BGer 2C_377/2007 |
BGer 2C_377/2007 vom 19.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_377/2007 /biz
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Sentenza del 19 febbraio 2008
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Müller, Aubry Girardin,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Samantha Garbani Nerini,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 luglio 2007 dal Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Entrato in Svizzera all'inizio del 2002 A.A.________, cittadino peruviano, vi si è sposato il 2 maggio 2002 con B.A.________, cittadina svizzera. Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Il 1° giugno 2005 ha informato l'autorità di polizia degli stranieri che assieme alla moglie si erano trasferiti da Paradiso a Pallazzo presso l'appartamento di una loro amica e il 5 aprile 2006, quando ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di dimora, le ha comunicato che dal 15 gennaio 2006 viveva separato dalla consorte, la quale aveva locato un appartamento a Lugano-Cassarate.
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Sentiti separatamente il 23 maggio e il 6 luglio 2006 dalla polizia cantonale sulla loro situazione matrimoniale, i coniugi A.________ hanno entrambi ammesso di vivere separati. La moglie ha dichiarato di riservarsi una fase di riflessione riguardo al suo avvenire coniugale, mentre il marito ha auspicato un rapido ripristino della comunione domestica. Con scritto del 30 agosto 2006 i coniugi A.________ hanno informato l'autorità di polizia degli stranieri che erano tornati a vivere insieme nell'appartamento di Pazzallo.
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B.
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Con decisione del 1° settembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine per lasciare il territorio cantonale. Ha rilevato, in sintesi, che siccome i coniugi non convivevano più e che un'imminente ripresa della vita coniugale non era per il momento prevista il permesso sollecitato, il quale era stato rilasciato solo in ragione del matrimonio, aveva perso il senso d'essere.
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La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 maggio 2007, il quale ha altresì rilevato che i coniugi si erano nuovamente separati nel marzo 2007 quando la moglie era andata a vivere con il suo nuovo compagno, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 luglio 2007.
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C.
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Il 20 agosto 2007 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di dimora annuale. Censura in sostanza la violazione degli art. 7 LDDS e 8 CEDU, del principio della proporzionalità nonché un accertamento arbitrario dei fatti.
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Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, a cui si allinea anche l'Ufficio federale della migrazione, mentre il Consiglio di Sato si rimette al giudizio di questo Tribunale.
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D.
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Con decreto presidenziale del 22 agosto 2007 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
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2.
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2.1 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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Secondo l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1), il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso è quindi determinante soltanto la questione se, formalmente, vi sia matrimonio (cfr. DTF 126 II 265 consid. 1b). Infatti, sapere se il menzionato diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è un problema di merito, no di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii). In concreto il ricorrente è tuttora sposato con una cittadina svizzera: il gravame è quindi ricevibile dal profilo dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF.
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2.2 Visto quanto precede, la questione di sapere se il gravame sia ammissibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui il ricorrente fa pure riferimento, può restare indecisa, potendo questa Corte entrare nel merito del medesimo già in virtù dei motivi che precedono.
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2.3 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; cfr. pure l'art. 97 cpv. 1 LTF). Inoltre, giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
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Il ricorrente ha allegato al proprio ricorso due attestazioni comunali rilasciate dopo l'emanazione del giudizio impugnato: le stesse sono quindi inammissibili e vanno pertanto estromesse dagli atti di causa.
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3.
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3.1 La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo l'art. 126 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge permane applicabile il diritto previgente. L'istanza di rinnovo del permesso di dimora è stata formulata il 5 aprile 2006; in concreto si applica pertanto ancora la LDDS.
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3.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto si estingue, tra l'altro, se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e di domicilio degli stranieri (cpv. 2) oppure in caso di abuso di diritto (DTF 131 II 265 consid. 4.1). Vi è abuso di diritto allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli contemplati dalla norma in questione, per cui sfugge a qualsiasi tutela sul piano giuridico. Il matrimonio sussiste solo formalmente quando vi è una rottura definitiva dell'unione coniugale, ossia quando non vi è più alcuna possibilità di riconciliazione; le cause e i motivi all'origine di questa rottura non sono determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2).
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3.3 Dalla sentenza impugnata emerge che i coniugi A.________, sposatisi il 2 maggio 2002, si sono separati una prima volta il 15 gennaio 2006 e, tornati a vivere assieme alla fine di agosto del 2006, si sono nuovamente separati all'inizio di marzo del 2007, quando la moglie è andata a vivere con il nuovo compagno. Interrogata in proposito il 28 marzo 2007 dalla polizia cantonale, quest'ultima, oltre a confermare la situazione, ha ugualmente dichiarato che per lei non vi era più alcuna speranza di un'eventuale riconciliazione. Invitato a determinarsi al riguardo, il ricorrente, con osservazioni del 20 aprile 2007, ha riconosciuto che il suo matrimonio traversava una grave crisi, affermando nel contempo che sperava ancora in una riconciliazione. Sulla base dell'inserto di causa questi fatti non appaiono essere stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e sono quindi vincolanti per questa Corte (art. 105 LTF). Orbene, riguardo a queste constatazioni, di cui risulta che, salvo una parentesi di sei mesi da fine agosto 2006 ad inizio marzo 2007, la separazione della coppia dura ormai da più di un anno e mezzo, il ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In queste condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta unicamente per potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera. Al riguardo va aggiunto che, come già spiegato da questa Corte (DTF 128 II 145 consid. 3.3; 127 II 49 consid. 5d), scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere ed assicurare giuridicamente la vita comune in Svizzera, cioè la convivenza con il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, non invece il soggiorno in Svizzera del coniuge straniero con un domicilio separato, tanto più se una ripresa effettiva della convivenza non sembra presa in considerazione. In caso contrario, il mantenimento del matrimonio servirebbe unicamente ad assicurare al coniuge straniero la continuazione del soggiorno in Svizzera, ciò che costituisce proprio un abuso di diritto. Va poi rammentato che, per prassi costante (DTF 128 II 145 consid. 3.4; 127 II 49 consid. 4d), i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinanti. Per esaminare la questione dell'abuso di diritto nell'ambito dell'art. 7 LDDS è decisivo unicamente il quesito di sapere se entrambi i coniugi siano intenzionati a riprendere la vita comune. Ciò che non è il caso in concreto. Infine, per quanto concerne le pratiche relative ad un'eventuale procedura di divorzio, il ricorrente non deve rimanere in Svizzera, in quanto può farsi rappresentare da un mandante oppure effettuare dei soggiorni turistici nel nostro Paese (sentenza 2C_156/2007 del 30 luglio 2007, consid. 4.2 in fine).
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3.4 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF), segnatamente per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento contestato e l'art. 8 CEDU (cfr. sentenza cantonale pag. 7 e 8).
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4.
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4.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.
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4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 4 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 19 febbraio 2008
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Merkli Ieronimo Perroud
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