Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_30/2007
Decreto del 14 novembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (discriminazione razziale),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con missiva del 9 novembre 2007 A.________ dichiarava in modo inequivocabile di ritirare il ricorso presentato contro la sentenza del 14 febbraio 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il presidente decreta:
1.
La causa 6B_30/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 novembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: