Tribunale federale
Tribunal federal
K 123/06 {T 7}
Sentenza del 6 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, ricorrente,
contro
S.__________, opponente, rappresentato dalla curatrice G.__________,
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 settembre 2006.
Fatti:
A.
Facendo riferimento agli attestati di carenza di beni no. ... e no. ... dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di B.________, la Cassa malati Visana, mediante scritti del 20 giugno 2005 e del 27 giugno 2005, ha informato S.__________, affiliato per l'assicurazione di base contro le malattie, che, a partire da queste due date, sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS), quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale competente per il canton Ticino".
Per atto del 6 luglio 2005, emanato a seguito di una richiesta del 24 giugno precedente per la quale l'assicurato chiedeva l'emanazione di una decisione formale, la Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato.
Statuendo - al termine di una procedura per denegata/ritardata giustizia (v. sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007) - su opposizione dell'assicurato, gli organi dell'assicurazione hanno il 1° maggio 2006 mantenuto la decisione di sospensione.
B.
Rappresentato dalla curatrice G.__________, l'interessato ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo avere concesso l'effetto sospensivo al ricorso (decisione, questa, confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza inedita K 83/06 del 26 luglio 2006), per pronuncia del 4 settembre 2006 lo ha accolto annullando la decisione impugnata (cifra 1 del dispositivo). Nel contempo, oltre a caricargli la tassa di giustizia (fr. 1'200.-) e le spese processuali (fr. 300.-), ha pure fatto obbligo all'assicuratore malattia di versare all'interessato fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili (cifra 2 del dispositivo).
C.
La Visana ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate le spese, ha chiesto di annullare le cifre 1 e 2 del dispositivo del giudizio cantonale e di confermare la decisione amministrativa circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni.
Sempre rappresentato dalla curatrice, S.__________ ha proposto la reiezione del gravame, al pari dell'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM), il quale, invitato a determinarsi, ha tra l'altro segnalato che gli scoperti oggetto degli attestati di carenza di beni posti a fondamento della misura sospensiva delle prestazioni sarebbero già stati saldati. Per parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a presentare osservazioni.
D.
Invitata ad esprimersi sulle osservazioni dell'UAM, l'assicuratrice ricorrente ha confermato che gli attestati di carenza beni sono stati saldati grazie a un pagamento della P.________ del 13 febbraio 2007. In tali condizioni, ha dato atto che le censure circa la sospensione delle prestazioni sarebbero divenute prive di oggetto; non per contro quelle relative alla concessione di ripetibili da parte del Tribunale di prima istanza.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Unico oggetto del contendere, dopo che la Visana ha dato atto dell'avvenuto pagamento degli scoperti in esame che non giustifica più il mantenimento della misura sospensiva delle prestazioni e rende così privo di oggetto il ricorso su questo specifico aspetto, è, come rileva la stessa ricorrente, l'assegnazione, da parte della precedente istanza, delle ripetibili di fr. 2'000.- in favore di S.__________.
3.
Orbene, a prescindere dalla legittimità o meno della misura di sospensione al momento dell'esame giudiziario cantonale - questione che può essere lasciata insoluta essendo oramai divenuta priva di oggetto (sul tema cfr. tuttavia RAMI 2006 no. KV 378 pag. 320 [K 38/06]) -, il riconoscimento di ripetibili all'interessato per l'assistenza fornita dalla curatrice, non giurista e apparentemente non in possesso di una specifica formazione nella specifica materia, non può essere tutelato in virtù di quanto già statuito da questo Tribunale nella recente sentenza, riguardante le medesime parti, del 5 settembre 2007 (K 63/06, consid. 5.5). Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. sentenza citata K 63/06, ibidem).
4.
Ne discende pertanto che, nella misura in cui l'attuale procedimento non è divenuto privo di oggetto, il ricorso dev'essere accolto e il giudizio cantonale (cifra 2 del dispositivo, riguardante le ripetibili) annullato.
5.
5.1 La procedura è onerosa (art. 134 OG; RAMI 2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [K 1/03]; cfr. inoltre pure la sentenza citata K 63/06, consid. 6.1).
5.2 Quando un ricorso diventa (parzialmente) privo d'oggetto, il Tribunale federale statuisce con una motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha determinato la fine della lite (cfr. i combinati art. 72 PC e 40 OG). Nel caso concreto, l'esito della causa senza l'intervento del motivo che ha reso parzialmente privo di oggetto il ricorso sull'aspetto principale appare difficilmente prevedibile e richiederebbe invero un'attenta e approfondita disamina. In queste condizioni, viste le particolari circostanze del caso e anche la manifesta situazione d'indigenza dell'interessato, cui andrebbero quantomeno parzialmente addossati i costi, appare fondato rinunciare (eccezionalmente) al prelievo di spese di giustizia (cfr. per analogia la sentenza 2A.195/2002 del 14 febbraio 2005, consid. 3; v. inoltre VSI 1995 pag. 200 consid. 7 pag. 210).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio cantonale del 4 settembre 2006 annullato nel senso dei considerandi.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 6 dicembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti