BGer 6B_30/2007 |
BGer 6B_30/2007 vom 14.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_30/2007
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Decreto del 14 novembre 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (discriminazione razziale),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 14 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con missiva del 9 novembre 2007 A.________ dichiarava in modo inequivocabile di ritirare il ricorso presentato contro la sentenza del 14 febbraio 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
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per questi motivi, il presidente decreta:
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1.
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La causa 6B_30/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 novembre 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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