BGer I 748/2006 |
BGer I 748/2006 vom 02.11.2007 |
Tribunale federale
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I 748/06 {T 7}
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Sentenza del 2 novembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,
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contro
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A.__________, opponente, rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo, via Pioda 5, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 giugno 2006.
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Fatti:
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A.
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Per decisione del 13 marzo 1996, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto, con effetto dal 1° aprile 1995, A.__________, nato nel 1951, di professione gruista, al beneficio di un quarto di rendita AI e ha accertato un grado d'invalidità del 40%. Il versamento della rendita, invocato a dipendenza di un'inabilità lavorativa addebitabile a sindrome lombovertebrale, sindrome del canale tarsale e pollinosi, è stato sospeso dal 1° ottobre 1999 a seguito della sua carcerazione ed è stato ripristinato a partire dal 1° maggio 2004 in seguito al conseguimento dello stato di semi-libertà.
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A conclusione di una procedura di revisione successivamente messa in atto, l'UAI ha confermato l'assegnazione di un quarto di rendita per un grado d'invalidità rimasto invariato (decisione del 7 marzo 2005). Valutazione che è stata sostanzialmente ribadita il 15 luglio 2005 anche in seguito all'opposizione dell'assicurato. L'amministrazione ha in particolare osservato non essersi lo stato di salute dell'interessato modificato in maniera rilevante e suscettibile di incidere sulla sua capacità lavorativa e di guadagno.
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B.
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Patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, A.__________ ha deferito l'atto amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera. Facendo valere, sulla scorta di un referto psichiatrico 12 settembre 2005 del dott. M.________, di soffrire anche di una patologia psichiatrica (personalità paranoide) che lo renderebbe totalmente inabile al lavoro, l'interessato ha quantificato al 67.8% il tasso d'invalidità determinante.
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Rilevando l'assenza di accertamenti specialistici da parte dell'amministrazione, l'autorità giudiziaria cantonale ha stabilito che, per potere addivenire a un giudizio attendibile sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, occorreva procedere ad "un'accurata valutazione, accanto all'affezione osteo-articolare e a quella allergico-respiratoria (rinite, congiuntivite, asma), della patologia psichiatrica". Accogliendo il ricorso, essa ha così rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (pronuncia del 27 giugno 2006).
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C.
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L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la validità della decisione su opposizione del 15 luglio 2005.
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Sempre rappresentato dall'avv. Camponovo, l'assicurato propone la reiezione del gravame e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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La pronuncia impugnata riguarda prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Tribunale federale esamina di conseguenza unicamente se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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3.
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Oggetto del contendere è il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio. L'UAI si oppone in particolare a che il rapporto 12 settembre 2005 del dott. M.________ venga ritenuto sufficiente per rendere verosimile, con effetto retroattivo, un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Oltre a contestare il contenuto e l'attendibilità del rapporto specialistico, che non risponderebbe ai requisiti posti dalla giurisprudenza in materia e non conterrebbe alcun elemento oggettivante un'inabilità lavorativa dal profilo psichico, l'Ufficio ricorrente osserva che, fino al momento della decisione su opposizione e addirittura fino a quello del ricorso cantonale, la presenza di un'affezione psichiatrica invalidante non sarebbe mai stata evocata, la controversia essendo piuttosto stata incentrata sul tema di un eventuale peggioramento dello stato di salute fisico. L'UAI propone pertanto che non gli vengano rinviati gli atti, bensì che il referto del dott. M.________ venga considerato quale documento da vagliare successivamente in sede di revisione.
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4.
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Fondandosi sulle conclusioni del dott. M.________, la Corte cantonale ha ritenuto che le condizioni di salute dell'assicurato non fossero migliorate o rimaste stabili, bensì, semmai, peggiorate. Rinviando alle valutazioni dell'unico specialista psichiatrico intervenuto, il primo giudice ha così osservato che l'assicurato presenterebbe uno sviluppo paranoideo della personalità che si sarebbe creato nel corso degli anni e che sarebbe riconducibile alle accuse di pedofilia, alla sua condanna e al susseguente regime di carcerazione subito dall'ottobre 1999. Tale situazione limiterebbe, a mente dell'esperto, fortemente le sue capacità lavorative, ritenuto che in questi sviluppi paranoidei la presenza di ulteriori fattori di stress acuti, quali quello di un confronto lavorativo stressante-frustrante, potrebbe dare adito a chiari rischi di acting-out.
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Pur essendo consapevole che di principio il giudice delle assicurazioni sociali può esaminare la legalità della decisione deferitagli sulla base dei soli fatti avvenuti fino al momento in cui essa è stata emanata, l'autorità giudiziaria cantonale ha ricordato che quelli verificatisi successivamente possono comunque pur sempre essere considerati se si impongono quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (su opposizione) stessa (DTF 99 V 98 consid. 4 pag. 102). In tali circostanze, essa autorità ha precisato che il rapporto del dott. M.________ poteva essere preso in considerazione poiché quanto descritto dallo specialista si sarebbe riferito a una situazione psicologica e psichiatrica che avrebbe subito un graduale peggioramento nel corso degli anni, a causa dello sviluppo di una personalità paranoidea riconducibile ai fattori suesposti, e quindi ben prima dell'emissione della decisione querelata.
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5.
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Orbene, nella misura in cui la Corte cantonale ha deciso su queste basi di disporre il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio, essa non ha violato alcuna norma di diritto federale o regola che disciplina l'apprezzamento delle prove.
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Per quanto discutibile, per i motivi esposti dall'UAI, possa apparire, la valutazione del primo giudice non procede inoltre nemmeno da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un apprezzamento manifestamente errato delle prove, la conclusione cui è pervenuto risultando quantomeno difendibile alla luce dell'unico esame psichiatrico agli atti. D'altronde, all'Ufficio ricorrente, che contesta le conclusioni del dott. M.________, va rammentato che il Tribunale di prime cure non ha semplicemente fatto proprie le conclusioni di detto specialista, bensì ha unicamente disposto degli accertamenti supplementari per giungere a un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti (cfr. a tal proposito la sentenza I 818/06 del 24 gennaio 2007, consid. 3.2, in cui questa Corte ha avuto modo di stabilire che l'accertamento dell'istanza precedente che considera incompleta la valutazione, medico-teorica, della capacità lavorativa dell'assicurato, vincola di principio il Tribunale federale; più in generale sul tema della delimitazione tra questioni di fatto e di diritto in caso di valutazione dell'invalidità cfr. inoltre DTF 132 V 393).
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6.
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La procedura è onerosa (art. 134 seconda frase OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio 2006). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico dell'Ufficio ricorrente (art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 135 in relazione con l'art. 159 cpv. 1 e 2 OG). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio da lui formulata appare priva di oggetto.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
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3.
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L'Ufficio ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 2 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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