Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_86/2008 /biz
Sentenza dell'8 febbraio 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Appropriazione indebita, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 novembre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 5 settembre 2007, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio, sedente in Lugano, riconosceva A.________ autore colpevole di appropriazione indebita e di infrazione semplice e aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, la Corte lo condannava a una pena detentiva complessiva di 36 mesi - computato il carcere preventivo sofferto - di cui 18 mesi sospesi con un periodo di prova di tre anni, i rimanenti 18 da espiare. Egli veniva inoltre condannato a versare la somma di fr. 12'973.95 allo Stato a valere quale risarcimento compensativo per l'illecito profitto conseguito nonché fr. 12'196.35 alla parte civile.
Il 14 novembre 2007 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza di primo grado.
2.
Con scritto del 14 dicembre 2007, A.________ adiva il Tribunale federale dichiarando di ricorrere contro la sentenza della CCRP e adducendo una precaria situazione finanziaria.
Con lettera del 17 dicembre 2007 questa Corte invitava l'insorgente a riflettere sulla possibilità di ritirare il suo gravame, in quanto così com'era formulato, non sembrava adempiere le esigenze legali di ammissibilità. Gli veniva concesso un termine al 21 gennaio 2008 per comunicare per iscritto un eventuale suo ritiro, precisando altresì che in assenza di una risposta il Tribunale federale avrebbe statuito sul ricorso nonché sull'implicita domanda di assistenza giudiziaria. A.________ non ha dato seguito a questa missiva.
3.
Il ricorso al Tribunale federale può essere inoltrato per violazione del diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti ricorsuali devono contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di motivazione dell'art. 42 LTF, egli esamina in linea di principio solo le censure sollevate.
Il gravame in esame è lungi dal soddisfare i requisiti formali di ricevibilità. Infatti, l'insorgente, oltre a non formulare conclusioni, omette qualsiasi motivazione giuridica, limitandosi a considerazioni estranee al diritto. In queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile e venir evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. L'implicita domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto essere poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), tuttavia, vista la sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia in via eccezionale ad addossargli le spese di giustizia.
per questi motivi, il presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 febbraio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano