BGer 2F_11/2007 |
BGer 2F_11/2007 vom 22.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2F_11/2007
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Sentenza del 22 novembre 2007
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Hungerbühler e Wurzburger,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.________SA,
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istante, rappresentata da Fidinam SA,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
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Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione della sentenza del Tribunale federale
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2A.204/2006 del 22 giugno 2007.
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Fatti:
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A.
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Il 20 novembre 2003 l'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha notificato alla A.________SA, società con sede a Camorino, due decisioni, una per l'imposta cantonale e comunale e l'altra per l'imposta federale diretta, in cui ha chiesto complessivamente il pagamento di fr. 3'675'738.70 a titolo di recupero d'imposte e multe tributarie (di importi identici a quelli delle imposte sottratte). In sostanza, l'autorità ha ritenuto che alla contribuente andavano imputati i guadagni derivanti dalla cessione di un brevetto concernente un pallone aerostatico luminoso, ideato dal suo azionista ed amministratore unico B.________. Tali ricavi sono stati valutati in oltre fr. 4'500'000.--.
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B.
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Contro le suddette decisioni di tassazione, dopo aver presentato reclamo ed essersi aggravata dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la contribuente è insorta dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (inc. n. 2A.204/2006). Con deliberazione in seduta, tenutasi il 22 giugno 2007, questa Corte ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, sia in riferimento all'imposta federale diretta, sia, trattando il gravame quale ricorso di diritto pubblico, laddove concerneva le imposte cantonali e comunali.
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C.
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Il 24 settembre 2007 A.________SA ha introdotto una domanda di revisione al Tribunale federale, con cui chiede di modificare la sentenza pronunciata il 22 giugno 2007 nel senso che la decisione della Camera di diritto tributario venga annullata per mancanza dei presupposti a cui soggiacciono i recuperi d'imposta e le multe per sottrazione d'imposta.
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Con decreto del 27 settembre 2007 il Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nell'istanza.
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Non sono state chieste osservazioni alle autorità inferiori, invitate comunque a produrre i relativi incarti.
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Diritto:
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1.
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Inoltrata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la domanda di revisione va esaminata in funzione di questa nuova normativa (cfr. art. 132 cpv. 1 LTF). Considerato che la motivazione della sentenza è stata notificata il 24 agosto 2007, l'istanza, fondata sul preteso adempimento dei motivi di revisione indicati all'art. 121 lett. c e d LTF, risulta tempestiva (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
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2.
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2.1 Secondo l'art. 121 lett. d LTF, la revisione può essere domandata quando il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La norma corrisponde all'art. 136 lett. d della pregressa legge sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG) e va quindi interpretata in maniera analoga (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007, consid. 6.1).
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2.2 La nozione di svista presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Il concetto di svista non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti. Non vi è dunque motivo di revisione quando il giudice non ritiene concludente un determinato elemento di prova o gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte (DTF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 5.4 ad art. 136).
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2.3 Affinché si possa parlare di svista, occorre inoltre che il Tribunale federale fosse tenuto a prendere in considerazione il fatto importante su cui è fondata la domanda di revisione (DTF 115 II 399 consid. 2a; sentenza 5C.166/2004 del 4 ottobre 2004, consid. 2.1).
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Nel caso specifico, in riferimento all'imposta federale diretta, il rimedio giuridico esperibile era il ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG. In tale contesto, il Tribunale federale è di principio vincolato all'accertamento dei fatti a cui è pervenuta l'autorità precedente, se questa ha natura giudiziaria, a meno che tali fatti risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Come ricordato nella sentenza dedotta in revisione, l'accertamento di un fatto è manifestamente inesatto solo se è evidente ed inequivocabile (DTF 132 I 42 consid. 3.1), ciò che la parte ricorrente deve allegare in maniera circostanziata. Il Tribunale federale non ricerca infatti esso stesso se negli atti si trovano eventuali elementi suscettibili di far apparire errati gli accertamenti operati dall'istanza giudiziaria precedente (sentenza 2A.526/2006 del 6 marzo 2007, consid. 6.2).
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Per contestare la decisione in materia di imposta cantonale era invece data la via del ricorso di diritto pubblico giusta gli art. 84 segg. OG. Nell'ambito di tale rimedio, il Tribunale federale esamina l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 132 II 408 consid. 4.3; 129 I 337 consid. 4.1). Al riguardo valgono le rigorose esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6). La parte ricorrente deve quindi illustrare in modo preciso e dettagliato in che misura i fatti ritenuti dalla Corte cantonale siano stati accertati in maniera addirittura manifestamente insostenibile.
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3.
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3.1 L'istante rimprovera innanzitutto al Tribunale federale di non aver preso in considerazione taluni documenti atti a dimostrare che i costi per la registrazione del brevetto per i palloni luminosi sono stati assunti integralmente da B.________ a titolo personale.
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Su questo punto, il giudizio contestato ha ripreso gli accertamenti dell'autorità inferiore, secondo cui su una spesa complessiva di circa fr. 67'000.-- B.________ avrebbe pagato personalmente solo fr. 13'000.--, e ha considerato le critiche ricorsuali troppo generiche, oltre che tardive, per dimostrare la manifesta inesattezza ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG (cfr. consid. 7.4 della sentenza). Il Tribunale federale ha in particolare rilevato che la ricorrente non aveva esposto i costi a suo avviso sostenuti e la quota parte da essa assunta, indicando con precisione i relativi documenti probatori. Proprio su questo aspetto la Corte ha inoltre ricordato che non era suo compito rivedere in maniera completa e dettagliata il fascicolo processuale, in assenza di censure puntuali e sostanziate (cfr. anche consid. 7.5 della sentenza).
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Quand'anche i documenti a cui fa riferimento la domanda di revisione fossero già stati tutti agli atti ed avessero imposto conclusioni diverse da quelle ritenute, non è dunque in ragione di una svista che il Tribunale federale non ne ha, se del caso, tenuto conto e non si è scostato dai fatti accertati dall'istanza inferiore. Tale modo di procedere è infatti conseguente al carattere di principio vincolante delle constatazioni operate dalla Corte cantonale e alla carente motivazione del gravame, peraltro insufficiente anche per dimostrare l'arbitrio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico. Nella domanda di revisione l'argomentazione sviluppata è più circostanziata, fornisce delle cifre ed indica delle presunte prove. Questo rimedio giuridico straordinario non può tuttavia servire per sanare precedenti errori processuali delle parti (Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, pag. 271 segg., in part. n. 8.17 a pag. 278). Sotto questo profilo non ricorrono dunque gli estremi per accogliere la domanda di revisione.
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3.2 In un secondo punto, l'istante critica le considerazioni esposte dal Tribunale federale quanto alle tre fasi che ha conosciuto l'attività legata ai palloni luminosi (cfr. consid. 7.2 della sentenza). Non sarebbe infatti stato considerato che il suo coinvolgimento in questo settore derivava esclusivamente da una scelta di B.________ e dalla volontà di quest'ultimo di evitarle il fallimento.
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Al riguardo, l'interessata contesta in realtà la valutazione delle prove operata dal Tribunale federale e vorrebbe genericamente rimettere in discussione, in maniera inammissibile, il giudizio già cresciuto in giudicato (cfr. Escher, op. cit., n. 8.1). Ad ogni modo, in tale sentenza è stato evidenziato il ruolo di controllo assoluto esercitato sulla società da parte di B.________ (cfr. consid. 7.1 della sentenza). È quindi ovvio che sia stato quest'ultimo ad aver avuto l'iniziativa, nella prima fase, di attribuire alla società la rappresentanza dei palloni della ditta francese e di coinvolgere la stessa, nella terza fase, nella commercializzazione del prodotto brevettato. Al di là che non è dato di vedere in cosa consisterebbe la svista, le considerazioni addotte dall'istante non vertono pertanto su fatti rilevanti ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF.
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3.3 In terzo luogo l'istante postula la revisione della sentenza in quanto la stessa non si sofferma sugli aspetti soggettivi che giustificherebbero la pronuncia di multe fiscali, nonostante le conclusioni del ricorso chiedessero specificatamente l'annullamento anche di tali multe. Sotto questo profilo, oltre al motivo di revisione di cui all'art. 121 lett. d LTF, risulterebbero adempiute anche le condizioni previste dall'art. 121 lett. c LTF, che ammette la revisione se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni.
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Sennonché la reiezione del ricorso, laddove lo stesso risultava ammissibile, ha comportato la conferma integrale della sentenza cantonale e quindi delle decisioni di tassazione, comprese le multe fiscali irrogate. Di conseguenza, è infondato ritenere che il Tribunale federale non si sia pronunciato su una determinata conclusione ricorsuale. Certo, la motivazione della sentenza non contiene alcun riferimento particolare all'aspetto della multa. Per costante giurisprudenza, la motivazione di una richiesta non costituisce tuttavia una conclusione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF. L'omissione di prendere posizione o di rispondere con un'argomentazione specifica su determinate questioni di fatto o di diritto poste dalle conclusioni non giustifica quindi la revisione di una sentenza (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007, consid. 5.1; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 4 ad art. 136).
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D'altronde tale omissione non è dovuta ad errori o inavvertenze, ma è ancora una volta conseguente alla condotta processuale dell'istante. Già nell'impugnativa in sede cantonale così come poi nell'atto ricorsuale interposto dinanzi al Tribunale federale, essa non ha infatti speso una sola parola per contestare la multa. Di conseguenza, anche ammesso che eventuali critiche al riguardo formulate per la prima volta dinanzi al Tribunale federale non comportassero un'inammissibile estensione dell'oggetto del litigio (DTF 133 II 35 consid. 2; consid. 2.3 della sentenza), l'autorità adita poteva legittimamente esimersi dall'affrontare la questione. In effetti, nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo il Tribunale federale applica certo il diritto d'ufficio ed ha la possibilità di accogliere o respingere un gravame anche per motivi diversi da quelli invocati (DTF 132 II 257 consid. 2.5; 131 II 361 consid. 2). Esso non è tuttavia tenuto a trattare, come un giudice di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che la fattispecie potrebbe porre, se queste non sono controverse ed un'eventuale irregolarità non appare manifesta. Essenziale è infatti comunque la motivazione del ricorso che, per quanto le esigenze non siano rigorose, deve indicare su quali punti e perché una decisione viene contestata (art. 108 cpv. 2 OG; DTF 131 II 470 consid. 1.3, 449 consid. 1.3; 130 I 312 consid. 1.3.1; cfr. anche, sul nuovo diritto, DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale si è pertanto attenuto a tale principio (cfr. consid. 8 della sentenza). All'istante non giova peraltro affermare che l'accoglimento delle censure sulla titolarità del brevetto avrebbe provocato anche la decadenza delle multe. Secondo una regola elementare, essa doveva infatti addurre tutti gli argomenti suscettibili di comportare l'annullamento, almeno parziale, della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, anche quelli con valore subordinato o eventuale.
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La mancanza di motivazione riguardo alla multa era poi a maggior ragione decisiva laddove il gravame andava trattato quale ricorso di diritto pubblico, considerato che nell'ambito di tale rimedio il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio, ma statuisce solo sulle censure sollevate e debitamente motivate (principio dell'allegazione; DTF 131 I 291 consid. 1.5; 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6).
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4.
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Infondata, la domanda di revisione deve quindi essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF), tanto più che alle stesse non sono state chieste osservazioni.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di revisione è respinta.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dell'istante.
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3.
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Comunicazione alla rappresentante dell'istante, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 22 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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