Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_27/2008
Sentenza del 16 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
Amministrazione federale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
X.________ SA,
patrocinata dall'avv. Edy Grignola.
Oggetto
Riscossione posticipata di tributi doganali,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la
sentenza emanata il 22 novembre 2007 dal
Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Fatti:
A.
Il 25 gennaio 2006, la Direzione di circondario delle dogane di Lugano ha emanato nei confronti della X.________ SA, ditta di spedizioni e trasporti internazionali, una decisione di riscossione posticipata di dazi doganali per un ammontare globale di fr. 69'936.--. Adita tempestivamente dalla società il 24 febbraio 2006, la Direzione generale delle dogane ne ha parzialmente accolto il gravame il 24 luglio successivo, riducendo l'importo a fr. 64'769.50.
B.
Il 22 novembre 2007 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha accolto il ricorso esperito il 24 settembre 2006 dalla X.________ SA, ha annullato la decisione della Direzione generale delle dogane e le ha rinviato gli atti per nuovo giudizio. Ha giudicato, in sintesi, che la decisione impugnata era insufficientemente motivata, ciò che disattendeva il diritto di essere sentito dell'insorgente.
C.
Il 9 gennaio 2008 la Direzione generale delle dogane ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza del Tribunale amministrativo federale sia annullata e che venga confermata la sua decisione del 24 luglio 2006.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
1.1 Oggetto di disamina è la sentenza con cui il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione della Direzione generale delle dogane e le ha rinviato la causa per nuovo giudizio. Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite (cfr. art. 90 LTF), bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento relativo alla riscossione posticipata di dazi doganali.
1.2 A meno che riguardino la competenza o la ricusazione (cfr. art. 92 LTF), le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate con un ricorso in materia di diritto pubblico se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
1.3 Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 e richiami), l'insorgente è tenuto, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). Nel caso concreto, non ravvisando la particolare natura della decisione contestata, la ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una delle due condizioni di ammissibilità menzionate in precedenza, motivo per cui l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
1.4 Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché completi la propria motivazione ed emani una nuova decisione non causa, di regola, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 all'art. 93). In secondo luogo, non sono neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF in quanto è da escludere che la ricorrente - la quale deve unicamente motivare in modo circostanziato il proprio nuovo giudizio, cioè indicare in modo preciso sia gli elementi ritenuti determinanti sia i documenti a cui si riferisce - debba ancora procedere ad una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2.
Infine va osservato che, come già spiegato da questa Corte, il giudizio su spese e ripetibili, contenuto in una decisione nella quale la causa viene rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio, è una decisione incidentale che, di principio, non provoca un danno irreparabile (causa 2C_222/2007 del 15 ottobre 2007, consid. 2) e potrà comunque essere impugnato con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
3.
Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico della ricorrente, i cui interessi finanziari sono palesemente in gioco ( art. 66 cpv. 1 e 4 LTF ). Non si concedono ripetibili per la sede federale alla controparte, che non è stata invitata a determinarsi (art. 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al patrocinatore, e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 16 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Merkli Ieronimo Perroud