BGer 1A.177/2006 |
BGer 1A.177/2006 vom 10.12.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1A.177/2006 /biz
|
Sentenza del 10 dicembre 2007
|
I Corte di diritto pubblico
|
Composizione
|
Giudici federali Féraud, presidente,
|
Reeb, Eusebio,
|
cancelliere Crameri.
|
Parti
|
F.________,
|
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
|
contro
|
Ministero pubblico della Confederazione,
|
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
|
casella postale 334, 1000 Losanna 22.
|
Oggetto
|
assistenza giudiziaria internazionale in materia
|
penale all'Italia,
|
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 27 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
|
Fatti:
|
A.
|
Il 7 marzo 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, delegata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), antenna di Losanna. La rogatoria, completata il 14 aprile, il 3 agosto e il 14 settembre 2005 concerne l'indagine relativa a reati commessi da soggetti italiani nel quadro del cosiddetto programma "Oil for food" implementato dalle Nazioni Unite allo scopo di aiutare la popolazione irachena. L'autorità estera indaga nei confronti di A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________, che avrebbero partecipato ad atti di corruzione internazionale (art. 322bis CP italiano) e appropriazione indebita per il tramite di società quali X.________Ltd., X.________BV, Q.________srl, R.________, S.________Ltd., e Y.________LLC.
|
L'autorità estera ha chiesto di identificare e di acquisire la documentazione bancaria riconducibile alle persone e alle società oggetto d'inchiesta. È stato chiesto altresì il blocco dei relativi conti.
|
B.
|
Con decisioni di entrata in materia del 21 aprile e del 13 ottobre 2005 il MPC ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. Dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalle banche, il MPC ha ritenuto che soltanto quelli relativi al conto ggg della V.________SA presso la T.________SA e al conto hhh di F.________ e Z.________ presso W.________SA di Ginevra potevano interessare l'autorità richiedente. L'autorità federale ha quindi invitato il patrocinatore dell'indagato a esprimersi sulla domanda estera, inviandogli poi le decisioni di sequestro. Dopo essersi opposto in maniera generica, il legale non si è più espresso sui documenti ricevuti dal MPC. Con decisione di chiusura del 27 luglio 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti dei due conti appena citati.
|
C.
|
Avverso la decisione di chiusura F.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente a quelle incidentali del 21 aprile e del 13 ottobre 2005.
|
Il MPC e l'UFG propongono di respingere il ricorso.
|
L'11 dicembre 2006 il ricorrente ha prodotto un'ordinanza del 1° dicembre 2006 emanata dal Tribunale di Milano in relazione ai sequestri di suoi averi in Italia. Il MPC ha nondimeno ribadito le sue conclusioni. Il ricorrente ha poi inoltrato un decreto di sequestro emesso il 22 gennaio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Milano, inerente all'ammontare dei suoi beni sotto sequestro in Italia, di cui ha poi precisato l'asserita portata con ulteriori scritti. Al proposito, in seguito, il MPC ha trasmesso una presa di posizione dell'autorità richiedente. Il 22 ottobre 2007 il ricorrente ha inoltrato una sentenza della Corte suprema di Cassazione emessa nei suoi confronti circa il sequestro dei suoi beni in Italia.
|
Diritto:
|
1.
|
1.1
|
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
|
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
|
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
|
1.4 Interposto tempestivamente contro le decisioni incidentali e la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
|
1.5 Nella risposta al ricorso il MPC, richiamando gli art. 18 cpv. 3 e 80l cpv. 4 AIMP, sostiene che l'effetto sospensivo non s'applicherebbe al blocco dei conti, poiché il ricorrente non rende verosimile l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. L'assunto non regge, ritenuto che, contrariamente al ricorso diretto contro una decisione incidentale, il gravame proposto contro la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP).
|
1.6 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad accennare al fatto d'essere destinatario della decisione impugnata e d'essere indagato nel procedimento penale estero.
|
1.6.1 Con questi accenni egli disattende manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP). Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti o del quale è ordinata la consegna degli averi (DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b).
|
1.6.2 Ne segue che il ricorrente può impugnare la criticata decisione soltanto nella misura in cui concerne il conto hhh, di cui è contitolare. La legittimazione dev'essergli per contro negata riguardo al conto della V.________SA, del quale egli, come risulta dalla contestata decisione e dall'atto di ricorso, è solo l'avente diritto economico.
|
2.
|
2.1 Il ricorrente critica come illegittime le modalità di trasmissione della rogatoria e dei suoi complementi, visto che sono stati inviati direttamente dalla Procura milanese senza il preventivo vaglio del Ministero estero, come previsto dall'art. 745 comma 2bis CPP italiano. Al suo dire, la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie potrebbe essere utilizzata infatti soltanto in casi eccezionali e qualora sussistessero motivi d'urgenza, come previsto dall'art. 15 cpv. 2 CEAG e dall'art. 24 cpv. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, estremi non realizzati in concreto, ciò che comporterebbe l'inammissibilità della rogatoria.
|
2.2 L'assunto è privo di fondamento. L'art. XVII dell'Accordo, relativo alle vie di trasmissione, che completa l'art. 15 CEAG, prevede infatti espressamente che le domande di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via.
|
3.
|
3.1 Secondo il ricorrente, la rogatoria sarebbe lacunosa sotto il profilo dei fatti rimproveratigli concretamente e riguardo all'utilizzazione del suo conto per la perpetrazione di reati nell'ambito del programma "Oil for food", poiché, secondo la domanda, egli, quale dipendente della Q.________srl, sarebbe stato direttamente coinvolto nelle trattative volte agli acquisti di petrolio. Durante la perquisizione effettuata nei suoi confronti è stata ritrovata una lettera di istruzioni a sua firma diretta a un funzionario della W.________SA. Nella stessa, su carta intestata alla Q.________srl il ricorrente chiedeva di consegnare, addebitando il suo conto, una somma di denaro in contanti a un certo J.________, del quale indicava un numero di documento, affinché il funzionario bancario potesse riconoscerlo all'atto della consegna della somma. Il ricorrente insiste sul fatto che si tratterrebbe di un addebito di fr. 3'316.50. Ne deduce che l'autorità estera non potrebbe chiedere l'acquisizione di tutta la documentazione del suo conto riferendosi semplicemente a questa sola operazione, poiché nella domanda si parla di ingenti somme di denaro che sarebbero state illecitamente versate a funzionari del Governo iracheno.
|
3.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a). Esse non implicano per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3.1).
|
3.3 Con la sua argomentazione il ricorrente disattende d'altra parte che l'autorità estera non deve provare, come da lui implicitamente sostenuto, la commissione dei prospettati reati, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dei prospettati reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Il Tribunale federale è quindi vincolato dall'esposto dei fatti, né lacunoso né contraddittorio, contenuto nella domanda e nei complementi in esame (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501).
|
4.
|
4.1 Il ricorrente rimprovera poi al MPC di non avere proceduto alla cernita della documentazione sequestrata e di aver ordinato la trasmissione in blocco dei documenti litigiosi.
|
4.2 Le critiche sono del tutto infondate e addotte a scopo meramente dilatorio. Come si evince dalla decisione di chiusura, dopo aver esaminato i documenti concernenti cinque conti bancari, il MPC ha ritenuto che soltanto quelli relativi alle due menzionate relazioni potevano presentare un interesse per il procedimento estero. Il 24 marzo 2006 ha quindi invitato il legale a esprimersi sulla rogatoria e sulla prospettata trasmissione integrale di detti documenti. Il 27 marzo successivo, il legale ha chiesto di inviargli gli ordini di sequestro e le risposte delle banche, accennando semplicemente al fatto che la documentazione bancaria non presenterebbe alcun legame con il procedimento estero. Il 5 aprile 2006 il MPC ha trasmesso al legale i postulati documenti, invitandolo a consultare gli atti bancari. Dopo aver richiesto un ulteriore documento concernente la V.________SA, il patrocinatore del ricorrente non ha inoltrato alcuna determinazione al MPC.
|
4.3 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone in maniera inammissibile agli inquirenti esteri la cernita (DTF 130 II 14 consid. 4.3; 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta infatti all'autorità svizzera d'esecuzione. La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 479-1, 479-2).
|
4.4 Nella fattispecie il MPC, contrariamente all'assunto ricorsuale, ha esaminato gli atti sequestrati, ritenendo che solo una parte di essi, segnatamente quelli relativi ai due noti conti, è potenzialmente utile. L'autorità federale ha altresì offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla prospettata consegna dei documenti, dopo avergli inviato gli atti da lui richiesti. Il ricorrente medesimo ammette del resto, a ragione, di non essersi determinato sulla rogatoria e sulla trasmissione integrale dei documenti bancari sequestrati, così come il MPC l'aveva invitato a farlo con scritto del 24 marzo 2006. Ora, accennando, tardivamente e per di più in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo di collaborazione che gli incombeva, egli non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
|
5.
|
5.1 Il ricorrente fa poi valere una violazione del principio della proporzionalità, adducendo, peraltro in maniera generica, che la documentazione bancaria del suo conto sarebbe inutile e irrilevante per il procedimento penale estero.
|
5.2 La censura non regge. Il ricorrente parrebbe infatti disconoscere che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità estere. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. Il ricorrente scorda inoltre ch'egli, con numerose altre persone, è indagato nel procedimento penale estero, verosimilmente non soltanto a causa della somma da lui invocata.
|
La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Queste condizioni non sono realizzate in concreto. Il ricorrente disattende d'altra parte che l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a suo carico, ma anche per acclarare, come in concreto, se egli abbia o meno perpetrato i reati di cui è sospettato (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
|
5.3 Nella fattispecie, la criticata trasmissione è chiaramente giustificata, considerata anche la nota complessità della fattispecie e la complessa e intricata serie di operazioni finanziarie in cui sono coinvolti numerosi indagati e società a loro riconducibili e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, di individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e determinare esattamente la portata e l'ampiezza dei sospettati atti corruttivi. Nel procedimento penale in esame, il Tribunale federale ha d'altra parte già confermato la concessione dell'assistenza (sentenze 1A.173/2006 e 1A.186/2006 del 30 agosto e del 5 settembre 2007 e 1A.187/2006 decisa in data odierna) La contestata trasmissione è pertanto giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata nei confronti del ricorrente.
|
5.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto dei procedimenti penali esteri sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
|
5.5 Infine, riguardo alla criticata trasmissione integrale dei documenti bancari, il ricorrente misconosce che, come riconosciuto da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali e in materia di corruzione, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517).
|
Ne segue che la trasmissione dei documenti bancari non viola il diritto federale. Occorre ancora esaminare se ciò vale pure per il blocco del conto.
|
6.
|
6.1 Con il complemento del 3 agosto 2005 l'autorità richiedente ha chiesto di bloccare gli importi di denaro sui conti Q.________ del ricorrente. Mediante decisione di entrata in materia del 13 ottobre 2005, il MPC ha disposto il blocco del conto hhh. Il ricorrente sostiene che, secondo la domanda integrativa, il blocco perseguirebbe unicamente finalità di tipo cautelare, segnatamente le esigenze di impedire la commissione di nuovi atti di corruzione e di assicurare il risarcimento del danno e la restituzione del profitto del reato alle parti lese. Questi bisogni sarebbero insufficienti per giustificare la criticata misura, in particolare riguardo all'eventuale commissione di nuovi reati, visto che il programma "Oil for food" è ormai terminato. Riguardo al risarcimento del danno, il ricorrente adduce, senza tuttavia rendere minimamente verosimile tale assunto, che non sussisterebbe un pericolo che tali garanzie svanirebbero, per cui il blocco non sarebbe necessario neppure per questo motivo. Farebbe inoltre difetto la quantificazione del danno.
|
6.2 Con la revisione del previgente art. 74 AIMP è stata introdotta una chiara distinzione tra la consegna di oggetti e di beni quali mezzi di prova (sequestro di mezzi di prova giusta l'art. 74 AIMP) e la consegna a scopo di confisca o di restituzione (sequestro conservativo giusta l'art. 74a AIMP; DTF 123 II 595 consid. 3c e 3d riguardo ai lavori preparatori dell'art. 74a AIMP). Di massima, la consegna avviene dopo la chiusura della procedura di assistenza (art. 74 cpv. 1 e 74a cpv. 1 AIMP).
|
6.3 Nella fattispecie non si tratta di un sequestro probatorio, ritenuto che l'utilità degli averi sequestrati come mezzi di prova è superflua. L'esistenza di tali somme è dimostrata infatti dai documenti bancari, di cui è stata ordinata la trasmissione e il loro sequestro non appare idoneo a fornire ulteriori elementi necessari per determinare la colpevolezza o meno delle persone indagate (sentenza 1A.152/1994 del 30 gennaio 1996 consid. 3).
|
6.4 Nell'ambito della presente causa il Tribunale federale non deve tuttavia pronunciarsi sulla questione di sapere se le condizioni per una consegna di beni sequestrati a scopo di prova o di confisca secondo gli art. 74 e 74a AIMP sono adempiute (cfr. DTF 113 Ib 257 consid. 2). In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha ordinato solo la trasmissione della documentazione bancaria e non la consegna degli averi patrimoniali posti sotto sequestro. Per il momento si tratta quindi solo di sapere se la criticata misura provvisionale debba essere mantenuta. Ora, allo stato attuale delle indagini non si può affatto scartare l'ipotesi che i fondi depositati sul conto litigioso siano stati utilizzati per perpetrare i sospettati atti corruttivi.
|
L'art. 33a OAIMP dispone che, nell'ambito del sequestro a scopo conservativo, gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo giusta l'art. 74a cpv. 3 AIMP, restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato che una siffatta decisione non può più essere pronunciata. Lo Stato richiedente può quindi, in applicazione dell'art. 80o AIMP, essere informato fin d'ora che una consegna dei beni patrimoniali posti sotto sequestro sarà subordinata all'emanazione, in Italia, di una decisione di confisca, invitandolo altresì a esprimersi anche sul coinvolgimento del ricorrente nel procedimento penale estero (DTF 123 II 268 consid. 4b/dd e 5; v. anche DTF 112 Ib 576 consid. 12c pag. 601 seg.).
|
6.5 Certo, anche in questo ambito il ricorrente sostiene l'estraneità del suo conto ai prospettati reati. Come si è visto, la necessaria connessione non può essere negata, né il ricorrente, indagato nel procedimento penale estero, può manifestamente essere considerato terzo estraneo. Il suo coinvolgimento risulta inoltre chiaramente dalle decisioni pronunciate dai tribunali italiani, di cui si dirà.
|
6.6 Nella fattispecie, le pretese dello Stato richiedente, anche se non ancora del tutto chiare, sembrano giustificate. Il contestato sequestro è inoltre chiaramente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6), ritenuto che la questione del loro importo dev'essere ancora chiarita. Neppure la durata del sequestro disattende questo principio. È comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà esprimersi nuovamente, tenuto conto dei sequestri pronunciati nei confronti del ricorrente in Italia e sulla base delle decisioni italiane, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in considerazione o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
|
7.
|
7.1 L'11 dicembre 2006 il ricorrente ha trasmesso un'ordinanza del 1° dicembre del Tribunale di Milano che dichiarava la nullità del decreto di sequestro emesso nei suoi confronti dal GIP il 3 novembre 2006. Ciò, in particolare, poiché detto decreto conteneva due distinti provvedimenti aventi matrici differenti (responsabilità penale da un lato e amministrativa dall'altro) e perché l'accusa non aveva sufficientemente chiarito i fatti e a quale tipo di corruzione si riferissero. Certo, l'ordinanza è critica nei confronti dell'inchiesta estera, ma ciò non dimostra l'infondatezza della stessa.
|
Il MPC ha quindi interpellato la Procura estera sulla portata di questa ordinanza, chiedendo se, dopo la sua emanazione, il sequestro fosse ancora giustificato. L'autorità estera, sottolineato che l'ordinanza non ha carattere definitivo, ha precisato che seguendo le istruzioni del Tribunale di Milano, precisate le imputazioni e il periodo temporale dei fatti, ha richiesto al GIP di emettere un ulteriore provvedimento di sequestro. Ha quindi chiesto al MPC di mantenere il sequestro del conto litigioso.
|
7.2 Con decreto del 22 gennaio 2007 il GIP ha disposto un nuovo sequestro preventivo sui beni del ricorrente e degli indagati B.________, D.________ e A.________ per l'importo di euro 63'139'157.-- corrispondente al valore dei contratti indebitamente ottenuti, individuato come profitto dei reati commessi, oltre all'importo di euro 882'837.95, pari al prezzo del reato individuato, per un importo complessivo di euro 64'021'004.--. Con ordinanza del 5 marzo 2007, il Tribunale di Milano ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dei beni soltanto per l'importo di euro 1'296'001.--, ordinando la restituzione dei beni sequestrati eventualmente eccedenti tale importo.
|
La Corte Suprema di Cassazione, adita dalla Procura milanese, con sentenza del 27 settembre 2007 ha rilevato che il Tribunale di Milano, ritenuto legittimo in concreto il solo sequestro del profitto o del suo equivalente, ha preso atto della necessità di individuare il "profitto confiscabile" nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato, considerando tale unicamente "i ricavi conseguiti dalla Q.________, in ragione della rivendita del petrolio acquistato da U.________ per effetto dei due accordi corruttivi, depurati dai costi legati all'operazione che non fossero di natura illecita". Il riferimento, operato dal GIP, al profitto quale valore dei contratti conseguiti come entità che era scaturita dalla corruzione, è parso, infatti, al Tribunale più legato al concetto di "prodotto" del reato, inteso quale entità derivante dall'illecito, e perciò privo di un sicuro parametro di utilità economica ad esso collegata. Nel caso di un contratto acquisito attraverso atti corruttivi, il Tribunale di Milano ha individuato il "profitto oggetto di confisca" nell'utile derivato, nella redditività d'impresa, e non nel valore della commessa, ottenuta per effetto dell'accordo corruttivo. Non ha però detratto l'importo della tangente pagata. La Corte Suprema di Cassazione, precisata la nozione di "profitto" del reato, da intendersi in senso stretto, cioè come immediata conseguenza economica dell'azione criminosa, che può corrispondere all'utile netto ricavato, ha quindi confermato la legittimità della decisione del Tribunale di Milano.
|
7.3 Al riguardo il ricorrente si limita tuttavia a sostenere, in maniera del tutto generica e senza fornire alcun riferimento concreto, che i beni sotto sequestro in Italia, fra tutti i coindagati, colmerebbero abbondantemente il limite del sequestro di euro 1'296'000.--, per cui tutto quanto ulteriormente bloccato in Svizzera è eccedente. Egli, accennando al fatto che l'importo iniziale del sequestro era di euro 64'021'994.95, non indica neppure l'ammontare degli importi bloccati sul suo conto in Svizzera, né parla minimamente dei suoi averi sequestrati in Italia. Nella risposta al ricorso il MPC accenna a un blocco "dell'ordine di un milione", per cui non vi sarebbe sproporzione con il prodotto dei reati perseguiti.
|
7.4 Rettamente, in seguito all'emanazione di dette decisioni, il ricorrente non contesta più la legittimità del sequestro, insistendo soltanto sull'ammontare dello stesso. Ora, il Tribunale federale non può e non deve esprimersi sull'importo fissato dal Tribunale di Milano, confermato dalla Cassazione. Certo, tenuto conto delle citate sentenze estere, il criticato blocco non parrebbe più essere proporzionato alla somma che potrebbe essere oggetto di confisca (cfr. DTF 130 II 329 consid. 6). Non è tuttavia per nulla chiaro quale sia l'importo finale che dovrebbe essere oggetto di sequestro, segnatamente nei confronti del ricorrente. In effetti, l'importo menzionato rappresenta la somma confiscabile globale dei reati commessi dai citati indagati nell'ambito del noto programma delle Nazioni Unite e oggetto di indagini in Italia.
|
Nell'ordinanza del 1° dicembre 2006 il Tribunale di Milano si precisava l'esecuzione del sequestro preventivo di euro 3'238'900.88 su beni mobili ed immobili nei confronti del ricorrente e di tre altri coindagati: non si precisa tuttavia l'ammontare delle singole somme sequestrate. Non è dato quindi di sapere quali siano le somme riconducibili al ricorrente bloccate in Italia: né egli lo precisa né rende verosimile ch'esse sarebbero sufficienti per coprire la somma confiscabile nei suoi confronti.
|
7.5 In concreto, l'ammontare del presumibile provento dei reati nei riguardi del ricorrente non è manifesto. Ciò non implica che la totalità dei suoi averi bloccati in Svizzera debba essere immediatamente dissequestrata. In effetti, la trasmissione dei documenti bancari litigiosi all'autorità estera le permetterà di esaminare e di ricostruire compiutamente i vari flussi di denaro e determinare se e in che misura gli averi sequestrati costituiscano provento di reato suscettibile di confisca secondo i parametri stabiliti dalla Corte Suprema di Cassazione. La Svizzera non dispone infatti delle numerose risultanze processuali, in particolare di quelle riguardanti gli altri coindagati, per stabilirne con sufficiente affidabilità l'ammontare definitivo.
|
D'altra parte, il processo estero si trova in una fase avanzata: spetterà quindi alle autorità italiane determinare in maniera precisa, sulla base dei nuovi documenti che le verranno trasmessi, l'origine delittuosa o meno degli averi litigiosi. Essa potrà quindi stabilire con cognizione di causa se e in che misura richiederne la consegna a scopo di confisca o di restituzione sulla base di una domanda motivata (cfr. art. 74a cpv. 3 AIMP; sui presupposti per la consegna di averi quando il procedimento penale è in corso all'estero vedi DTF 131 II 169 consid. 6 in fine). L'autorità estera ha espressamente chiesto di mantenere il sequestro degli averi in questione. Considerato che i tribunali italiani stanno esaminando questi episodi, si giustifica di mantenere provvisoriamente il contestato sequestro. In effetti, il giudice estero del merito, che può fondarsi su tutte le risultanze processuali, sarà in grado di determinare in maniera precisa l'importo definitivo dell'eventuale provento dei reati.
|
Spetterà poi all'autorità inquirente estera informare tempestivamente il MPC sul proseguio del procedimento penale e chiedere, se del caso, in applicazione del principio di proporzionalità, di sbloccare gli importi eccedenti detta somma. Per questi motivi le conclusioni ricorsuali di dissequestrare determinati importi devono essere disattese.
|
8.
|
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Riguardo alla trasmissione dei documenti il gravame è infondato, mentre riguardo al sequestro i motivi che potrebbero imporne uno sblocco, totale o parziale, sono intervenuti dopo la presentazione dell'impugnativa e il ricorrente non ha fornito le informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'entità del criticato blocco. Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
|
1.
|
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
|
2.
|
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta carico del ricorrente.
|
3.
|
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
|
Losanna, 10 dicembre 2007
|
In nome della I Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il presidente: Il cancelliere:
|
Féraud Crameri
|