitivamente, per cui, già per questo motivo, la portata delle decisioni estere, interlocutorie, non è decisiva. Nemmeno spetta al giudice svizzero dell'assistenza esaminare le modalità di esecuzione di rogatorie esperite in altri Paesi; modalità peraltro già oggetto di giudizio da parte delle competenti autorità straniere. Del resto, la Svizzera non deve né può pronunciarsi sulla fondatezza di eventuali scorrettezze compiute dal magistrato italiano nell'ambito dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Stati. Le ricorrenti, come già rilevato, non sono peraltro legittimate a far valere l'asserita violazione di diritti di terzi, segnatamente dell'imputato E.________. La richiesta ricorsuale di riesaminare la descrizione dei fatti contenuta nel complemento litigioso, che al loro dire sarebbe praticamente identica a quella posta a fondamento delle rogatorie presentate ai tre Paesi appena citati, non può quindi essere accolta. Il complemento in esame è sufficientemente esaustivo e preciso, tenuto anche conto del fatto ch'esso non dev'essere esaminato separatamente, ma nel suo contesto globale, visto che si inserisce in una procedura articolata e ramificata, oggetto di numerose domande integrative. I reati rimproverati ad E.________ sono enunciati in maniera sufficientemente precisa: la circostanza che una parte di essi siano prescritti non dimostra d'altra parte, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, che le ipotesi accusatorie sarebbero infondate.
4.3 Con la loro argomentazione le ricorrenti disattendono che l'autorità estera non deve provare, come da loro sostenuto, la commissione dei prospettati reati, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dei prospettati reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né l'autorità estera deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come ha fatto in concreto, l'esistenza (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto; sentenza 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 165 pag. 172 e n. 412 in fine, pag. 451). Il Tribunale federale è quindi vincolato dall'esposto dei fatti, né lacunoso né contraddittorio, contenuto nel complemento in esame e illustrato anche nelle precedenti domande (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a).
5.
Nemmeno l'eventuale eco del procedimento estero sui massmedia, altra circostanza sulla quale insistono le ricorrenti, costituirebbe, come già rilevato nella precedente sentenza nei loro confronti, una grave deficienza ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (DTF 115 Ib 69 consid. 6 pag. 86 seg.; 110 Ib 173 consid. 6b pag. 182-184; sentenza 1A.212/2001 del 21 marzo 2002, consid. 5). Decisiva è inoltre la circostanza che le ricorrenti, quali persone giuridiche, non sono legittimate a invocare l'asserita implicita lesione dell'art. 2 AIMP concernente il procedimento all'estero (DTF 129 II 268 consid. 6 in fine; 130 II 217 consid. 8.2). Esse, che non hanno sede in Italia, nemmeno asseriscono che le informazioni trasmesse potrebbero essere utilizzate per scopi vietati, segnatamente fiscali (DTF 133 IV 40 consid. 6).
Ne segue che la criticata trasmissione dei documenti bancari, anche per i motivi di cui ancora si dirà, è corretta. Occorre ancora esaminare se lo è pure il blocco dei conti litigiosi.
6.
6.1 Come si è visto, il complemento rogatoriale in esame non è divenuto privo di oggetto. Il MPC ha chiesto all'autorità estera se, dopo l'emanazione dei citati decreti di rinvio a giudizio e di non luogo a procedere, sussistesse ancora un interesse al blocco dei conti litigiosi. Il 10 agosto 2006 l'autorità richiedente, esprimendosi sugli effetti della prescrizione in relazione ai fatti oggetto del procedimento n. xxx, ha ricordato che si rimprovera ad E.________ di essersi appropriato di un importo di circa USD 170 milioni, costituenti la differenza tra quanto versatogli nel periodo 1988-1999 dal Gruppo Berlusconi per l'acquisto di prodotti C.X.________ (USD 315 milioni) e quanto effettivamente corrisposto da E.________ a C.X.________ per gli stessi prodotti (USD 130 milioni). Per effetto di un accorciamento dei termini di prescrizione, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, una parte dei reati di appropriazione indebita, segnatamente quelli commessi prima del 1999, non è più perseguibile. Per quelli di appropriazione indebita e per i reati di falso in bilancio e frode fiscale relativi agli esercizi 1998 e 1999, parimenti addebitati ad E.________ e a Silvio Berlusconi, è stato disposto il rinvio a giudizio. È stato nondimeno precisato che i movimenti di denaro avvenuti prima del 1999 conservano comunque una rilevanza penale in relazione alle ipotesi dei reati di falso in bilancio e frode fiscale, ritenuto che si tratta di "costi pluriennali", che avrebbero prodotto effetti per vari anni successivi all'esercizio nel quale sono avvenuti.
L'autorità richiedente ha poi sottolineato l'apertura della nuova indagine nei confronti di E.________: nel 2005 le autorità degli Stati Uniti hanno infatti trasmesso documenti bancari di un conto della società qui ricorrente, la A.________ Ltd., presso una banca di Los Angeles, relativi al periodo 2000-2002. Da questi atti risulterebbero ripetuti trasferimenti da detta ricorrente a titolari di conti bancari svizzeri, versamenti che parrebbero configurare una modalità di "restituzione" di parte degli illeciti ottenuti dalla stessa ricorrente attraverso la vendita di diritti televisivi a prezzi gonfiati a società del Gruppo U.________ SpA. Fondandosi sull'epoca dei trasferimenti (2000-2002), l'autorità estera ritiene che, almeno in parte, questi sarebbero ricollegabili agli illeciti rimproverati ad E.________ (compiuti per il tramite di B.________ spa). Questa nuova indagine (n. ttt) copre l'arco temporale 2000-2005. L'autorità italiana ne ha concluso che le somme sequestrate avrebbero verosimilmente un'origine illecita e che sussisterebbe un rapporto di proporzionalità tra l'entità degli affari intrattenuti da E.________ con il Gruppo U.________ SpA nel periodo 2000-2005 e l'ammontare degli averi sequestrati: ha precisato che informazioni più precise potranno essere fornite una volta ottenuta la documentazione bancaria richiesta.
6.2 Certo, in concreto, l'ammontare del presumibile provento dei reati non è manifesto. Giova nondimeno osservare che, in questa fase della procedura, la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all'estero è sufficiente: la circostanza che, in seguito all'intervenuta prescrizione, una parte dei reati non potrà più essere perseguita, non implica che detti averi debbano essere immediatamente sbloccati sulla base delle ipotesi e dei calcoli addotti dalle ricorrenti. In effetti, come rettamente rilevato dall'autorità italiana, la trasmissione dei documenti bancari litigiosi le permetterà di esaminare e di ricostruire compiutamente i vari flussi di denaro e determinare se e in che misura gli averi sequestrati costituiscano provento di reato. La Svizzera non dispone infatti delle numerose risultanze processuali, in particolare di quelle assunte nell'ambito dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Stati, per stabilirne con sufficiente affidabilità l'ammontare definitivo.
Il processo estero si trova inoltre in una fase avanzata: spetterà quindi alle autorità italiane determinare in maniera precisa, sulla base dei nuovi documenti che le verranno trasmessi, l'origine delittuosa o meno degli averi litigiosi. Essa potrà quindi stabilire con cognizione di causa se e in che misura richiederne la consegna a scopo di confisca o di restituzione sulla base di una domanda motivata. È vero che nel complemento litigioso le autorità estere non si esprimono compiutamente sull'ipotesi del reato di riciclaggio: al riguardo giova tuttavia ricordare che questa fattispecie è nondimeno oggetto di un'indagine di polizia giudiziaria aperta in Svizzera. I contestati blocchi sono del resto stati pronunciati a titolo provvisionale, un'eventuale consegna degli averi litigiosi potrebbe avvenire, ricordato che attualmente la loro provenienza delittuosa è ancora dubbia, soltanto in seguito al chiarimento dei fatti nell'ambito di una procedura giudiziaria nello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP; sui presupposti per la consegna di averi quando il procedimento penale è in corso all'estero vedi DTF 131 II 169 consid. 6 in fine).
6.3 Nella fattispecie, anche dopo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di una parte dei reati perseguiti, l'autorità estera ha espressamente chiesto di mantenere il sequestro integrale degli averi in questione. Certo, le ricorrenti, esponendo svariati calcoli e ipotesi, sostengono che, anche tenendo conto degli episodi di appropriazione indebita per il periodo 2000-2002, l'eventuale provento di reato sarebbe inferiore alla somma ribadita dalle autorità inquirenti estere. Considerato che il competente Tribunale italiano sta esaminando questi episodi, si giustifica nondimeno di mantenere provvisoriamente i contestati sequestri. In effetti, il giudice estero del merito, che può fondarsi su tutte le risultanze processuali, potrà determinare in maniera precisa l'importo dell'eventuale provento dei reati. Spetterà poi all'autorità inquirente estera informare tempestivamente il MPC sul proseguio del procedimento penale e chiedere, se del caso, in applicazione del principio di proporzionalità, di sbloccare gli importi eccedenti detta somma. Per questi motivi le conclusioni ricorsuali di dissequestrare determinati importi devono essere disattese.
6.4 In effetti, in concreto, litigioso non è tanto il blocco degli averi, quanto il loro ammontare dopo l'emanazione delle citate decisioni del GIP. Anche negli ulteriori scritti del 2 e 19 febbraio, 9 e 23 marzo, 29 maggio, 5 giugno, 9 agosto, 25 settembre e 17 ottobre 2007, le ricorrenti insistono infatti sull'emanazione delle menzionate decisioni e di un'altra del 15 gennaio 2007 del Tribunale ordinario di Milano. Esse hanno inoltre prodotto una memoria del 25 maggio 2007, inoltrata al citato Tribunale milanese da parte del difensore dell'imputato E.________, un'istanza formulata da detto legale e un suo parere pro-veritate. Questi scritti, redatti dal difensore di un indagato, si limitano comunque a rilevare l'intervenuta prescrizione accertata nei menzionati decreti esteri: la decisione 15 gennaio 2007 del Tribunale ordinario di Milano concerne un non luogo a procedere nei confronti dei citati imputati per i reati ascritti loro al capo a), limitatamente ai fatti commessi fino al luglio 1999; nella sentenza del 28 maggio 2007 il Tribunale ordinario di Milano ha esteso il non luogo a procedere alla residua imputazione del capo a).
Le ricorrenti sostengono che l'emanazione di queste decisioni avrebbe completamente modificato la situazione di fatto e di diritto rispetto al momento in cui è stata emanata la decisione di chiusura. Al loro dire, il complemento rogatoriale in esame si fonderebbe pressoché integralmente sul presunto reato di appropriazione indebita per USD 170 milioni, commesso nel periodo 1998-1999, oggetto del procedimento n. xxx (cosiddetto "procedimento U.________"). Con la citata decisione del 28 maggio 2007 detto reato sarebbe stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Come si è visto, non si è comunque in presenza di una decisione finale, in particolare per quanto attiene al secondo procedimento.
6.5 Nella fattispecie, le pretese dello Stato richiedente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifestamente infondate. I contestati sequestri sono inoltre sufficientemente connessi ai fatti esposti nel complemento in esame (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6). Neppure la durata del sequestro disattende questo principio. D'altra parte, come già rilevato nella precedente sentenza che le riguardava, i conti delle ricorrenti erano già stati bloccati in applicazione dell'art. 10 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0; cfr., sull'esito del sequestro in caso di delega del procedimento penale interno all'estero, DTF 129 II 449).
È comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato: il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni, sul mantenimento o meno dei contestati sequestri e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino un ulteriore mantenimento dei blochhi. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro dei conti (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
7.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95799/08).
Losanna, 29 ottobre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: