BGer 9C_851/2007 |
BGer 9C_851/2007 vom 21.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_851/2007
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Decreto del 21 dicembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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M.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 novembre 2007.
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Considerando:
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che per atto del 28 novembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha trasmesso, "per competenza", al Tribunale federale una "domanda di revisione di sentenza" formulata il 27 novembre precedente da M.________ avverso il giudizio 5 novembre 2007 della Corte cantonale,
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che per tale pronuncia il giudice cantonale ha annullato la decisione su opposizione del 18 gennaio 2007, con la quale l'Ufficio AI del Cantone Ticino aveva rifiutato il diritto dell'interessato a prestazioni d'invalidità, e ha rinviato gli atti all'amministrazione per allestimento di una perizia medica psichiatrica e nuova decisione sulla domanda di prestazioni,
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che con la "domanda di revisione" al Tribunale cantonale l'assicurato si è detto soddisfatto del complemento istruttorio ordinato, pur rilevando che l'autorità giudiziaria non si sarebbe pronunciata sull'aspetto economico della decisione amministrativa, vale a dire sui redditi di riferimento accertati dall'UAI per il calcolo dell'invalidità,
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che, invitato da questa Corte a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, l'interessato ha segnalato di non intendere in realtà ricorrere contro la pronuncia cantonale,
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che in tali condizioni, in mancanza di una volontà di ricorrere, la procedura deve essere stralciata - senza spese - poiché divenuta priva di oggetto (v. sentenza 9C_314/2007 del 29 giugno 2007),
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che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF),
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 21 dicembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: p. Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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