BGer 2C_88/2007
 
BGer 2C_88/2007 vom 13.12.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_88/2007 /biz
Sentenza del 13 dicembre 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
permesso di dimora (ricongiungimento familiare),
ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 15 febbraio 2007 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La cittadina della Repubblica Dominicana A.________ è madre di B.________, nata in patria l'8 aprile 1999 dalla relazione con il cittadino svizzero C.________, poi deceduto a Santo Domingo il 27 settembre 2000. Unitamente alla figlia, che ha ottenuto la nazionalità elvetica nel 2005, il 3 agosto 2006 A.________ è entrata in Svizzera al beneficio di un visto turistico della durata di quindici giorni per rendere visita alla sorella, coniugata con un cittadino elvetico. Alla scadenza del visto la madre ha lasciato la Svizzera, mentre la figlia è rimasta presso gli zii ed ha iniziato la scuola elementare a Lavertezzo.
B.
Per il tramite del Consolato generale di Milano, il 4 ottobre 2006 A.________ ha chiesto di essere autorizzata a soggiornare in Svizzera per vivere assieme alla figlia e offrirle migliori prospettive di vita. Con decisione del 13 novembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda, rilevando che non vi era alcuna necessità di risiedere in Svizzera e nessun impedimento a proseguire la vita familiare nella Repubblica Dominicana. Su ricorso, detta pronuncia è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 9 gennaio 2007, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 febbraio seguente.
C.
Il 21 marzo 2007 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale con un atto denominato "ricorso di diritto pubblico", con cui chiede di annullare la decisione del Tribunale amministrativo, di rilasciarle un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare e di concederle il gratuito patrocinio limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e spese di giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e conclusioni della propria sentenza, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale della migrazione postula il rigetto dell'impugnativa.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Dal momento che la decisione impugnata è stata pronunciata dopo tale data, alla presente procedura è applicabile questa nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).
Di conseguenza, è escluso che l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, rimedio previsto dall'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; art. 84 segg. OG), ma non dal nuovo ordinamento, che istituisce il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Ad ogni modo, il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 II 249 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2). L'errata denominazione di un rimedio giuridico è al riguardo irrilevante e non comporta alcun pregiudizio per la parte ricorrente, se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (sentenza 2C_346/2007 del 21 settembre 2007, consid. 1.2 [destinata alla pubblicazione]; sentenza 6B_99/2007 del 30 maggio 2007, consid. 1.3; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 2.1; 126 II 506 consid. 1b).
2.
2.1 In ambito di polizia degli stranieri, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF esclude il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cfr. anche l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Secondo l'art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di dimora o di domicilio. Vi è quindi un diritto all'ottenimento di simili permessi solo se lo straniero o i suoi parenti residenti in Svizzera possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; 130 II 388 consid. 1.1).
2.2 La ricorrente non può vantare alcun diritto di risiedere in Svizzera fondato su norme legislative interne o su un trattato bilaterale concluso con la Repubblica Dominicana. A questo proposito la sua situazione sarebbe peraltro identica anche in base alla nuova legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr; RU 2007 pag. 5437, in part. pag. 5487), e ciò a prescindere dal fatto che alle domande presentate prima di tale data rimarrà applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr). In effetti, le condizioni poste dall'art. 42 cpv. 2 LStr non risulterebbero comunque adempiute.
Il cittadino straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona stabilita in Svizzera può però di principio trarre un diritto di soggiorno dalla garanzia al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dall'art. 13 Cost., di analoga portata (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). A tal fine, occorre che il familiare abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera e che la relazione tra gli interessati sia intatta ed effettivamente vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1). Nella fattispecie, entrambi i presupposti sono dati. La ricorrente è infatti madre di una cittadina svizzera su cui detiene l'autorità parentale e con la quale ha convissuto fino all'arrivo in Svizzera e mantiene incontestabilmente intensi rapporti.
2.3 Tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico, in ragione della relazione tra la ricorrente e sua figlia. Un diritto di soggiorno non può per contro venir dedotto dall'art. 8 CEDU in riferimento al rapporto intrattenuto dall'insorgente con la sorella stabilitasi in Svizzera (cfr. DTF 120 Ib 257 consid. 1d-e).
3.
3.1 Mediante i ricorsi ordinari, i ricorrenti possono in particolare censurare la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 346 consid. 3.1), e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Il Tribunale federale applica in ogni caso il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può quindi accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente. Fondamentale rimane comunque la motivazione del gravame (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
I ricorrenti possono inoltre contestare l'accertamento dei fatti, ma solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In assenza di simili presupposti, che possono anche portare a rettificare o completare d'ufficio gli accertamenti (art. 105 cpv. 2 OG), il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti appurati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.2 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3). Le prove documentali devono inoltre essere prodotte entro la scadenza del termine di ricorso o del termine eventualmente assegnato per la presentazione di un atto di replica (art. 42 cpv. 3 e 102 cpv. 3 LTF; cfr. anche DTF 113 Ia 407 consid. 1). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova; cfr. sentenza 6B_324/2007 del 5 ottobre 2007 [destinata alla pubblicazione], consid. 2.1; cfr. anche DTF 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).
Allestito e versato agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso senza peraltro indicare perché la sua presentazione sarebbe stata indotta solo dalla sentenza impugnata, il rapporto medico-psichiatrico del 26 marzo 2007 prodotto dalla ricorrente non va quindi preso in considerazione ai fini del giudizio.
4.
Il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere in un determinato Stato (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a) e non è assoluto. Secondo l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è infatti ammissibile se è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La Convenzione impone pertanto la ponderazione dei contrastanti interessi in gioco: l'interesse privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2).
Per quanto concerne l'interesse pubblico, va in particolare considerato l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la situazione del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio ottimale in materia di impiego. Tali obiettivi sono legittimi e compatibili con l'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b).
Dal profilo dell'interesse privato, dev'essere tra l'altro esaminato se è esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò va generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; più recentemente, cfr. ad esempio: sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2; per un riassunto della casistica, cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3).
5.
5.1 In concreto, la figlia della ricorrente è nata ed è cresciuta nella Repubblica Dominicana fino all'età di sette anni. In Svizzera risiede invece da meno di un anno e mezzo e vi soggiornava da soli due mesi quando la madre, con cui ha sempre vissuto prima di giungere nel nostro paese, ha chiesto di potersi a sua volta stabilire in Ticino.
Certo, B.________ ha un'età in cui non è più totalmente dipendente dalla madre, rispettivamente dagli zii che l'hanno in custodia, come un neonato o un bimbo in età prescolastica. Visto che frequenta ormai il suo secondo anno scolastico a Lavertezzo, ella ha senz'altro intessuto dei legami propri ed ha potuto familiarizzarsi con la lingua, il sistema scolastico ed, almeno in parte, anche il modo di vivere nel nostro paese (cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [ultimo caso descritto] e 4.2).
Tuttavia, all'infuori della sorella della madre e di suo marito, la bambina non ha alcuna relazione familiare effettiva nel nostro paese. In particolare il padre, di nazionalità svizzera, è deceduto a Santo Domingo oltre sette anni or sono e non risulta che B.________ intrattenga rapporti con eventuali familiari di quest'ultimo. Diversamente che in altri casi, il rientro nel paese di origine della madre non ostacolerebbe quindi le relazioni con l'altro genitore o, per quanto possa essere rilevante, con la sua famiglia (cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [ultimi due casi descritti], 4.1 e 4.4).
Va inoltre considerato che l'arrivo in Svizzera non è avvenuto per ragioni di ricongiungimento familiare con un coniuge, rispettivamente un genitore con diritto di residenza. La controversia non trae quindi origine dal fatto che, a posteriori, tali ragioni sono venute meno, ad esempio in seguito a divorzio o decesso (cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [terzo caso descritto] e 4.4). Al contrario, la ricorrente non ha mai beneficiato di un permesso di dimora. Quando è giunta in Svizzera ha dunque assunto il rischio di dover lasciare la figlia alla sorella, per consentirle di crescere nel nostro paese, oppure di doverla riportare nella Repubblica Dominicana, per continuare a vivere con lei. Forzatamente la madre non ha inoltre avuto modo di potersi integrare in Svizzera e di esercitarvi un'attività lucrativa con cui assicurare il mantenimento suo e di sua figlia.
5.2 In queste circostanze, e soprattutto visto che B.________ ha trascorso nella Repubblica Dominicana tutta la sua prima infanzia ed è in Svizzera in pratica solo dall'inizio della presente procedura, un suo eventuale rientro nel paese della madre non porrebbe difficoltà particolari e non appare pertanto inesigibile. L'interesse, peraltro quasi sempre presente, a beneficiare di migliori possibilità formative e a godere di prospettive economiche più favorevoli è certo comprensibile, ma non può assumere importanza decisiva nella ponderazione e risultare quindi preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri (cfr. sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.4.2). Il diniego del permesso di soggiorno alla ricorrente non viola quindi l'art. 8 CEDU.
6.
In base alle considerazioni che precedono, il gravame, da trattare quale ricorso in materia di diritto pubblico, deve pertanto essere respinto.
Considerato che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di possibilità di esito favorevole, deve essere respinta anche la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente, soccombente, vanno perciò addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso, da trattare quale ricorso in materia di diritto pubblico, è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 13 dicembre 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Merkli Bianchi