Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_41/2007
Sentenza del 21 novembre 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Giudicatura di pace di Lugano, via Carducci 4,
(IIĀ° Piano), arch. Giovanni Gherra, 6900 Lugano.
Oggetto
art. 29 cpv. 1 Cost.,
ricorso per ritardata giustizia nel procedimento civile
che oppone la ricorrente alla banca B.________SA.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 21 novembre 2006 A.________ si è rivolta alla Giudicatura di pace di Lugano onde ottenere la condanna della banca B.________SA al pagamento di fr. 1'274.45 oltre interessi al 5 % dall'11 dicembre 1998 - pari al saldo del libretto di risparmio intestato alla madre, deceduta nel 1998, che la banca avrebbe illecitamente trattenuto - e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla banca contro il precetto esecutivo spiccato il 10 gennaio 2006 per il medesimo importo.
2.
All'udienza di discussione del 18 gennaio 2007 A.________ ha invitato la banca a presentare la documentazione da cui risulterebbe la sua autorizzazione a trattenere quanto figurava sul libretto di risparmio della madre. Qualora ciò non fosse possibile - ha proseguito l'istante - la banca dovrebbe consegnarle l'importo richiesto.
La banca B.________SA ha dichiarato di non essere in possesso degli atti evocati dall'istante - la quale non è stata peraltro in grado di specificarne la natura - indi per cui la richiesta di edizione documenti dovrebbe venire respinta. La banca ha pure proposto di respingere l'istanza nel merito. Come già spiegato in due lettere indirizzate a A.________ - il 6 agosto 2004 rispettivamente l'11 ottobre 2005 - prodotte all'udienza, l'importo da lei richiesto è stato infatti posto in compensazione, conformemente all'art. 120 CO, con il debito che la madre aveva nei confronti della banca in relazione all'uso della carta di credito.
3.
Il 13 agosto 2007 A.________ ha scritto al Tribunale federale lamentandosi del silenzio del giusdicente dopo la predetta udienza.
Invitata a precisare il senso della sua missiva, il 29 agosto 2007 essa ha inoltrato formale ricorso al Tribunale federale dolendosi di non aver ancora ricevuto la sentenza nella predetta causa.
Nelle osservazioni del 30 ottobre 2007 il Giudice di pace di Lugano, segnalata l'ingente mole di lavoro e l'avvenuta partenza della segretaria dopo la fine di gennaio 2007, ha preannunciato l'emanazione della sentenza entro qualche mese.
4.
Giusta l'art. 94 LTF, se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile può essere interposto ricorso.
4.1 Il ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Esso soggiace tuttavia all'esigenza dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali; in altre parole, se il diritto cantonale prevede un rimedio che conferisce al Tribunale superiore un potere d'intervento nel caso in cui il ricorso per ritardata giustizia si rivelasse fondato, prima di rivolgersi al Tribunale federale l'interessato è tenuto ad adire l'autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 119 Ia 237 consid. 2b e 3).
Nel Canton Ticino l'autorità di vigilanza sui giudici di pace, come su tutte le altre autorità giudiziarie, è il Consiglio della Magistratura (art. 74 segg. LOG/TI). La segnalazione a questo consiglio non configura però un rimedio nel senso appena esposto giacché essa dà luogo a un procedimento disciplinare in esito al quale l'autorità di vigilanza potrà, se del caso, infliggere delle sanzioni disciplinari (cfr. art. 80 LOG/TI) ma non imporre al magistrato di emanare una decisione in tempi brevi.
Sotto questo profilo il ricorso si avvera pertanto ricevibile.
4.2 La controversia verte sul diritto di A.________ di ottenere la consegna del saldo del libretto di risparmio intestato alla madre, di fr. 1'274.45.
Si tratta dunque di una causa civile di natura pecuniaria che, una volta giudicata, potrà essere portata dinanzi al Tribunale federale solo mediante un ricorso in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 segg. LTF, visto l'esiguo valore litigioso (cfr. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il tema della lite, che non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale (cfr. art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Lo scritto della ricorrente può dunque essere tenuto in considerazione esclusivamente quale ricorso in materia costituzionale.
5.
Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF).
5.1 L'art. 106 cpv. 2 LTF (cui rinvia l'art. 117 LTF) stabilisce che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni cantonali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Questa norma riprende in sostanza il cosiddetto "principio dell'allegazione" (Rügepflicht) che vigeva sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3900). Ciò significa che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale (DTF 133 III 393 consid. 6).
5.2 Ora, nel documento inviato al Tribunale federale la ricorrente non menziona esplicitamente alcuna norma del diritto cantonale rispettivamente del diritto costituzionale che il giudice di pace avrebbe violato né spiega in cosa risiederebbe la violazione.
Il ricorso deve dunque venir dichiarato inammissibile per carente motivazione.
6.
Il caso impone tuttavia le seguenti considerazioni.
6.1 Nelle osservazioni del 30 ottobre 2007 il giudice di pace dichiara che la causa è pronta per essere giudicata e preannuncia la possibilità di una sentenza "nei prossimi mesi".
Dalla lettura degli atti si evince infatti che il tema della lite è chiaramente definito, così come anche le rispettive posizioni delle parti; né risultano esservi ulteriori prove da assumere, dato che la banca ha già dichiarato di non essere in possesso dei documenti (solo) menzionati dall'istante. A questo proposito giova osservare che, stando a quanto emerge dal verbale d'udienza, in tale occasione A.________ non ha inteso formulare una domanda di edizione documenti, bensì ha "sfidato" la banca a provare l'asserito diritto di trattenere l'importo rimasto sul libretto di risparmio della madre, diritto che - a suo modo di vedere - potrebbe essere ammesso solamente in presenza di una sua formale autorizzazione a procedere in tal senso.
Di diverso avviso la banca, la quale fonda il proprio diritto sul credito vantato nei confronti della titolare del libretto di risparmio a dipendenza dell'uso della carta di credito, ch'essa ha posto in compensazione con il saldo del libretto di risparmio.
In queste circostanze, come ritenuto dal giudice, non appare necessario procedere a un secondo dibattimento (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 297 CPC/TI).
Ciò significa che la causa è pronta per essere giudicata dal 18 gennaio 2007, quando si è svolta l'udienza di discussione.
6.2 Ora, l'art. 283 CPC/TI stabilisce che le sentenze dei giudici di pace devono essere pronunciate e notificate entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento.
Anche se si tratta di un termine d'ordine, esso non è sprovvisto di qualsiasi efficacia. L'autorità si espone infatti al rimprovero di commettere un diniego di giustizia formale, qualora non rispetti in maniera abusiva un siffatto termine (cfr. sentenza del 17 marzo 2005 nella causa 1P.145/2005 consid. 2.8, pubblicata in RtiD 2005 II n. 1 pag. 3).
6.2.1 Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Questa disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità cantonale viola questa garanzia costituzionale qualora prolunghi in modo inabituale la trattazione di un oggetto rientrante nella sua competenza, senza che circostanze particolari lo giustifichino. La questione di sapere se la durata di una procedura superi quella "ragionevole" va valutata sulla base del tipo di procedura in oggetto, della complessità della causa, del comportamento delle parti (cfr. DTF 124 I 139 consid. 2c).
6.2.2 In concreto, come detto, il tema della vertenza è definito chiaramente fin dal 18 gennaio 2007.
Dato che sulla qualità di erede di A.________ non v'è litigio e che l'esistenza di un saldo sul libretto di risparmio intestato alla madre non solo è stata dimostrata ma anche ammessa dalla banca B.________SA, occorre stabilire se quest'ultima può validamente opporsi alla richiesta di A.________ invocando la compensazione (ex art. 120 CO) con il credito ch'essa vantava nei confronti della titolare del libretto di risparmio all'epoca del suo decesso.
Il fatto che, in simili circostanze, il 29 agosto 2007 (data del ricorso), ovvero oltre sette mesi dopo il dibattimento, non fosse stata ancora emanata alcuna decisione - quando il diritto processuale ticinese indica che, di principio, questa dovrebbe venir pronunciata entro tre mesi - può effettivamente suscitare delle perplessità. La questione di sapere se tale durata configuri un diniego di giustizia formale non deve comunque essere decisa definitivamente vista l'inammissibilità del gravame.
6.2.3 Si osserva tuttavia che l'ulteriore prolungamento dell'attesa preannunciato dal giudice di pace per i motivi da lui addotti - ovvero l'avvenuta partenza della segretaria alla fine di gennaio 2007 - è inaccettabile.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (cfr. DTF 107 Ib 160 consid. 3c pag. 165 con rinvii).
6.3 Nonostante l'inammissibilità del gravame sotto il profilo della sua motivazione, si invita pertanto il giudice a concludere senza indugio la procedura che concerne la ricorrente.
7.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente e alla Giudicatura di pace di Lugano.
Losanna, 21 novembre 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera: