BGer 1A.164/2006
 
BGer 1A.164/2006 vom 18.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.164/2006 /viz
Sentenza del 18 gennaio 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
X.________,
A.________,
ricorrenti,
patrocinati dal dott. avv. Andreas von Albertini,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la
decisione emessa il 19 luglio 2006 dal
Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
La procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha presentato alla Svizzera, il 7 ottobre 2005, una domanda di assistenza in materia penale nell'ambito di una procedura del 22 agosto 2005 relativa a un procedimento per riciclaggio di denaro, nel quadro della ristrutturazione di edifici a Mosca aperto nei confronti di A.________, B.________, C.________ e altre persone. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Dall'esposto dei fatti risulta che il denaro di sospettata origine delittuosa, dopo aver transitato su diversi conti, sarebbe giunto sulla relazione n. xxx presso la banca Y.________, intestata alla X.________. L'autorità ha chiesto, tra l'altro, di trasmetterle i documenti di questo conto, a partire dalla data di apertura.
B.
Con decisione di entrata nel merito del 31 ottobre 2005, il MPC ha accolto la domanda e ordinato la misura richiesta, limitando tuttavia l'edizione a partire dal 1° gennaio 1997, periodo indicato dall'autorità estera per i versamenti litigiosi, e non dall'apertura del conto avvenuta nel 1992. Il legale della X.________, società della quale l'indagato A.________ è l'avente diritto economico, ha fornito al MPC spiegazioni sui retroscena e sul contesto del versamento da parte della Z.________ ltd. di USD 7 milioni, indicato nella domanda estera: si tratterrebbe della vendita di un pacchetto azionario, come risulterebbe da documenti prodotti dal legale. In seguito il patrocinatore si è opposto alla trasmissione all'Italia anche degli atti da lui prodotti. Mediante decisione di chiusura del 19 luglio 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari e di quelli inerenti al versamento litigioso prodotti dal legale.
C.
Avverso questa decisione X.________ e A.________ presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rifiutare l'assistenza.
Il MPC propone di dichiarare inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso di A.________ e di respingere quello della società. L'UFG propone di respingere il gravame. Nella replica i ricorrenti si riconfermano nelle loro allegazioni e conclusioni. Le stesse proposte sono state formulate dal MPC e dall'UFG nella duplica.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso proposto contro la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP).
1.5 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limitano a richiamare l'art. 103 lett. a OG e ad accennare al fatto che il ricorrente sarebbe l'unico beneficiario economico della società ricorrente.
1.5.1 Con questi accenni essi disattendono manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è disciplinata in primo luogo dall'art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a OAIMP. Essa è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio), che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti o del quale è ordinata la consegna degli averi (DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b).
Ne segue che al ricorrente fa difetto la legittimazione a impugnare la trasmissione dei documenti bancari di detta società, di cui è solo l'avente diritto economico, come pure degli atti prodotti dal legale della stessa che la concernono (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb). Del resto, il ricorrente neppure adduce che sarebbe eccezionalmente legittimato a ricorrere perché la società sarebbe stata sciolta (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d; sentenza 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 2.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309).
1.5.2 Nella replica i ricorrenti sostengono che, pertanto, nemmeno i legami del ricorrente con la società potrebbero entrare in linea di conto. Con quest'argomentazione essi disattendono tuttavia che la carenza di legittimazione chiaramente non implica che nella procedura di assistenza non si debba tener conto dei suoi legami con la società ricorrente e del fatto ch'egli è indagato in Italia. In effetti, chi - per evitare di apparire direttamente - fa capo a determinate forme giuridiche (società anonima o rapporti fiduciari, ecc.) deve accettarne, di massima, le conseguenze (DTF 121 II 459 consid. 2c pag. 462; 114 Ib 156 consid. 2a; cfr. anche DTF 129 II 268 consid. 2.3.3 e DTF 131 II 169 consid. 2).
Il legale dei ricorrenti precisa che, contrariamente all'assunto del MPC, a partire dal 17 febbraio 2004 egli disporrebbe sul conto litigioso di una procura collettiva a due e il ricorrente di una individuale. Tale assunto non è decisivo, ritenuto che anche chi possiede una procura sul conto è toccato solo in maniera indiretta e non è pertanto legittimato a ricorrere (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; sentenze 1A.250/1998 del 25 giugno 1999, consid. 1d, apparsa in Rep 1999 122 e 1A.257/1993 dell'11 febbraio 1994 apparsa in Rep 1994 289).
2.
2.1 Dalla rogatoria e dalla decisione impugnata risulta che D.________ stipulò con la società K.________, il 23 agosto 1996, due contratti di appalto per la ristrutturazione di uno degli edifici a Mosca. K.________ concluse a sua volta quattro contratti con una società dell'isola di Man, denominata W.________, in virtù dei quali le versò, mediante cinque bonifici, complessivamente USD 62'520'000.-- quale compenso per l'attività svolta per farle ottenere i citati appalti. Secondo gli inquirenti esteri, la W.________, società di proprietà del titolare della K.________, non avrebbe mai esercitato alcuna attività a favore di quest'ultima, ma sarebbe servita soltanto per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, che costituirebbe il profitto del reato di corruzione: il corrispettivo dei contratti sarebbe infatti stato maggiorato per un importo di USD 62'500'000.--, somma poi trasferita attraverso società offshore. Il conto della W.________ sarebbe quindi un conto di transito per dette società. Secondo gli inquirenti esteri, il punto di contatto italiano dell'attività di riciclaggio sarebbe costituito da E.________ e F.________, titolari di un conto presso una banca luganese, sul quale sono pure confluite somme di denaro provenienti da W.________, importi poi pervenuti in Italia su conti in loro favore.
Dalle indagini effettuate dall'autorità rogante risulterebbe che dai conti della W.________ circa USD 25 milioni ricevuti da K.________ sarebbero poi stati versati a favore della società Z.________ (società cipriota riconducibile all'indagato B.________) su un conto di una banca ginevrina. Il 16 ottobre 1997 la Z.________ ha versato alla X.________ presso una banca zurighese USD 7 milioni. L'autorità estera chiede di trasmetterle la documentazione di questa relazione per poter confermare la sua tesi e verificare se da questo conto siano stati effettuati trasferimenti su conti italiani nella disponibilità degli indagati.
2.2 La ricorrente riconosce che in data 16 ottobre 1997 la Z.________ le ha versato USD 7 milioni. Essa rileva d'aver fornito al MPC, producendo una serie di documenti, le necessarie spiegazioni sui retroscena e sul contesto di detto versamento. Espone che due società di Cipro avrebbero posseduto nel loro portafoglio una terza società, tutte nella disponibilità del ricorrente. Con contratto del 1° agosto 1997 le due società cipriote avrebbero venduto un pacchetto azionario della terza società alla Z.________ per USD 6'809'847.--. Il contratto avrebbe previsto il relativo pagamento al più tardi sino al 1° novembre 1997. Le due società cipriote, con contratto del 10 ottobre 1997, avrebbero d'altra parte stipulato un credito a favore della ricorrente, che avrebbe avuto il diritto di richiedere alle due società USD 2,45 milioni rispettivamente USD 4,5 milioni. La ricorrente avrebbe fatto uso di questo diritto il 10 ottobre 1997. Per far fronte a questa richiesta, le due menzionate società avrebbero ordinato alla Z.________ di effettuare il pagamento direttamente alla ricorrente, ciò sarebbe avvenuto il 16 ottobre 1997.
2.3 Nella decisione impugnata il MPC ha ritenuto che anche i documenti prodotti dalla ricorrente inerenti ai retroscena del pagamento litigioso costituiscono un'informazione necessaria per l'autorità estera. Dall'analisi effettuata dal MPC risulta d'altra parte che, eccezion fatta per un versamento di circa USD 10'000.-- a favore di una società italiana (concernente al dire della ricorrente l'acquisto di mobili), non vi sono legami apparenti tra il conto litigioso e l'Italia, né risulta che gli indagati avrebbero ricevuto direttamente denaro in Italia da questo conto.
2.4 La ricorrente ammette che A.________ è indagato in Italia, al suo dire tuttavia soltanto poiché ne è il suo avente diritto economico. Essa, insistendo sull'art. 1 cpv. 4 AIMP, secondo cui detta legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione internazionale in materia penale, parrebbe disconoscere l'obbligo delle parti contraenti alla CEAG, completato e facilitato dall'Accordo, ad accordarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria la più ampia possibile, qualora non sussistano motivi di rifiuto (art. 1 cpv. 1 e art. 2 CEAG). Essa fonda il suo gravame sull'assunto secondo cui, in assenza di un reato, l'assistenza non può essere concessa. In effetti, al suo dire, se un soggetto riceve prestazioni da fonti potenzialmente illegali, ma fornisce in buona fede una controprestazione usuale, sotto l'aspetto economico e penale, che non ha nessuna relazione con l'oggetto di un procedimento penale, non si sarebbe in presenza di un reato. Secondo la ricorrente, essa avrebbe ricevuto in buona fede il versamento litigioso di USD 7 milioni: la Z.________ le avrebbe corrisposto una controprestazione per l'acquisto di un pacchetto azionario, per cui non sussisterebbe alcuna relazione causale adeguata tra questo bonifico e il procedimento penale estero. La trasmissione dei documenti litigiosi all'estero sarebbe quindi inutile, visto che non sarebbero idonei a farlo avanzare, poiché essa non sarebbe coinvolta in atti di riciclaggio.
2.5 La ricorrente, insistendo sull'irrilevanza dei documenti bancari litigiosi, perché al suo dire si sarebbe in presenza di un versamento lecito, misconosce chiaramente la portata del principio dell'utilità potenziale (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2). È infatti manifesto che la trasmissione di documenti concernenti un versamento espressamente indicato nella domanda estera su un conto di cui un indagato è il beneficiario economico, è utile a far progredire il procedimento estero: tra essi e l'asserito reato sussiste pertanto una relazione oggettiva sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La consegna rispetta d'altra parte il principio della proporzionalità, permettendo all'autorità estera di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra l'inquisito e le altre società oggetto di indagini. La circostanza ch'essa ha già conoscenza di questo versamento non implica che i nuovi atti, idonei a confermare ulteriormente o se del caso a confutare la tesi accusatoria, sarebbero inutili. Neppure la circostanza che dalla relazione litigiosa non sono stati effettuati bonifici su conti in Italia nella disponibilità degli indagati è decisiva. Queste informazioni, espressamente richieste, sono infatti necessarie, affinché la Procura estera possa confermare, compiutamente o parzialmente, le ipotesi accusatorie nei confronti di tutti gli inquisiti e verificare segnatamente se il ricorrente, quale indagato, ha o no versato somme di denaro agli altri inquisiti per il tramite della società di cui è l'avente diritto economico.
2.6 La ricorrente, accennando all'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP, sostiene l'inammissibilità dell'assistenza, perché il MP non ha riscontrato versamenti dal suo conto verso l'Italia e non ha contestato la sua buona fede nel quadro dell'asserito trasferimento del pacchetto azionario. Essa si fonda, implicitamente, sulla sua asserita qualità di terzo non implicato nel procedimento penale estero. L'assunto non è decisivo. In effetti, incentrando il gravame su questa argomentazione, essa disattende che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie, come da lei erroneamente sostenuto, un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). L'asserita liceità, sotto il profilo commerciale e del codice delle obbligazioni, dei citati contratti di mutuo e del versamento litigioso, assunto sul quale è imperniato il ricorso, non è pertanto determinante ai fini della procedura di assistenza. La ricorrente scorda inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604).
2.7 Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, essa misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Né spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova raccolti o prodotti, esaminare compiutamente la fondatezza della tesi accusatoria o delle ipotesi d'inchiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244; 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). In tale ambito il ricorrente, quale indagato, potrà senz'altro addurre i citati argomenti a sostegno dell'asserita correttezza del versamento litigioso.
2.8 Fondando il gravame sulla sua estraneità ai reati indicati nella domanda, la ricorrente misconosce che questo argomento non è decisivo, visto che la concessione dell'assistenza, come già rilevato, non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente: nella fattispecie l'avente diritto economico della ricorrente è comunque indagato in Italia. In effetti, pure come già ritenuto, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto, come a torto preteso dalla ricorrente, per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Sul conto della ricorrente è stato accreditato un importo riconducibile a una relazione bancaria sospettatamente coinvolta nei citati reati. La trasmissione dei relativi documenti bancari all'autorità italiana è quindi giustificata: essa, contrariamente all'autorità svizzera, dispone infatti di tutte le risultanze processuali, in particolare anche di quelle relative agli altri inquisiti, e potrà valutare compiutamente la posizione della ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti.
2.9 In effetti, la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. La ricorrente, rimproverando al MPC di non aver deciso in maniera definitiva sull'apprezzamento delle prove, disattende che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Non si è d'altra parte manifestamente in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, come a torto sostenuto dalla ricorrente, ritenuto che l'autorità estera ha precisamente indicato il suo conto e l'ammontare del bonifico litigioso (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
Nella fattispecie, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità potenziale dei documenti bancari per l'inchiesta estera non può essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c). Questi atti permetteranno infatti agli inquirenti italiani di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse società oggetto di indagini e quindi di confermare o confutare i suoi sospetti. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, in particolare dalla circostanza che dal conto della ricorrente non risultano legami apparenti con l'Italia, l'ipotesi accusatoria sia sempre ancora fondata o se debbano essere esaminate nuove ipotesi di reato, come pure di verificare l'asserita estraneità del citato importo ai fatti oggetto d'inchiesta.
Insistendo sulla liceità, sotto il profilo commerciale, dell'accredito litigioso, la ricorrente misconosce d'altra parte che non spetta né al MPC né al giudice dell'assistenza, ma a quello estero del merito, pronunciarsi sulla valutazione delle prove e sul carattere lecito del bonifico (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 347 consid. 4). Tali quesiti, come quello di sapere se detta somma provenga o no dai reati di riciclaggio, dovranno quindi essere verificati, come rettamente stabilito dal MPC, dal giudice italiano del merito; nella fattispecie non si può infatti escludere, senza verificare l'insieme delle distrazioni di fondi di cui solo le autorità italiane sono a conoscenza, che l'accredito litigioso, anche ad insaputa della ricorrente, sia connesso con gli asseriti reati.
Questa conclusione si giustifica, a maggior ragione, poiché da una rogatoria concernente i medesimi fatti risulta che alcuni indagati sono stati condannati in Svizzera per riciclaggio di denaro e che il conto della Z.________, riconducibile a persone indagate in Italia, costituirebbe un conto decisivo per l'inchiesta (causa 1A.5/2007). L'utilità di conoscere la destinazione ultima dei versamenti effettuati da questo conto è quindi manifesta. Del resto, l'avente diritto economico della ricorrente potrà dimostrare, se del caso, dinanzi alle autorità estere, che il bonifico ha un fondamento legittimo ed estraneo ai fatti oggetto di indagine.
Nelle osservazioni al ricorso il MPC precisa che le società che hanno partecipato al citato contratto erano di proprietà del ricorrente, che due pagamenti di USD 10'000.-- da parte di due sue società non avrebbero alcuna spiegazione economica, se non quella di arrivare alla somma di USD 7 milioni, e che le date dei documenti non corrisponderebbero con quella dell'effettivo versamento da parte della Z.________ dell'importo litigioso, per cui vi sarebbero fondati dubbi sulla pertinenza delle spiegazioni fornite circa il pagamento di detta somma. È quindi a ragione che il MPC ha ritenuto che in siffatte condizioni spetti all'autorità estera valutare e chiarire la fattispecie.
3.
3.1 La ricorrente rileva d'aver informato il MPC che il versamento litigioso sarebbe stato esaminato nel contesto di un procedimento penale da parte del giudice istruttore del Canton Ginevra, nel cui ambito il sequestro degli averi depositati sul suo conto era stato annullato (per carenza di motivazione) dalla "Chambre d'accusation" del Canton Ginevra con un'ordinanza, non impugnata, del 15 settembre 2000. Essa adduce che nella decisione di chiusura questo tema non è stato trattato, per cui si sarebbe in presenza di una violazione del diritto di essere sentito.
3.2 La censura è infondata. Come osservato dalla ricorrente medesima, con scritto del 13 dicembre 2005 il MPC si era compiutamente pronunciato sulla questione: non era quindi più necessario ribadire detti argomenti nella decisione di chiusura, ritenuto altresì che la ricorrente non si era più espressa su questo tema.
D'altra parte, come rilevato dal MPC nel citato scritto, nell'invocata ordinanza la "Chambre d'accusation" sottolineava più volte ch'era stata ordinata, oltre al sequestro, anche la consegna dei documenti del conto litigioso. La consegna non è stata tuttavia oggetto di giudizio, ritenuto che la ricorrente non se ne era lamentata. Il sequestro degli atti bancari non doveva e non è stato quindi esaminato. Non si è pertanto chiaramente in presenza, riguardo al sequestro di detti documenti, di una decisione cresciuta in giudicato.
4.
4.1 La ricorrente rileva che il MPC non ha riscontrato versamenti di denaro da lei effettuati verso l'Italia dal 1997 fino al 2005. Ne conclude che, richiamato l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, a un perseguimento penale nei suoi confronti, limitato peraltro al versamento litigioso di USD 7 milioni, osterebbe la prescrizione assoluta. Critica poi, in maniera del tutto generica, la tesi del MPC secondo cui la CEAG non contiene norme espresse che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione.
4.2 Con quest'argomentazione essa disattende che nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (cfr. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 117 Ib 53 consid. 2; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; Zimmermann, op. cit., n. 435). Ne segue che il quesito della prescrizione non dev'essere esaminato, allorquando, come nel caso di specie, lo Stato richiedente postula l'adozione di una misura prevista dal Titolo II della CEAG. Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, segnatamente dal ricorrente, indagato nel procedimento estero, ma non legittimato a ricorrere nel quadro della procedura di assistenza, e non da terzi, come la ricorrente, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; Zimmermann, op. cit., n. 434; sull'ammissibilità di misure di assistenza giudiziaria una volta intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462; 116 Ib 452 consid. 4a).
5.
5.1 Nella decisione impugnata il MPC ha ritenuto che i documenti prodotti dal legale della ricorrente, inerenti al contesto del versamento di USD 7 milioni da parte della Z.________, costituiscono informazioni necessarie per l'autorità estera. Ha aggiunto che il legale della ricorrente nei suoi scritti non ha indicato di riservare la visione dei documenti da lui prodotti, escludendo la possibilità di trasmetterli all'Italia. Secondo il MPC, solo la loro consegna fornirà alle autorità estere spiegazioni pertinenti ed esaustive sui motivi del versamento litigioso.
5.2 Anche in questo ambito la ricorrente si limita a sostenere, a torto come si è visto, che in assenza di una sua partecipazione al prospettato reato, la concessione dell'assistenza non sarebbe possibile. Essa adduce poi che nel suo scritto del 28 novembre 2005, con il quale aveva prodotto i citati documenti, aveva chiesto di respingere la domanda di assistenza: tale richiesta implicherebbe l'implicito disaccordo di trasmetterli all'Italia.
5.3 Nelle osservazioni, il MPC precisa che l'autorità estera aveva chiesto l'audizione delle persone che hanno gestito il conto litigioso e quindi del legale della ricorrente, membro del Consiglio di amministrazione: la criticata consegna sarebbe quindi coperta dalla domanda di assistenza. Nella risposta al ricorso, l'UFG, richiamata la prassi del Tribunale federale, rileva che i documenti prodotti dal legale concernono l'asserita estraneità del conto litigioso alle indagini e le sono quindi serviti per difendersi nell'ambito della procedura di assistenza, segnatamente nel quadro della cernita degli atti. L'UFG ricorda, rettamente, l'importanza che le persone toccate da una misura di assistenza possano esprimersi liberamente, senza temere che le loro motivazioni ed eventuali allegati vengano inglobati negli atti di esecuzione e trasmessi all'estero. Esso considera, nondimeno, che essendo stata chiesta la menzionata audizione, la documentazione prodotta dal legale si poteva ottenere attraverso questa misura di assistenza. Nella replica, la ricorrente si limita ad osservare, in maniera del tutto generica e ininfluente, che la banca, trasmettendogli la decisione di entrata in materia, le aveva consigliato di intraprendere tutti i passi utili per la tutela dei suoi interessi.
5.4 Secondo la giurisprudenza, gli atti di ricorso e altri scritti inviati dalle parti alle autorità di esecuzione dello Stato richiesto non devono, in linea di principio, essere trasmessi alle autorità dello Stato richiesto, ritenuto che quest'ultimo non è parte alla procedura di assistenza (DTF 125 II 411 consid. 3a e rinvii). Ciò poiché la persona toccata da una misura di assistenza non sarebbe più in grado di difendersi efficacemente contro le pretese dello Stato estero, qualora tutti gli atti sui quali ella intende fondare la sua opposizione all'assistenza fossero suscettibili d'essere trasmessi all'autorità richiedente (DTF 115 Ib 193 consid. 6). Questa giurisprudenza si applica innanzitutto agli atti di procedura propriamente detti (atti di ricorso e relativi allegati), ma non esclude la trasmissione di altri atti che sono oggetto della domanda di assistenza e che potrebbero essere comunque sequestrati qualora non fossero prodotti spontaneamente (sentenze 1A.195/1997 del 5 settembre 1997 consid. 1c e 1A.86/2006 del 4 luglio 2006 consid. 3; Zimmermann, sostiene che i documenti - a discolpa - prodotti spontaneamente sono anch'essi trasmessi, op. cit., n. 478-1 pag. 518 in alto).
Questo modo di procedere può valere anche nella fattispecie. In effetti nella rogatoria non solo è stata chiesta l'audizione della persona che gestiva il conto come rilevato dal MPC e dall'UFG, ossia del legale della ricorrente, ma è pure stata postulata l'acquisizione dei documenti di base delle singole operazioni contabili del conto sul quale è stata accreditata la somma litigiosa. È quindi palese che nella fattispecie i documenti prodotti dal legale, qualora non fossero stati consegnati spontaneamente, potevano senz'altro essere sequestrati quali documenti commerciali non soggetti al segreto professionale dell'avvocato, tutela peraltro rettamente non invocata (v. su questo tema DTF 130 II 193 consid. 4.2 e 4.3; 132 IV 63 consid. 2.4 inedito). La loro utilità potenziale è d'altra parte manifesta e l'autorità estera, come indicato nella domanda, ha un chiaro interesse a prendere conoscenza del loro contenuto, visto che si tratta di reati economici complessi, suscettibili d'essere stati commessi sotto la copertura di regolari transazioni. Per di più, come peraltro sostenuto dalla ricorrente, detti atti potrebbero essere idonei a dimostrare la sua estraneità ai sospettati reati (cfr. anche l'art. 66 cpv. 2 AIMP) e sono quindi suscettibili d'influire sull'ulteriore sviluppo delle indagini estere.
6.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 138 654).
Losanna, 18 gennaio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri