BGer 2C_457/2007 |
BGer 2C_457/2007 vom 07.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_457/2007 /biz
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Sentenza del 7 febbraio 2008
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Karlen e Aubry Girardin,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Mara Pedroia,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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espulsione,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 luglio 2007 dal Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il cittadino macedone A.________, nato nel 1954, risiede in Svizzera dal 1977 e dal 1987 è titolare di un permesso di domicilio. Nel 1985 si è sposato con una cittadina della ex-Iugoslavia da cui ha avuto tre figli, nati nel 1981, nel 1984 e nel 1991, che vivono in Ticino. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nel 2006, quando egli già da anni conviveva con la sua attuale compagna, una cittadina russa da cui ha avuto una quarta figlia nel 1999. L'interessato ha lavorato soprattutto nel settore della ristorazione, collaborando in particolare con la ex-moglie, gerente di vari esercizi pubblici.
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B.
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A.________ ha subito una condanna penale nel 1979 per sottrazione di lieve entità ed una seconda nel 1995, a quindici giorni di detenzione sospesi condizionalmente, per violazione della legge sulla circolazione stradale. Nel 2004 egli era inoltre gravato di attestati di carenza beni per circa fr. 500'000.-- ed aveva un debito di circa fr. 42'000.-- nei confronti del cantone, conseguente al mancato pagamento degli alimenti per i figli. Per questa inadempienza, nel 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo aveva formalmente ammonito.
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Il 16 marzo 2005 A.________ è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per traffico di cocaina. Con sentenza del 2 febbraio 2006 la Corte delle assise criminali di Lugano lo ha condannato a sei anni di reclusione per infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, riconoscendolo colpevole di aver venduto un chilo di cocaina e di aver procurato, negoziato l'acquisto o fatto preparativi per l'acquisto e l'importazione di complessivamente quasi 9,5 kg della medesima sostanza.
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C.
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Preso atto di tale condanna, il 12 febbraio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di espellere A.________ dal territorio svizzero per una durata indeterminata al momento della scarcerazione.
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Valutati gli interessi in gioco, l'autorità ha in sostanza considerato proporzionato l'allontanamento dell'interessato ed il suo rientro in patria, dove ha vissuto fin oltre i vent'anni. Su ricorso, tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 2 maggio 2007. L'impugnativa interposta contro la pronuncia governativa è stata a sua volta respinta dal Tribunale amministrativo ticinese con sentenza del 4 luglio 2007.
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D.
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Il 6 settembre 2007 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico. In via principale chiede che siano annullate tanto la sentenza del Tribunale amministrativo quanto le decisioni delle istanze inferiori, mentre in via subordinata postula che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure per la pronuncia di un'espulsione di durata limitata.
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Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, a cui si allinea anche l'Ufficio federale della migrazione, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo Tribunale.
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E.
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Con decreto presidenziale del 12 settembre 2007 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri, del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20; RU 2007 5487). In applicazione, per analogia, dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alla presente procedura rimane tuttavia applicabile la - di per sé abrogata (cfr. Allegato n. I LStr) - legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; CS 1 177 e modifiche seguenti).
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2.
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2.1 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza concernenti provvedimenti di espulsione fondati sull'art. 10 LDDS è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c n. 4 LTF, a contrario; sentenza 2C_466/2007 del 22 novembre 2007, consid. 1.1). Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal cittadino straniero direttamente toccato dalla misura (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile.
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2.2 Un'eccezione va tuttavia ravvisata laddove il ricorrente chiede l'annullamento anche delle decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, queste pronunce sono infatti state sostituite dal giudizio del Tribunale amministrativo (cfr. DTF 131 II 470 consid. 1.1; 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c).
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3.
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3.1 Secondo l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, tra l'altro, quando sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). In concreto, è pacifico che almeno il primo motivo di espulsione risulta adempiuto. Il ricorrente è infatti stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata per aver commesso un crimine. Non è quindi necessario esaminare se siano dati gli estremi per fondare l'espulsione anche sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, a cui la Corte cantonale si è parimenti richiamata.
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3.2 In base all'art. 11 LDDS l'espulsione può essere pronunciata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni (cpv. 1), ma in ogni caso soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata (cpv. 3), ossia se rispetta il principio di proporzionalità. Al riguardo occorre in particolare tener conto della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza di esecuzione della LDDS, del 10 marzo 1949; ODDS; RS 142.201). Siccome nella ponderazione degli interessi vanno presi in considerazione anche i rapporti personali e familiari, un'espulsione che appare proporzionata ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LDDS, risulta di principio giustificata pure dal profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU (sentenza 2C_70/2007 del 2 maggio 2007, consid. 2.1).
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3.3 La gravità della colpa a carico del cittadino straniero trova espressione in primo luogo nella condanna inflittagli in sede penale. In proposito vanno poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. L'espulsione può comunque venir decretata anche nei confronti di cittadini stranieri della seconda generazione, ovvero nati in Svizzera, se hanno commesso delitti violenti, sessuali o di droga particolarmente gravi oppure se hanno infranto le norme penali a più riprese. Ciò vale a maggior ragione per stranieri che sono giunti in Svizzera durante la loro infanzia o la loro giovinezza. Di per sé anche una sola condanna per un reato particolarmente grave può condurre all'espulsione. Determinante è comunque sempre l'insieme delle circostanze di ogni singolo caso (DTF 130 II 176 consid. 4.4; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c; sentenza 2C_494/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3).
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4.
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4.1 Come risulta dalla sentenza penale, il ricorrente ha avuto un ruolo essenziale in un importante traffico di cocaina, protrattosi dall'ottobre del 2003 al momento dell'arresto, il 16 marzo 2005. Egli ha venduto direttamente, in più occasioni, mille grammi di detta sostanza, ne ha procurati ad un altro condannato 6 kg, ha negoziato per il medesimo l'acquisto di ulteriori 440 grammi ed è stato correo in atti preparatori per ulteriori 3 kg. Nel complesso la quantità di stupefacente trattata è dunque stata superiore ai dieci chili. L'interessato ha svolto principalmente una funzione di intermediazione, che, come rilevato dalla Corte penale, è comunque stata imprescindibile per la vendita ulteriore anche perché egli era l'unico ad avere determinati contatti con i fornitori. Il comportamento delittuoso non è inoltre stato episodico, ma reiterato e su un lasso di tempo relativamente esteso. Il ricorrente ha poi agito per meri fini di lucro, non essendo egli stesso consumatore; per la sola vendita, l'utile conseguito è stato quantificato in fr. 30'000.--.
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Certo, egli si è dato a questi traffici illeciti dopo oltre venticinque anni di attività professionale in Ticino, sempre regolare ancorché caratterizzata negli ultimi anni da ingenti perdite finanziarie, almeno in parte a carico anche suo e non solo della ex-moglie. Come evidenziato nel ricorso, le infrazioni sono inoltre state commesse in un contesto personale difficile, in cui ai debiti accumulati si è aggiunta l'indisponibilità al lavoro a seguito di un infortunio accompagnata da uno stato di depressione. Queste circostanze sono tuttavia già state adeguatamente considerate nell'ambito della commisurazione della pena che, visto l'importante quantitativo di cocaina procurata e smerciata, è comunque stata fissata in sei anni di reclusione.
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Ne discende che il Tribunale amministrativo ha a ragione definito molto grave anche dal profilo della polizia degli stranieri il reato commesso e la colpa del ricorrente. Questa valutazione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale che, come del resto la Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione a reati di droga segue una prassi rigida in materia di espulsione, nell'intento di lottare contro i traffici di stupefacenti e la relativa messa in pericolo della salute di molte persone; l'interesse all'allontanamento di stranieri che partecipano al commercio di sostanze stupefacenti è da ritenere della massima importanza (DTF 125 II 521 consid. 4a; 122 II 433 consid. 2c).
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4.2 In sede penale, la richiesta di espulsione formulata dal Procuratore pubblico è stata respinta dalla Corte delle assise criminali con la motivazione che i rapporti del ricorrente con la Svizzera erano troppo radicati e di lunga data per poter ragionevolmente infliggere tale sanzione, anche se sospesa condizionalmente.
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Secondo costante prassi, le autorità amministrative possono tuttavia decretare l'espulsione di stranieri che hanno commesso reati anche nei casi in cui non è stata pronunciata o è stata sospesa condizionalmente l'espulsione prevista fino al 1° gennaio 2007, quale pena accessoria, dall'art. 55 vCP. Le finalità di risocializzazione alla base del diritto penale devono certo venir prese in conto anche nella ponderazione complessiva degli interessi in ambito amministrativo. Le autorità di polizia degli stranieri hanno però quale scopo principale la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2 e 7.4; 124 II 289 consid. 3a). Nella prognosi sul comportamento futuro devono perciò venir adottati criteri più severi. In particolare nel caso di gravi reati di droga o di violenza, considerati i rischi potenziali che ne derivano per la società, può essere tollerato solo un rischio residuo minimo (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/bb; sentenza 2A.51/2006 dell'8 maggio 2006, consid. 4.2.3).
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4.3 A questo proposito, al di là della sostanziale incensuratezza del ricorrente prima di subire la condanna a sei anni di reclusione, va ribadito che il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina è stato prolungato ed estremamente importante per quantitativi e ruolo. Il fatto che in carcere tenga un comportamento corretto e dimostri disponibilità ed impegno nell'attività lavorativa, come risulta dalle dichiarazioni del direttore del penitenziario e dell'Ufficio di patronato, ha un'importanza solo relativa nella valutazione della proporzionalità dell'espulsione amministrativa (DTF 125 II 105 consid. 2c; 114 Ib 1 consid. 3b). Dalla sentenza penale risulta peraltro che nel corso dell'inchiesta egli non è stato pienamente collaborativo ed ha confessato solo in parte i suoi reati.
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4.4 Le prospettive economiche, di salute e professionali dell'interessato non appaiono inoltre sensibilmente migliori rispetto alla situazione che l'avrebbe portato a delinquere. In effetti è ovvio che la sua posizione finanziaria rimane ampiamente compromessa, tant'è che il giudizio penale attesta l'esistenza di 135 attestati di carenza beni a suo carico per circa fr. 760'000.-- di debiti, oltre ad ulteriori procedure in corso. Sotto questo profilo pure la situazione della compagna risulta precaria, anche se ella, prima apparentemente senza attività, ha intrapreso un tirocinio come assistente di cura. Quanto alle possibilità di reinserimento professionale, l'insorgente ha prodotto l'attestazione di un esercente intenzionato ad assumerlo alla fine della detenzione. Egli non ha però documentato in alcun modo l'asserito miglioramento delle sue condizioni di salute, che nel 2002 l'avevano indotto a chiedere una rendita d'invalidità. Dalla sentenza penale si evince al contrario che all'epoca della stessa apparentemente ancora soffriva di dolori alla colonna vertebrale e di una sindrome ansioso-depressiva. Non va infine nemmeno trascurato che l'attività criminale ha preso inizio non molti anni dopo la fine dell'unione affettiva e professionale con la ex-moglie.
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4.5 Il ricorrente è giunto in Svizzera nel 1977, quando aveva 23 anni. Non è dunque uno straniero di seconda generazione, ma è rimasto in patria fino all'età adulta. Egli conosce senz'altro la lingua, gli usi ed i costumi del suo paese, dove vivono ancora un fratello con la propria famiglia e la madre. Anche se ha trascorso trent'anni in Svizzera, la sua situazione è pertanto diversa da quella di stranieri nati e cresciuti nel nostro paese. Egli, prima di essere arrestato, non esercitava peraltro nemmeno una professione qualificata, che potrebbe ben difficilmente svolgere nel proprio paese. A giusta ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che non si troverebbe confrontato ad insormontabili problemi di riqualificazione professionale e di socializzazione.
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4.6 L'espulsione costituirebbe indubbiamente un ostacolo rilevante nel mantenimento delle relazioni familiari che il ricorrente ha in Svizzera.
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Per i tre figli di primo letto la necessità di un rapporto costante e diretto con il padre è comunque relativa: i primi due sono infatti maggiorenni, mentre la terza è già ampiamente indipendente e sarà anch'ella a pochi mesi dalla maggiore età quando il ricorrente, il 15 marzo 2009, scontati i due terzi della pena, potrebbe beneficiare della liberazione condizionale.
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Più delicata appare per contro la situazione per rapporto alla quarta figlia, nata il 6 maggio 1999, e a sua madre, con cui il ricorrente conviveva. La bambina si trova infatti in un'età in cui la presenza di entrambi i genitori potrebbe certo risultare importante e non è una neonata o una bimba in età prescolastica, a cui un trasferimento in un altro Stato non porrebbe particolari problemi di adattamento. Dei legami con la Svizzera della madre, di nazionalità russa, non è invero dato di sapere molto, se non che è al beneficio soltanto di un permesso di dimora e non di domicilio. Ad ogni modo, al di là della dichiarazione di quest'ultima versata agli atti, è innegabile che durante gli ultimi tre anni, corrispondenti all'espiazione della prima metà della pena, le restrizioni imposte dallo stato di reclusione hanno limitato pesantemente la relazione di coppia e soprattutto l'influenza e l'apporto della figura paterna per la bambina. Come rilevato dalla Corte cantonale, il fatto di avere una compagna e quattro figli, tra cui una di pochi anni, non ha del resto trattenuto il ricorrente dal commettere gravi reati, assumendosi quindi consapevolmente il rischio di venir allontanato dal territorio svizzero. Tenuto conto di queste circostanze, è giustificato concludere che la colpa imputabile al ricorrente farebbe apparire l'interesse pubblico alla sua espulsione prevalente rispetto al suo interesse privato a rimanere in Svizzera anche se non fosse ragionevolmente esigibile che la compagna e la figlia lo seguissero in Macedonia (cfr., per casi simili recenti: sentenza 2C_162/2007 del 16 agosto 2007; sentenza 2A.493/2006 del 18 ottobre 2006).
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5.
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In virtù delle considerazioni che precedono, la ponderazione degli interessi effettuata dalla Corte cantonale non risulta pertanto contraria né al diritto federale né all'art. 8 CEDU. La pronuncia di un'espulsione a tempo indeterminato anziché di durata limitata, come chiesto in via subordinata nel ricorso, non appare a sua volta sproporzionata e rientra nei limiti della latitudine di giudizio di cui dispongono le autorità cantonali di ricorso (cfr. sentenza 2A.659/2005 del 5 aprile 2006, in: RtiD II-2006 n. 28, consid. 6.1; sentenza 2A.749/2004 del 28 aprile 2005, consid. 4.3.3). Giova peraltro rilevare che la nuova legge sugli stranieri prevede a sua volta la possibilità di revocare il permesso di domicilio a cittadini stranieri condannati ad una pena detentiva di lunga durata, anche se i medesimi soggiornano in Svizzera da tanti anni (cfr. i combinati art. 63 cpv. 2 e 62 lett. b LStr).
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Nessun vantaggio può infine venir dedotto dall'invocato Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 16 febbraio 1888 (RS 0.142.118.181), il cui art. 4 ammette del resto espressamente che i cittadini di uno Stato contraente domiciliati nell'altro Stato possano venir "rimandati" in seguito ad una sentenza ed in applicazione delle leggi (sulla portata di simili trattati, cfr. DTF 132 II 65 consid. 2.3, con riferimenti).
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6.
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Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
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Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 7 febbraio 2008
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Merkli Bianchi
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