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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_684/2007 /viz
Decreto del 29 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
X.________ SA,
ricorrente,
contro
Y.________ AG,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
effetto sospensivo (comminatoria di fallimento),
ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata;
che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 29 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: