Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_154/2007
Sentenza del 15 novembre 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola,
contro
C.________SA,
D.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Massimo Rella.
Oggetto
contratto di mandato, assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 19 aprile 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 12 dicembre 2001 A.________ e B.________ hanno adito la Pretura del Distretto di Lugano con un'azione volta ad ottenere la condanna di C.________SA e D.________ al pagamento di fr. 7'823'282.30 oltre interessi, pari al danno patito a causa della cattiva esecuzione del mandato di riorganizzazione del gruppo societario facente capo agli attori.
Il giudice ha integralmente respinto la petizione con sentenza del 22 febbraio 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 20'500.-- a carico degli attori (in solido), con l'obbligo di rifondere alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150'000.-- per ripetibili. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da C.________SA, il pretore ha inoltre condannato gli attori a pagare fr. 20'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° febbraio 2001; la tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale, di fr. 1'000.--, è stata posta a carico degli attori (in solido), con l'obbligo di rifondere alla fiduciaria, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'500.-- per ripetibili.
B.
Con appello del 22 marzo 2007 A.________ e B.________ si sono aggravati contro la pronunzia pretorile.
C.
Contestualmente all'impugnativa essi hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
Rammentati i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio giusta la Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag/TI), il 19 aprile 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha deciso di respingere la domanda degli appellanti, non avendo essi sostanziato in maniera adeguata il requisito dell'indigenza.
La Corte ticinese ha quindi imposto ad A.________ e B.________ il pagamento di fr. 12'000.-- a titolo di anticipo spese entro il termine di 15 giorni, pena lo stralcio dell'appello dai ruoli.
D.
Tempestivamente insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile fondato sulla violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost., A.________ e B.________ postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la modifica della decisione impugnata nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata in sede cantonale.
Essi formulano analoga domanda anche dinanzi al Tribunale federale.
D.a Invitati ad esprimersi sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, con osservazioni del 29 maggio 2007 C.________SA e D.________ hanno proposto di respingerla, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a pronunciarsi.
D.b Nel medesimo scritto C.________SA e D.________ hanno proposto anche la reiezione del gravame nel merito.
D.c La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta con decreto del 26 giugno 2007.
Diritto:
1.
Poiché la decisione criticata è stata emanata dopo il 1° gennaio 2007, ovvero dopo l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241), la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).
2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito.
2.1 Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, com'è quella sull'assistenza giudiziaria, il ricorso è proponibile - fatte salve quelle concernenti la competenza e la ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) - solo se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
Poiché la nozione di pregiudizio irreparabile di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF corrisponde a quella dell'art. 87 cpv. 2 vOG, ci si può riferire alla giurisprudenza resa sotto l'egida del vecchio diritto (DTF 133 IV 139 consid. 4; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 segg., in particolare pag. 326), per la quale il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è una decisione incidentale suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile, indi per cui essa può venir immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (DTF 129 I 281 consid. 1.1).
2.2 Per quanto riguarda il valore litigioso, l'art. 51 cpv. 1 lett. c LTF stabilisce che in caso di ricorso contro decisioni incidentali esso è determinato dalle conclusioni controverse dinanzi all'autorità competente nel merito, ovvero, in concreto, fr. 7'823'282.30.
Contrariamente a quanto affermato dagli opponenti - che proponevano erroneamente di riferirsi dell'anticipo spese di fr. 12'000.-- - il ricorso si avvera pertanto ammissibile anche sotto questo profilo.
2.3 Per il resto, la ricevibilità del ricorso - interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) - non pone alcun problema.
3.
Nella sentenza impugnata, dopo aver rilevato che giusta l'art. 3 Lag/TI il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti, ovvero a quelle che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e patrocinio, la Corte ticinese ha rammentato che ai fini della valutazione dell'indigenza non è decisivo solo il reddito del richiedente bensì anche la sua sostanza, precisando che incombe al richiedente - specialmente nei casi complessi, come quello in esame - presentare in modo chiaro e completo la propria situazione finanziaria.
In concreto, hanno osservato i giudici cantonali, i ricorrenti si sono limitati ad addurre di essere sprovvisti di reddito, senza minimamente accennare alla loro sostanza né dare spiegazioni sui loro mezzi di sussistenza. Dalla sentenza di primo grado è tuttavia emerso - hanno proseguito i giudici - ch'essi erano beneficiari economici della A.________srl (nella quale erano confluiti gli attivi di altre tre società), titolari del 100 % del capitale sociale della A.________Ltd e che nell'ambito di un'operazione finanziaria complessa hanno ceduto la proprietà del loro gruppo per l'importo di 7 miliardi di lire.
Tenuto conto di quanto appena esposto la Corte cantonale ha deciso di respingere l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria senza esaminare le probabilità di esito favorevole dell'appello.
4.
A mente dei ricorrenti questa decisione viola l'art. 29 cpv. 3 Cost., che garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari il diritto alla gratuità della procedura e, se del caso, al gratuito patrocinio, qualora la sua causa non sembri priva di probabilità di successo.
4.1 I ricorrenti contestano in primo luogo l'accertamento secondo il quale essi avrebbero ceduto la proprietà del gruppo per 7 miliardi di lire; dagli atti di causa emergerebbe infatti chiaramente che non sono stati loro bensì il Tribunale di X.________ a effettuare la vendita e a incassarne il ricavo. Inoltre, sempre con riferimento alla loro situazione patrimoniale, i ricorrenti comunicano che per mantenersi stanno vendendo l'arredamento della casa di X.________, la quale è peraltro già stata oggetto di una pubblicazione finalizzata al pubblico incanto, previsto per il 20 giugno 2007.
Per quel che concerne il loro reddito i ricorrenti rinviano agli argomenti già esposti con l'appello, ricordando che A.________ non raggiunge il minimo necessario per compilare la dichiarazione fiscale semplificata di cui al modello n. 730, mentre B.________, che ha prodotto copia del modello n. 730 allestito per il 2005, soffre di problemi di salute che compromettono la sua capacità di guadagno.
4.2 La critica ricorsuale non verte dunque sui principi che reggono l'applicazione del citato disposto costituzionale bensì sulle circostanze considerate dai giudici ticinesi nel quadro della valutazione dell'indigenza, che vengono corrette e completate in questa sede.
Giovi allora ricordare che, in linea di massima, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Questo può venir rettificato o completato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF) ed è solo in questa stessa misura che può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF), altrimenti non si può tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione impugnata.
Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
4.3 L'allegato ricorsuale in esame disattende ampiamente questi principi.
4.3.1 Sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, gli argomenti concernenti la vendita della casa di X.________ e del suo arredamento così come quelli relativi alla salute di B.________ si avverano d'acchito inammissibili siccome nuovi.
I ricorrenti non tentano nemmeno di pretendere che la presentazione di tali elementi in questa sede sarebbe stata resa necessaria dal comportamento della Corte cantonale, la quale non li ha invitati a sostanziare la loro situazione patrimoniale prima di respingere l'istanza di assistenza giudiziaria.
Una simile critica sarebbe comunque destinata all'insuccesso.
4.3.2 La Corte cantonale ha infatti rammentato in maniera pertinente che, secondo la giurisprudenza, spetta alla parte che domanda di beneficiare del diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sostanziare e dimostrare - spontaneamente - ch'essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della sua famiglia, pena la reiezione della sua domanda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 125 IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a pag. 181seg.; cfr. anche la sentenza del 23 agosto 2006 nella causa 5P.246/2006 consid. 3). A tal scopo essa è tenuta ad indicare in modo completo - nella misura del possibile - sia i suoi redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1 consid. 2a pag. 2).
Solo qualora la parte richiedente abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che - prima di negare l'indigenza - inviti l'interessata a completare le indicazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza inedita del 9 aprile 2001 nella causa 2P.195/2000 consid. 4c).
Ora, nella fattispecie in rassegna i ricorrenti non sostengono di aver spontaneamente fornito all'autorità delle informazioni in merito al loro patrimonio, che potevano in buona fede ritenere sufficienti ai fini della valutazione dell'asserita indigenza. Dalla sentenza impugnata emerge anzi che, patrocinati da un avvocato, essi non hanno speso una parola sulla loro sostanza, e ciò nonostante il giudizio di primo grado faccia stato di una situazione patrimoniale complessa, con vari trapassi di pacchetti azionari di società - di cui i ricorrenti erano azionisti e/o beneficiari economici - che detenevano negozi, fabbriche e altri immobili.
4.4 In queste circostanze, quand'anche l'accertamento dei giudici ticinesi in merito all'operazione finanziaria e al suo provento fosse sbagliato, come preteso nel gravame, l'esito del procedimento non verrebbe comunque a mutare.
Non avendo i ricorrenti fornito alla Corte ticinese gli elementi per poter valutare la loro situazione patrimoniale, questa poteva infatti respingere la domanda di assistenza giudiziaria senza incorrere in una violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost.
5.
Il ricorso deve pertanto venire respinto.
Questo esclude la possibilità di concedere ai ricorrenti l'auspicata assistenza giudiziaria dinanzi al Tribunale federale.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 LTF, la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone infatti che la parte richiedente non disponga dei mezzi necessari e, cumulativamente, che le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo.
Le spese giudiziarie dell'attuale procedura vengono pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Agli opponenti, che si sono espressi sul gravame senza essere stati invitati a farlo, non viene assegnata nessuna indennità per ripetibili. Si ricorda inoltre ch'essi sono risultati soccombenti nella procedura concernente l'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 novembre 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera: